L’equo indennizzo e la sua disciplina

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Ultimo aggiornamento 05/11/2022

L’istituto giuridico dell’equo indennizzo ha fonte legislativa. Esso fu introdotto nel nostro ordinamento, a favore degli impiegati dello Stato, dall’art. 68 del DPR n. 3/1957 il quale dispone che: “quando un’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio l’impiegato ha diritto, oltre ai normali assegni ed indennità, anche ad un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita, costituito dalla corresponsione di una somma di denaro una tantum collegata alla retribuzione dell’avente diritto al momento della presentazione della domanda e alla gravità dell’infermità subita”. 

L’equo indennizzo ha, dunque, come presupposto non l’infermità in quanto tale ma la perdita dell’integrità fisica, cioè un danno permanente nella psiche o nel fisico del dipendente. Può, quindi, verificarsi che riconosciuta la presenza dell’infermità e la sua dipendenza da causa di servizio, non sia attribuito alcun equo indennizzo per mancanza di un’apprezzabile menomazione dell’integrità fisica. 

Tale beneficio fu in seguito esteso ad altre categorie di pubblici dipendenti quali il personale militare di carriera (L. 23 dicembre 1970, n.1094), i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate e nei Corpi di polizia (L. 3 giugno 1981, n.308), il personale del parastato (DPR 411/76), il personale degli Enti locali (DPR 191/79) e quello delle Unità sanitarie locali (DPR 761/79). 

Da ultimo sono da richiamare le disposizioni contenute nel D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in particolare l’art. 1882 che precisa come lo stesso è corrisposto, secondo le norme stabilite per i dipendenti dello Stato, al personale militare, anche non in servizio permanente e agli allievi delle Forze di polizia a ordinamento militare, e l’art. 1883 che nei confronti dei superstiti dei militari deceduti , a seguito di incidente di volo, aventi diritto all’equo indennizzo nella misura corrispondente alla 1 categoria, stabilisce la concessione d’ufficio di un anticipo nella misura pari a nove decimi dell’ammontare totale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell’evento lesivo. 

Ai sensi dell’art.2, comma 3 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461 la domanda d’equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento, entro il termine di dieci giorni, dalla ricezione della comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio ( ex Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); in quest’ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta d’equo indennizzo. 

La richiesta d’equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell’integrità fisica o psichica o sensoriale, in seguito ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e sue successive modificazioni. 

La domanda d’equo indennizzo deve essere, in ogni caso, presentata non oltre il termine di 6 mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione. 

In proposito la giurisprudenza ha costantemente sancito che il termine semestrale decorre non semplicemente dal giorno in cui si è verificata l’infermità o l’interessato ne ha avuto conoscenza, ma da quello in cui egli ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l’infermità alla prestazione di servizio (TAR Campania – sez. I – n.11830/2010 – Consiglio di Stato – sez. VI – n. 3511/2006) 

La domanda può essere presentata anche dagli eredi del dipendente pubblico e del pensionato, entro 6 mesi dal decesso anche quando la morte segue, senza soluzione di continuità, all’infermità già ascritta o ascrivibile ad equo indennizzo, con l’ovvia indispensabile condizione che il decesso sia giudicato dipendente o interdipendente da causa di servizio. In tale caso l’indennizzo agli eredi è determinato nella misura massima prevista per le menomazioni ascrivibili alla prima categoria. 

Nel merito è da segnalare la sentenza del TAR dell’Umbria n. 209/2014 che ha ritenuto tempestiva la domanda presentata dagli eredi/familiari, benché proposta oltre i 6 mesi dal decesso, in quanto (come previsto per il procedimento attivabile dal dipendente pubblico) la decorrenza del termine semestrale va posticipata al momento in cui  si è raggiunta la consapevolezza in ordine alla dipendenza della morte stessa da causa di servizio. 

