Computo dell’indennità di aeronavigazione nel trattamento pensionistico

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Ultimo aggiornamento 06/04/2023

L’ufficio Trattamento Pensioni e Previdenza del Dipartimento della P.S. in relazione alla richiesta di chiarimenti della Segreteria Nazionale e ad integrazione della risposta il cui testo è stato pubblicato sul Flash nr. 10/23 del 10 marzo 2023, ha fatto pervenire, in data 31 marzo, una ulteriore comunicazione. Ne riportiamo il testo:

“Con la nota segnata a margine codesta Segreteria Nazionale segnala ulteriori criticità sulle posizioni contributive del personale aeronavigante, oltre a quelle già evidenziate con nota del 9 marzo 2023, già riscontrata.

In particolare, in quest’ultima segnalazione, si evidenzia che per detto personale sulle denunce mensili redatte dal MEF-NoiPa dall’01/01/2015 non viene valorizzato il “campo” relativo alle maggiorazioni di servizio e quindi, conseguentemente tale criticità, a parere di codesta O.S. inciderebbe sul calcolo della pensione.

Al riguardo, si conferma quanto già comunicato con la ministeriale di pari numero del 15/03/2023, laddove si precisava che dal 01/01/2015, le denunce redatte dal MEF NOIPA risultavano prive, per il personale aeronavigante di talune indicazioni e tale criticità è stata sanata, dopo le interlocuzioni intervenute tra l’Ufficio VI di questa Direzione e NOIPA, da giugno 2022.

Tra le indicazioni mancanti e sanate dalla denuncia mensile di giugno 2022, rientrano anche le maggiorazioni di servizio previste dall’articolo 20 del t.u. n. 1092/1973.

Al riguardo però si precisa che tale criticità non ha inciso negativamente sulle pensioni nel frattempo liquidate, a far data dall’Ol/01/2019 (e non dal 17/06/2019) con la procedura Nuova Passweb.

Infatti, l’applicativo suddetto consente, comunque l’inserimento delle maggiorazioni, anche per i periodi successivi all’Ol/01/2015 e se per qualche posizione non risultano valorizzate dette maggiorazioni, le predette non sono state inserite, dai competenti Uffici periferici, in quanto l’interessato aveva già raggiunto il massimo di valorizzazione dei cinque anni previsto dall’articolo 5 comma I del decreto legislativo 165/1197. …”

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