Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori

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L’INPS, con il messaggio n. 1296 del 26 marzo 2021, fornisce le prime indicazioni riguardanti la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, nonché per centri estivi, per i figli conviventi minori di anni 14, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

Bonus baby sitting
Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:
• iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
• lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
• personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
• medici
• infermieri (inclusi ostetrici);
• tecnici di laboratorio biomedico;
• tecnici di radiologia medica;
• operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia.

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Bonus centri estivi
Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

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