Trattenute stipendiali connesse al conguaglio fiscale

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Roma, 3 febbraio 2023
Lettera al Prefetto Matteo PIANTEDOSI Signor Ministro dell’Interno

Pregiatissimo Signor Ministro,

sono giunte numerose segnalazioni collegate agli elevati importi trattenuti a molti colleghi e visibili all’interno della prossima busta paga del mese di febbraio. Somme che si riferiscono al conguaglio fiscale e che ci impongono, quindi, di segnalare la questione sia per le conseguenze della mancata rateizzazione sia per l’insufficiente preavviso da parte del sostituto d’imposta.

Nella busta paga di febbraio molti dipendenti troveranno dei conguagli a debito per somme talmente elevate da ricevere in concreto pochi euro di stipendio. È evidente che i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, debbano eseguire le operazioni di conguaglio di fine anno sulla contribuzione globale dei lavoratori e degli elementi variabili della retribuzione. Si tratta, di fatto, di un ricalcolo d’imposte IRPEF e contributi INPS dovuti da dipendenti e collaboratori (ma è lo stesso per i pensionati che ad esempio hanno l’INPS come sostituto d’imposta) sulla base del reddito effettivamente percepito nell’anno d’imposta.

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Purtroppo la situazione in questione, incidente sulla retribuzione mensile, desta grande preoccupazione e non è sufficiente affermare che la ragione di tali conguagli è riferibile al recupero di “ulteriori detrazioni” di cui si sarebbe beneficiato nel corso dell’anno precedente. Così come non è accettabile il mero collegamento con la Legge 438/1992.

Manca un sistema di “allerta” per consentire un rimedio da parte del singolo, in modo da chiedere la rateizzazione dell’eventuale differenza tra le ritenute d’acconto operate mensilmente nel corso dell’anno solare precedente e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti erogati (trattamento economico fondamentale e accessorie) nell’anno precedente, tale da determinate sia le ritenute addizionali a carico del contribuente sia il conguaglio per i contributi previdenziali.

Non sarebbero state indicate le condizioni per attuare le operazioni di conguaglio contributivo, in modo da verificare la corretta applicazione delle aliquote contributive correlate all’imponibile in maniera da accertare l’imputazione all’anno di competenza di alcuni emolumenti variabili.

Giova ricordare che qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi riferibili al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva,nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

Siccome gli aspetti che possono far variare la retribuzione sono i compensi per lavoro straordinario, le indennità di trasferta o missione, l’indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS, le indennità collegate ai riposi per allattamento, le giornate retribuite per donatori di sangue i permessi non retribuiti, le astensioni dal lavoro, l’indennità per ferie non godute, i congedi matrimoniali e anche, perché assimilabili l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere, sarebbe augurabile che a decorrere dalla busta paga di dicembre, ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo, calcolare in base al reddito complessivo annuo, quanto trattenere ai dipendenti sia a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) sia a titolo di trattamento integrativo consentendo, nelle more di un intervento globale, meccanismi di rateizzazione mensili ovvero modifiche periodiche in base alle singole variazioni.

Una soluzione che eviterebbe una sofferta conseguenza per il lavoratore, che rischia così di vedersi riconosciuto un netto notevolmente inferiore rispetto a quello dei mesi precedenti.
Trattenere somme di denaro che quasi azzerano la retribuzione, sono a nostro parere anche in contrasto con la normativa vigente, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il quale stabilisce che in caso d’incapienza delle retribuzioni per il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, è possibile dichiarare per iscritto al sostituto d’imposta di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, in altre parole di autorizzarlo a compiere il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo d’imposta.

Tanti colleghi, la cui retribuzione permette appena di assolvere le spese familiari ordinarie, avranno rilevanti difficoltà per far quadrare i conti, senza tralasciare l’aspetto che una trattenuta di tale portata potrebbe esporre più di qualcuno a possibili insolvenze finanziarie. Pertanto si chiede di consentire la procedura di rateizzazione delle somme dovute, con il conseguente ripristino del valore nominale della retribuzione del singolo.

Con sensi di elevati e rinnovata stima, cordialissimi saluti in attesa di un cortese riscontro.

Il Segretario Generale
Felice ROMANO

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