Attribuzione dell’indennità di controllo del territorio. Erronea applicazione della norma

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Riportiamo il testo della lettera del 7 febbraio u.s. inviata all’Ufficio Relazioni Sindacali, dalla Segreteria Nazionale:

Come noto con il recepimento dell’accordo sindacale relativo al triennio 2019/2021 l’indennità di controllo del territorio, precedentemente regolata in sede di sottoscrizione del secondo livello, è stata inserita come stabile emolumento tra gli istituti contrattuali. L’art. 16 del DPR 57/2022, ad essa espressamente dedicato, non si limita ad una pedissequa riproduzione di quanto era previsto nel testo del FESI, ma estende il perimetro applicativo ad una più ampia platea di ipotesi. Nello specifico ai sensi del comma 3 l’indennità in parola spetta ora anche al personale che nelle fasce orarie serali e notturne “con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di cui al medesimo comma”.

Il tenore di questa novità è evidentemente servente a consentire di attribuire l’emolumento in questione anche nei casi, tutto tranne che infrequenti, in cui il dipendente viene, in alternativa, comandato in straordinario programmato o per assorbire uno dei due rientri settimanali. L’unica ulteriore condizione richiesta è che almeno tre ore del servizio reso ricadano all’interno della fascia 19 – 07. Una durata minima che mutua il sostanzialmente identico impianto che regola l’indennità di servizio esterno, e che dunque non sembrerebbe poter alimentare difficoltà interpretative.

Un’apparenza smentita purtroppo dalle segnalazioni di alcune nostre Segreterie Provinciali, che ci riferiscono di come i dirigenti di alcuni uffici siano di contrario avviso. Una conferma della aprioristica tendenza a negare il riconoscimento di benefici economici che viene enfatizzata ogni qualvolta si abbia a che fare con inedite disposizioni normative. A nulla è servito cercare di spiegare che seguendo tale tesi restrittiva si finisce con l’affermare che questa estensione testuale è inutile.

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Non resta allora che sanare questa ennesima controversia stimolando l’intervento di codesto Ufficio, i cui referenti, avendo preso personalmente parte ai lavori prodromici alla sottoscrizione dell’accordo contrattuale, ben conoscono la genesi della modifica – estensiva – delle ipotesi in cui spetta l’attribuzione dell’indennità di controllo del territorio. Allo stato sussiste invero una disparità di trattamento rispetto al trattamento riconosciuto al personale dell’Arma dei Carabinieri. Perché per l’appunto, vale la pena ricordarlo, è stata proprio la rappresentanza di detta amministrazione, interessata a veder remunerati servizi di durata inferiore al turno di servizio ordinario, tipicamente svolti dal personale delle Stazioni in orario serale e notturno, a chiedere che la norma venisse adattata alla loro esigenza.

Sia consentito conclusivamente segnalare come, a causa della lamentata erronea interpretazione, nelle more del sollecitato chiarimento l’arretrato, che andrà necessariamente ricalcolato a partire dal 1.1.2022, data di entrata in vigore della nuova disciplina, non potrà che aumentare. Esiste quindi la necessità di fornire con ogni consentita urgenza indicazioni funzionali ad evitare il perpetuarsi dei negativi effetti provocati da questa criticità anche in considerazione del limite economico a copertura di siffatte prestazioni.

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