Per quanto riguarda particolari effetti collegati al rapporto di lavoro del personale delle forze armate e di Polizia, soprattutto in rapporto alla permanenza in servizio e sulla progressione di carriera, il Consiglio di Stato ha più volte espresso il parere che la concessione dell’equo indennizzo non comporti automaticamente l’inabilità al servizio, né faccia venir meno l’idoneità richiesta ai fini dell’avanzamento, se non quando la menomazione sia giudicata dai competenti organi sanitari incompatibile con l’idoneità al servizio incondizionato e tale da prevedere la risoluzione del rapporto d’impiego. Generalmente è stato valutato che solo un’infermità superiore alla 5/6 categoria possa comportare la cessazione dal servizio per inabilità fisica. 

Se l’esito del procedimento è positivo, l’equo indennizzo è concesso con decreto dell’Amministrazione, in caso contrario, il provvedimento di rigetto è comunicato all’interessato il quale potrà proporre ricorso al TAR entro 60 giorni (ed in appello al Consiglio di Stato) dal ricevimento della comunicazione del rigetto, ovvero dalla sua integrale conoscenza con specifico riferimento alla decisione di mancato riconoscimento o di mancata revisione in caso di domanda d’aggravamento.  In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento. 

L’ esclusione totale dal beneficio è, ovviamente, prevista nel caso in cui la menomazione risulti determinata da dolo o colpa grave del dipendente, così come il decreto concessivo è annullato, con recupero della somma liquidata, qualora l’attribuzione si basa su falsi presupposti. 

Nel caso in cui sia stata rigettata l’istanza d’equo indennizzo per decorrenza del termine di decadenza o perché l’infermità non sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, l’interessato non può più ripresentarla per la stessa infermità; è invece, ammessa – secondo i criteri già visti – ove si tratti di malattia diversa da quella che fu oggetto della precedente richiesta. 

A partire dal 1° gennaio 1997 e fino al 31 dicembre 2005 (il riferimento è alla data delle domande), l’art. 1 commi 119/122 della legge 23 dicembre 1996, n.662, ha introdotto una nuova disciplina del calcolo dell’equo indennizzo per i dipendenti civili e militari dello Stato; in particolare sono previsti i seguenti criteri di calcolo: 

1 categoria: 2 volte l’importo dello stipendio tabellare iniziale dalla presentazione della domanda; 

2 categoria: 92% dell’importo della prima; 

3 categoria: 75% dell’importo della prima;                  

4 categoria: 61% dell’importo della prima;                 

5 categoria: 44% dell’importo della prima;                 

6 categoria: 27% dell’importo della prima;                 

7 categoria: 12% dell’importo della prima;                 

8 categoria:    6% dell’importo della prima;                  

una tantum:   3% dell’importo della prima.     

Considerando che la legge parla di “retribuzione tabellare iniziale” non è compresa in essa ogni altro emolumento aggiuntivo, ed in particolare: la retribuzione individuale d’anzianità, le classi e gli scatti di anzianità, l’indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità, i compensi accessori. 

Per coloro che, antecedentemente al 1° gennaio 1995, avevano in corso un procedimento per la dipendenza da causa di servizio o che, alla stessa data, avevano presentato domanda d’aggravamento, continuano ad applicarsi le più favorevoli disposizioni in vigore prima della abrogata legge n.724/94. 

Dalle domande presentate alla data del 1° gennaio 2006, i commi 210 e 211 dell’art. 1 della legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) hanno stabilito che per la determinazione dell’equo indennizzo si considera il solo importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda. 

Sulla base che l’anzianità è di per sé fattore che diminuisce la validità di un soggetto, ai sensi dell’art. 49 del DPR 686/57, l’equo indennizzo è ridotto del 25 o del 50% se il dipendente ha superato il 50 o il 60 anno di età al momento dell’evento dannoso; a tal fine bisogna far riferimento al tempo in cui si è verificato il danno, essendo irrilevante che l’accertamento della dipendenza avvenga in un momento successivo (Cons. Stato – Sez. IV n.191 del 14 marzo 1978). In ogni caso il sorgere dell’invalidità non può fissarsi ad una data posteriore a quella in cui è avvenuto l’accertamento da parte della Commissione medica ospedaliera (Cons. Stato – Sez. IV n.363 del 15 aprile 1980). 

