Computo dell’indennità di aeronavigazioine nel trattamento pensionistico del personale aeronavigante
Riportiamo il testo della nota inviata alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Ufficio VII Trattamento Pensioni e Previdenza il 9 marzo u.s. dalla Segreteria Nazionale:
“Dalle nostre strutture territoriali pervengono segnalazioni in relazione a presunte inesattezze riguardanti le modalità con cui è stato determinato il trattamento pensionistico di colleghi collocati in quiescenza dopo un lungo periodo di servizio presso i reparti volo della Polizia di Stato.
I dubbi riguardano l’applicazione dell’art. 59 del “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall’art. 19 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oggi trasfuso nell’art. 1869 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “codice dell’ordinamento militare”.
La norma in argomento contempla il meccanismo con cui viene computata nel trattamento pensionistico l’indennità di aeronavigazione che si sostanzia in una quota aggiuntiva di pensione (da calcolarsi con specifici criteri) rispetto alle tre quote di pensione ordinarie e comporta che gli importi erogati a tale titolo non confluiscono nella determinazione della retribuzione pensionabile delle tre quote di pensione ordinarie. Tale emolumento confluisce nel computo della quota B e della quota C della pensione solo attraverso la cosiddetta indennità di trascinamento in cui si riversa dopo la restituzione all’impiego ordinario.
Da una verifica a campione effettuata sulle determine INPS di alcuni interessati, sembra evincersi, dal dettaglio analitico relativo all’indennità di aeronavigazione e volo, che la citata indennità è stata computata nel trattamento pensionistico solo in relazione ai primi vent’anni, a fronte di un ambito temporale molto più ampio di servizio svolto nella qualità di personale aeronavigante.
A titolo meramente esemplificativo si allega la determina INPS di conferimento della pensione ordinaria di vecchiaia a favore di un Ispettore Superiore, collocato in congedo dal 1° settembre 2022, dalla quale si evince che il computo dell’Indennità di aeronavigazione nel trattamento pensionistico riguarda solo gli anni dal 1992 al 2012 a fronte del servizio svolto nei servizi di aeronavigazione sino al momento del collocamento in congedo.
Ovviamente la presunta anomalia non riguarda solo il caso prospettato e, considerato il numero delle segnalazioni pervenute dal territorio, appare lecito ritenere che possa trattarsi di una problematica di carattere generale dovuta, magari, ad un problema di circolazione di dati tra la nostra Amministrazione e l’istituto previdenziale.
Si chiede, pertanto, di conoscere se in relazione alla problematica segnalata sia possibile e opportuno un riscontro o si tratti semplicemente di una prospettazione originata da una errata lettura della normativa che disciplina il computo dell’indennità in oggetto nel trattamento pensionistico del personale aeronavigante.
In attesa di un cortese e sollecito riscontro, anche per evitare l’attivazione di contenziosi che potrebbero appesantire ulteriormente gli uffici preposti che già arrancano per mancanza di personale, si inviano cordiali saluti significando che, se necessario, il SIULP è disponibile sin da subito a un confronto per chiarire le criticità prospettate.”