Calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate spettanti al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile

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Ultimo aggiornamento 25/03/2022

Articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.
Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Circolare INPS N.44 del 23 marzo 2022.

Con la presente circolare si intendono fornire indicazioni su quanto disposto dall’articolo 1 commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (legge di bilancio per il 2022) e sugli adempimenti che codesti Uffici periferici dovranno adottare.

In particolare il citato articolo 1 comma 101 così dispone: “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.

Inoltre il successivo comma 102 prevede “Per l’attuazione del comma 101, è valutata la spesa i 28.214.312 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno 2023, 36.764.932 euro per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.596 euro per l’anno 2026, 46.384.574 euro per l’anno 2027, 49.248.807 euro per l’anno 2028, 51.927.173 euro per l’anno 2029, 54.721.616 euro per l’anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall’anno 2031.

La norma è volta ad assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione all’interno del Comparto sicurezza e difesa, attesa la “specificità” prevista dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con riferimento alle modalità di determinazione della quota retributiva del trattamento pensionistico, del personale che al 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità contributiva utile inferiore a 18 anni, pertanto destinatario del c.d. sistema misto.

Infatti, nei confronti del personale della Polizia di Stato, prima dell’entrata in vigore della norma sopracitata, ai fini del calcolo della quota retributiva, per i dipendenti destinatari del sistema misto, trovava applicazione l’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, cioè a dire, per ogni anno di servizio, si computava una percentuale del 2,33% fino ad arrivare al 35% di aliquota pensionistica al 15° anno; dal 15° operava poi una percentuale dell 1,8%.

In considerazione della suddetta novella e, nella considerazione che a far data dall’01/10/2005, IPINPS è subentrato nella gestione delle posizioni pensionistiche della Polizia di Stato, le pensioni ordinarie e privilegiate liquidate nei confronti del personale cessato da detta data, dovranno essere rideterminate dalle sedi territoriali dell’INPS.

AI riguardo l’INPS con l’allegata circolare n. 44 del 23 marzo 2022, ha illustrato le modalità applicative della disposizione normativa in esame, per tutto il personale cessato dall’01/10/2005, per il quale quindi nessun adempimento dovrà essere adottato dagli Uffici periferici.

Si renderà, invece, necessario procedere alla rideterminazione dei trattamenti pensionistici del personale cessato anteriormente alla data del c.d. “subentro INPS” e per il quale la pensione è stata determinata dalla Prefettura dell’ultima sede di servizio, nel caso di pensione ordinaria e dall’Ufficio VII di questa Direzione Centrale, nell’ipotesi di pensione privilegiata (quest’ultima determinata, come noto, sulla base del trattamento di quiescenza ordinario).

Ciò premesso, per speditezza amministrativa, al fine di procedere alla rideterminazione dei trattamenti pensionistici. le Prefetture, coadiuvate dagli Uffici competenti delle Questure e degli altri Reparti, dovranno individuare il personale cessato dal servizio con diritto a pensione dal 02/01/1996 fino al 30/09/2005, con una anzianità contributiva utile inferiore ai 18 anni al 31/12/1995, compilando l’allegato elenco.

Per ogni nominativo dovrà essere trasmesso l’ultimo provvedimento di liquidazione della pensione ordinaria all’Ufficio VII di questa Direzione Centrale. Codesti Uffici sono invitati ad inviare tali atti all’indirizzo pec.dipps.750.uff7@pecps.interno.it, possibilmente con una singola trasmissione, unitamente all’elenco, ovvero con più trasmissioni nel caso gli allegati superino la capienza consentita con un singolo invio dal servizio di posta elettronica certificata. Si prega di voler osservare il termine del 27 maggio del corrente anno,

L’elenco dovrà essere comunque trasmesso, nel formato xls, anche se dalle verifiche effettuate non dovessero risultare dipendenti interessati alla riliquidazione

Tale adempimento consentirà all’Ufficio VII di poter rideterminare il trattamento privilegiato, se spettante e liquidato.

Nel caso invece, di personale cessato senza diritto alla pensione privilegiata il citato Ufficio VII, provvederà a richiedere alle Prefetture competenti l’emissione del relativo decreto di riliquidazione, comunicandone anche le modalità operative.

AI fine di una pronta individuazione delle comunicazioni aventi per oggetto la esposta riliquidazione, si invitano le Prefetture ad indicare nell’oggetto della nota e della pec la dicitura “comunicazione per applicazione art 1 comma 101 legge 30/12/2021, n. 234”.

PDF CIRCOLARE

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