Chiarimenti – Ingresso in Italia a bordo di treni internazionali

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Ingresso in Italia a bordo di treni internazionali – Verifica del possesso del Green Pass rafforzato ed eventuale adozione di misure coattive – Incertezze interpretative e richiesta di chiarimento

Riportiamo il testo della lettera inviata al Pref. Sergio Bracco della Segreteria del Dipartimento della P.S. e al Dir. Generale Daniela Stradiotto della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato in data 24 gennaio u.s.:

“La stratificata serie di atti normativi ed amministrativi emanati per disciplinare l’uso del c.d. Green Pass, e segnatamente quella relativa al necessario possesso della certificazione rafforzata, ha determinato difficoltà interpretative di non scarso momento.

Nello specifico siamo a porre un quesito in ordine ad un possibile conflitto tra vincoli legislativi e protocolli operativi che interessa il personale degli Uffici di Polizia Ferroviaria che opera in contesti transfrontalieri chiamato a controllare i viaggiatori di convogli provenienti dall’estero.

Il dubbio discende dalla formula testuale dell’art, 9-quater del D.L. n°52/2021, a tenore del quale si prevede che debbano essere muniti di certificato rafforzato i viaggiatori di:

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a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;

e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Se, dunque, è pacifica ed incontroversa la necessità della certificazione rafforzata per chi utilizza i convogli domestici, la circostanza che, a fronte di una didascalica indicazione del tipo dei convogli manchi una specifica menzione dei treni Eurocity, e che, al contempo, per il traffico aereo sia stato fatto un generico riferimento agli aeromobili, lascia spazio ad una lettura secondo la quale i viaggiatori degli Eurocity provenienti dall’estero sarebbero esclusi dall’obbligo di certificazione rafforzata.

Il dubbio circa il titolo da esibire all’atto del controllo di questa ristretta categoria di viaggiatori è, in definitiva, potenzialmente produttivo di equivoci dalle conseguenze non trascurabili laddove dovesse emergere a posteriori una non giustificata compressione della libertà disposta sull’erroneo convincimento della mancata esibizione del super green pass.

A considerazioni analoghe conduce anche l’osservazione di altri atti di rango legislativo primario e secondario. In particolare, esaminando le regole transfrontaliere per l’ingresso in Italia, regolate dalle Ordinanze del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021 e del 14 dicembre 2021, si evince che (art. 2 Ord. 14 dicembre 2021, che ha modificato il comma 2° dell’art. 3 Ord. 22 ottobre 2021):

L’ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all’Elenco C dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come modificato dal comma 1, è consentito alle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;

c) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque e’ deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale.

Il 7 gennaio 2022, il Ministero della Sanità, con propria circolare, ha emesso dei chiarimenti circa la locuzione generica dell’art. 9-quater, lettera a) del D.L. 52/2021, specificando, tra le altre cose, che:

Per quanto riguarda i transiti aerei, si precisa che tutti i soggetti che, indipendentemente dal Paese di provenienza:

  • non lasciano l’area transiti degli aeroporti,
  • non soggiornano nel nostro Paese, ma utilizzano come aeroporto di destinazione uno scalo italiano e poi si dirigono alla propria residenza/domicilio esteri devono presentare all’atto dell’imbarco la certificazione di aver effettuato il tampone secondo la disciplina prevista dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 dicembre u.s.

Per quanto riguarda i transiti marittimi o terrestri (pullman o treno), come ad esempio quelli di un cittadino che da uno Stato transita in Italia con traghetto, pullman o treno per raggiungere uno Stato terzo, valgono le stesse regole indicate per i transiti aerei, ovvero, la presentazione all’atto dell’imbarco della certificazione di aver effettuato il tampone.

Ed ancora:

Si chiarisce che le nuove regole in materia di trasporti in vigore dal prossimo 10 gennaio 2022, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che estendono l’obbligatorietà del green pass rafforzato all’accesso ai mezzi di trasporto indicati all’art. 9-quarter, del decreto-legge n.52 del 2021, più precisamente, al comma 1 lett. a) “aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone” non si applicano ai servizi di trasporto internazionali.

Pertanto, le norme transfrontaliere per l’ingresso in Italia in vigore restano quelle previste dalla Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 e dall’Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021, viceversa valgono quelle del Paese di destinazione per i passeggeri in uscita.

È lecito inferire da quanto precede che il chiarimento dianzi richiamato era riferito ai soli trasporti aerei, proprio perché, come detto sopra, per essi il dispositivo normativo non aveva fatto la distinzione analitica fatta per i treni. Non solo.

Nei siti istituzionali del Ministero della Sanità e della Farnesina (i cui rispettivi screenshot si allegano alla presente per ogni più agevole riscontro), e precisamente nel settore delle c.d. FAQ in materia di restrizioni Covid per i viaggiatori, è stato chiarito che “le nuove regole in materia di trasporti in vigore dal 10 gennaio 2022 che estendono l’obbligatorietà del green pass rafforzato all’accesso ai mezzi di trasporto non si applicano ai servizi di trasporto internazionali” e che “l’obbligo di Green Pass rafforzato non si applica ai voli (e in generale ai trasporti) internazionali ma solo ai voli che collegano le città italiane”

L’assimilazione delle condizioni previste per i voli a tutti gli altri trasporti internazionali, a prescindere dal tipo di vettore, in combinato disposto con quanto si è avuto modo di illustrare in precedenza, rende allora non implausibile sostenere che per un viaggiatore proveniente dall’estero sia possibile viaggiare su treni Eurocity anche in assenza di certificazione rafforzata.

Poiché allo stato, nonostante la non agevole ermeneutica delle fonti che presidiano l’argomento qui sintetizzato, ci risulta siano state impartite al personale disposizioni operative che prevedano il generalizzato allontanamento forzato dal treno dei viaggiatori provenienti dall’estero sprovvisti del super green pass, riteniamo opportuno, se non financo necessario, rimuovere ogni residuale perplessità derivante dalle riflessioni qui proposte.

Cordialmente.”

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