Con la riforma della Giustizia aumentano i reati perseguibili a querela 

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Ultimo aggiornamento 05/11/2022

Dal 30 dicembre 2022, nuovo termine stabilito dall’art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, entra in vigore il dlgs n. 150/2022, che con il 151/2022 attua la riforma del processo e del diritto penale. Il provvedimento prevede la perseguibilità a querela di parte dei reati la cui pena minima edittale non supera i due anni. 

Per effetto della disposizione numerosi reati procedibili d’ufficio diventano a querela di parte. 

Il reato di lesioni stradali gravi e gravissime previsto dall’art. 590 bis c.p. è uno dei reati interessati da questa novità. 

La riforma tocca però anche altri reati contro la persona e il patrimonio, che prevedono una pena edittale non superiore, nella misura minima, a due anni. Per il calcolo della pena detentiva le circostanze non rilevano e la procedibilità d’ufficio è mantenuta nei casi in cui la persona offesa è un soggetto incapace per età, ossia perché troppo giovane o di età avanzata o perché infermo fisicamente o psichicamente. 

Si precisa nella relazione illustrativa del decreto, che l’estensione della procedibilità a querela di parte è prevista per determinati “reati”, non quindi per i soli delitti, tra il novero degli illeciti penali oggetto di riforma, ci sono infatti anche i reati contravvenzionali di cui all’art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone” e l’art. 660 c.p. “Molestia e disturbo alle persone”. 

La scelta dei reati a cui estendere la querela di parte si è basata sulla frequenza, sulla non particolare gravità degli stessi e sul fatto che mirano a tutelare beni individuali, patrimoniali o personali. 

La procedibilità d’ufficio, a parte il caso dell’incapacità della vittima, sopra menzionato, è stata mantenuta per reati che recano offesa non al singolo, ma alla collettività o a quelli che richiedono una tutela particolare della vittima. I reati individuati come procedibili a querela di parte sono ad esempio quelli di: 

  • lesioni personali lievissime, con malattia di durata non superiore i 20 giorni; 
  • lesioni personali live, con durata della malattia compresa tra i 21 e i 40 giorni. 

Querela di parte anche per il reato di sequestro di persona di cui al comma 1 dell’art. 605 c.p. in virtù del limite edittale detentivo di sei mesi. Pena prevista quando la limitazione della libertà della persona si realizza in tempi molto brevi. 

La violenza privata è un altro reato procedibile a querela di parte, se la vittima non è un soggetto incapace o se non ricorre la circostanza aggravante di cui all’art. 339 c.p. 

Seguono poi, con le dovute precisazioni contenute nel decreto, i reati di minaccia (art. 612 c.p.) violazione di domicilio (art. 614 c.p), furto (art. 624 c.p.) furti minori (art. 626 c.p), turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.), truffa (art. 640 c.p), frode informatica (art. 640 ter c.p). 

Il criterio seguito per determinare la decorrenza del termine per proporre la querela per i reati procedibili d’ufficio è la pendenza o meno del processo penale: 

  • se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della riforma e il procedimento penale ancora non pende, allora il termine di decorrenza per proporre la querela coincide con l’entrata in vigore della disposizione normativa; 
  • se invece il procedimento penale è già incardinato, allora è il Pm a dover informare la persona offesa della possibilità di esercitare il diritto di querelare il soggetto agente del reato, con la precisazione che in questo caso, il termine di proposizione decorre dalla data in cui il soggetto interessato viene avvisato. 
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