Negazione aggregazione temporanea di figli minori di 3 anni

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Ultimo aggiornamento 01/04/2021

L’aggregazione temporanea ai genitori di figli minori di tre anni può essere negata solo per “eccezionali esigenze” valorizzate dalla legge

Il principio è espresso nell’Ordinanza n. 00658/2020 del 10 febbraio 2020 del Consiglio di Stato che ha definito un lungo confronto Giudiziario con una Amministrazione pervicacemente orientata a disconoscere il diritto in questione.

La vicenda ha avuto come protagonista un assistente capo della Polizia di Stato che, divenuto padre di un bambino nel giugno 2017, il successivo giorno 25 gennaio 2018 presentava istanza per essere assegnato temporaneamente a sede diversa da quella di appartenenza ai sensi dell’articolo. 42 bis comma 1 del d. lgs. 151/2001.

L’amministrazione rigettava l’istanza e l’interessato proponeva ricorso, accolto con sentenza breve dal TAR Calabria, sede di Catanzaro, sez. I del 1° agosto 2018 n.1494.
A seguito dell’annullamento del diniego, il collega proponeva il 12 settembre 2018 una nuova istanza e l’amministrazione respingeva anche quest’ultima con un nuovo provvedimento che, pur dando atto della disponibilità di posti in organico presso gli uffici indicati come preferiti dall’interessato, riteneva ciò, comunque, irrilevante rispetto alle esigenze di servizio dell’ufficio di appartenenza, considerato che questo presentava una scopertura di organico pari al 9% nel ruolo di appartenenza del ricorrente, che questi era addetto all’Ufficio stranieri, “costantemente impegnato nelle procedure di gestione dei cittadini stranieri presenti sul territorio” e che la Questura di appartenenza si trovava in città sede di Direzione distrettuale antimafia.

Il TAR nuovamente adito in primo grado contro questo nuovo diniego, con ordinanza 4 marzo 2019 n.88, accoglieva la domanda cautelare ai fini di un riesame e conseguentemente, l’amministrazione, con l’atto 11 aprile 2019, disponeva finalmente la sua assegnazione temporanea al Commissariato per il quale era stata richiesta l’assegnazione temporanea.

Successivamente, il TAR dichiarava cessata la materia del contendere, “considerato che … in corso di giudizio è stata accolta la domanda di assegnazione temporanea ex aa. 42 bis d. lgs. 151/2001’s impugnata e quindi “la pretesa sostanziale del ricorrente appare soddisfatta”.
Nonostante ciò, contro questa decisione del TAR, il Ministero proponeva impugnazione al Consiglio di Stato, eccependo che il provvedimento di assegnazione temporanea era stato predisposto non per accogliere la domanda dell’interessato, ma solo per conformarsi al provvedimento cautelare, con espressa riserva dell’esito del giudizio nel merito

I Giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’appello dell’Amministrazione contro deducendo che secondo la giurisprudenza correttamente richiamata dalla sentenza di primo grado, l’art. 42 bis del d. lgs. 151/2001 effettivamente si applica anche al personale della Polizia di Stato, al quale l’aggregazione può essere negata solo per le “eccezionali esigenze” che la norma valorizza (per tutte, C.d.S. sez. VI 1° ottobre 2019 n.6577 e sez. IV 17 maggio 2019 n.2380).

Pertanto, le citate esigenze eccezionali nel caso di specie appaiono non sussistere, considerato che le scoperture di organico lamentate dall’amministrazione appaiono tali da non compromettere l’attività dell’ufficio e che il ricorrente appellato è addetto all’ufficio stranieri, che appare non direttamente coinvolto nella funzione di contrasto alla criminalità organizzata svolta dalla Questura di appartenenza.

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