Ai sensi dell’art. 144 del DPR 1092/73 e dell’art. 50 del DPR 686/57 l’equo indennizzo è altresì ridotto del 50% se il dipendente ottiene contestualmente la pensione privilegiata, mentre se essa è riconosciuta in seguito, l’eccedenza è recuperata, in ragione della metà, mediante trattenute mensili del 10% sulla pensione. 

La riduzione non si applica agli eredi nel caso di concorrenza con la pensione privilegiata indiretta, in quando in tal caso cessa il presupposto del confluire in un unico soggetto di due diritti di identica natura scaturiti da un unico evento (Consiglio di Stato – Sez. IV – sentenza n. 597/1979 – idem Cons. Stato n.4/1984 – idem Corte dei conti – Sez. III – sentenza n. 62645/89). 

Sono, inoltre, previste riduzioni per: 

  • somme percepite in virtù d’assicurazioni a carico dello Stato o altra Pubblica amministrazione (art. 50 DPR 686/57); 
  • premi da Società assicurative in base a polizze stipulate da terzi responsabili. 

È, invece, consentito il cumulo con quanto percepito per effetto di assicurazione stipulata in forma privata. 

Nel caso in cui il dipendente percepisca contemporaneamente all’equo indennizzo una pensione ordinaria di invalidità a carico dell’INPS, il Consiglio di Stato ha disposto che, poggiando le due prestazioni su presupposti diversi non esiste divieto di cumulo. 

Sussiste, viceversa, tale divieto con la rendita per malattia professionale INAIL in quanto pur avendo l’equo indennizzo e la rendita per malattia professionale di cui al DPR n. 1124/65, finalità differenti (essendo diretto il primo ad indennizzare la perdita dell’integrità fisica e la seconda la perdita della capacità lavorativa) il principio impedisce che a causa di un medesimo fatto genetico l’interessato possa percepire più provvidenze (Cassazione civile – Sez. lavoro – sentenza n. 12754/2003).  

Il Consiglio di Stato (sentenza Sez. V del 10.12.2002) ha evidenziato come l’iscrizione obbligatoria presso l’INAIL escluda la possibilità che lo stesso soggetto possa beneficiare anche dell’equo indennizzo, in quanto si realizzerebbe una duplicazione di benefici e oneri a carico della finanza pubblica del tutto ingiustificato. 

Per ciò che concerne il regime fiscale, l’equo indennizzo ha natura di risarcimento per un danno sofferto in servizio ed a causa di servizio, per questo si distingue nettamente dai redditi da lavoro dipendente ed assimilati e non è assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). 

Stante, quindi, la natura non retributiva, su tale trattamento non spetta la rivalutazione monetaria (Cons. di Stato – Sez. IV n.19 del 14 gennaio 1987). 

L’interdipendenza tra le invalidità rappresenta di fatto un aggravamento di una precedente infermità. Nel contenzioso pensionistico si ricorre spesso alla sua valutazione soprattutto quando l’interessato non ha proposto esplicita richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una nuova patologia o quanto questa sia stata accertata a notevole distanza di tempo dalla cessazione dal servizio o da quella inizialmente riconosciuta, tanto da mettere in dubbio il rapporto di casualità col servizio prestato. 

Nel caso in cui dopo la liquidazione dell’equo indennizzo siano accertate o si determinino altre infermità, si opera una valutazione complessiva del grado di invalidità per valutare se la menomazione risultante sia ascrivibile ad una categoria superiore, laddove si procederà alla liquidazione di un nuovo indennizzo in cumulo con il primo. Dal nuovo importo sarà detratto quanto in precedenza attribuito. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 4 del DPR 461/2001, quindi, entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento, il dipendente in caso di aggravamento della stessa infermità può, per una sola volta, chiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo. La revisione non è ammessa nel caso in cui il personale non ha beneficiato della precedente richiesta. 

L’eventuale guarigione parziale o miglioramento non pregiudica l’indennizzo già concesso che, perciò, non può essere oggetto di recupero parziale o totale (Consiglio di Stato – Comitato pareri – n.1093/1959).  

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