Codice del Consumo: nuove regole per l’e-commerce

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Con il decreto legislativo approvato il 22 febbraio è stato modificato il Codice del Consumo (dlgs 206/2005) che ha così recepito la Direttiva UE 2019/2161, sulle vendite e il commercio elettronico, finalizzata ad assicurare maggiore trasparenza su annunci, prezzi e recensioni e porre un freno alle vendite ingannevoli.

L’incremento della trasparenza delle vendite online in materia di venditori viene garantita attraverso l’indicazione se si tratta di privati o professionisti, degli annunci sponsorizzati che compaiono in cima ai risultati di una ricerca, dei meccanismi di formazione del prezzo e della fonte delle recensioni pubblicate.

Il provvedimento garantisce una maggiore tutela per i consumatori ma anche una omogeneità sanzionatoria all’interno della UE.

Se il consumatore seleziona i prodotti utilizzando una parola chiave, devono essere fornite informazioni generali in relazione ai «parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri». Queste informazioni devono essere facilmente accessibili dalla pagina web che il consumatore apre per effettuare la ricerca.

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L’obbligo non riguarda i fornitori di motori di ricerca online ma i marketplace e i siti di commercio elettronico.

Se fra i risultati della ricerca ci sono annunci pubblicitari o siti che hanno pagato per ottenere una classificazione migliore, questo deve essere chiaramente indicato, nel senso che il consumatore deve esserne consapevole.

Sul fronte recensioni pubblicate sui prodotti, un’informazione rilevante da fornire chiaramente all’utente è la garanzia che i loro autori abbiano effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto in questione. L’e-commerce deve pertanto adottare misure adeguate a verificare tale requisito prima di pubblicare una recensione su un suo prodotto.

È di contro vietato inviare o incaricare un altro soggetto di inviare recensioni false e falsi apprezzamenti o fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.

I biglietti per eventi non possono essere rivenduti da di li ha acquistati utilizzando strumenti automatizzati per eludere regole sui limiti riguardo al numero di ticket che una persona può acquistare.

Le nuove regole del Codice del Consumo si applicano anche per lo scambio fra prodotto / servizio e dati personali del consumatore. Significa due cose: questa tipologia di contratto è possibile ma è soggetta a tutte le regole di chiarezza, trasparenza, e correttezza previste dalla legge.

Prima della conclusione di contratti su mercati online (per esempio compravendite), il “fornitore del mercato online” (gestore dell’e-commerce) deve indicare in maniera chiara, comprensibile e appropriata al mezzo di comunicazione a distanza:

  • le informazioni sulla classificazione delle offerte presentate;
  • se l’offerente è un professionista o meno e, in tal caso, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell’Unione sulla tutela dei consumatori;
    il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra l’offerente e il fornitore del mercato online;
  • se il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato.
    Per tutte le tipologie di commercio negli annunci di sconti e riduzione di prezzo dovrà essere indicato anche il prezzo più basso praticato dal professionista nei 30 giorni precedenti.

Sul diritto di recesso, viene chiarito che il consumatore, quando recede da un contratto, deve astenersi dall’utilizzare il contenuto o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi. Il venditore deve restituire i contenuti forniti o creati dal consumatore durante l’utilizzo, gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Per le vendite porta a porta, se la vendita è avvenuta nel corso di una visita non richiesta del professionista presso un’abitazione, il diritto di recesso sale da 14 a 30 giorni. Stessa cosa per le vendite effettuate nel corso di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti.

Aumenta da 5 a 10 milioni di euro il massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta. La sanzione massima a livello europeo sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello. Aumenta a dieci milioni di euro la sanzione dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti. Prevista l’armonizzazione delle regole europee nel caso di clausole definite vessatorie.

I consumatori possono rivolgersi al giudice ordinario per ottenere risarcimenti proporzionati ed effettivi. (Fonte AGCM)

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