Concorsi: aver frequentato “con riserva” e superato il corso di formazione, non vincola l’Amministrazione della P.s. ad un giudizio positivo sulla attitudine – Cons. Stato sent. nr. 654/06 del 15.11.2005

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Concorsi: aver frequentato “con riserva” e superato il corso di formazione, non vincola l’Amministrazione della P.s. ad un giudizio positivo sulla attitudine. Il Consiglio di Stato ha, infatti, statuito che al superamento di un corso di formazione per l’accesso ai ruoli della P.S., frequentato per effetto dell’ammissione con riserva, non può essere attribuito l’effetto di vincolare l’amministrazione ad un giudizio positivo sull’idoneità psico-attitudinale dell’aspirante poliziotto in quanto si porrebbe in contrasto con il carattere della strumentalità e della temporaneità tipico delle misure cautelari.

 

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 654/06 del 15.11.2005 – dep. 17.02.2006

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.654/2006

Reg.Dec.

N. 886 Reg.Ric.

ANNO 2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

il Sig…………………….., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ avv.to ……………, ed elettivamente domiciliato presso il sig. ……………….., in Roma, via …………………….

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, n. 12648/2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 15-11-2005 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

Uditi l’Avv. dello Stato Giannuzzi e l’Avv. ……………….. per delega dell’Avv. ……………;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O E D I R I T T O

1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso proposto dal Sig……………..avverso il provvedimento del Ministero dell’interno di esclusione dal reclutamento di 420 allievi agenti della Polizia di Stato a causa del giudizio di non idoneità per difetto dei requisiti attitudinali.

Tale giudizio era stato espresso dalla competente Commissione il 24 gennaio 2001 in esecuzione della sentenza del Tar del Lazio n. 8811/2000, con cui era stato annullato un precedente giudizio di inidoneità e dopo che il ricorrente aveva frequentato il corso di formazione per allievi agenti.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che in sede di rinnovo del giudizio attitudinale l’amministrazione dovesse tenere conto delle valutazioni sull’idoneità attitudinale, espresse dai funzionari addetti al corso di formazione e non potesse quindi limitarsi ad esprimere una nuova valutazione negativa, fondata solo sugli esiti dei test e delle verifiche psico attitudinali.

Il Ministero dell’interno contesta tale decisione, sostenendo che il giudizio negativo costituisce espressione della discrezionalità tecnica della P.a., non sindacabile da parte del giudice e che la frequenza e il superamento del corso di formazione avviene sulla base di elementi diversi da quelli presi in considerazione in sede di valutazione psico-attitudinale.

Il Sig………………. si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 1156/2003 la IV Sezione di questo Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia dell’impugnata, ritenendo non sussistenti elementi in base a cui prevedere un esito della controversia favorevole al ricorrente di primo grado.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il primo motivo del ricorso in appello è infondato, in quanto costituisce ormai principio pacifico quello secondo cui l’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica da parte della P.a. può essere pienamente sindacato in giudizio.

3. E’ invece fondato il secondo motivo del ricorso in appello.

La frequenza del corso di formazione da parte del ricorrente in primo grado è avvenuta sulla base di una pronuncia cautelare del Tar, resa nel giudizio conclusosi con la precedente sentenza n. 8811/2000, eseguita con il provvedimento sempre negativo oggetto del presente giudizio.

Tale frequenza e il superamento del corso non possono determinare effetti irreversibili idonei a incidere in modo definitivo sulle successive valutazioni che l’amministrazione deve effettuare proprio in esecuzione del giudicato.

Attribuire al superamento del corso, frequentato per effetto dell’ammissione con riserva, l’effetto di vincolare l’amministrazione ad un giudizio positivo sull’idoneità psico – attitudinale dell’aspirante poliziotto si porrebbe in contrasto con il carattere della strumentalità e della temporaneità tipico delle misure cautelari.

Ciò significa che la frequenza e il superamento del corso di formazione non costituiscono elementi che vincolano l’amministrazione in sede di rinnovo del giudizio sull’idoneità psico- attitudinale del ricorrente.

Sono elementi che possono assumere un rilievo in tale giudizio, ma tale rilievo non potrà essere mai decisivo, in quanto il giudizio che deve esprimere la competente Commissione concerne elementi, quali la maturità, la capacità di controllo, il senso di responsabilit , la capacità critica e il livello di autostima, che non necessariamente formano oggetto di specifiche valutazioni durante il corso di formazione.

Per di più, la Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali è composta in modo da avere al suo interno specifiche professionalità e competenze, appositamente formate per valutare tali elementi, mentre diverse sono le professionalità e le competenze dei soggetti che seguono gli allievi durante il corso di formazione.

Nelle ipotesi in cui il rinnovo del giudizio sull’idoneità avvenga per effetto di un giudicato successivamente alla frequenza del corso, la Commissione deve valutare se in base agli elementi ricavabili dalle prove di livello sussistano o meno elementi idonei a rivelare una non idoneità al servizio di polizia, nonostante la frequenza del corso.

Pur essendo normalmente richiesta una comparazione con le valutazioni espresse durante la frequenza del corso, si rileva che , nel caso di specie, il nuovo giudizio di non idoneità è motivato in modo adeguato sulla base di elementi chiari non solo ai fini dell’esclusione dell’idoneità., ma anche tenendo conto della frequenza del corso, benché questa non venga espressamente presa in considerazione.

I tratti di immaturità riscontrati nel livello evolutivo, la carenza di critica nei propri confronti, le note di emotività non adeguatamente controllate, gli scadenti risultati conseguiti nelle prove logiche e la superficialità dell’interesse riferito alle attività di Polizia costituiscono elementi, non contraddetti dalle contestazioni mosse in ricorso dal Sig……….. e fondate quasi elusivamente sulle valutazioni espresse durante e dopo la frequenza del corso.

Anzi l’evidenziato persistere dei caratteri di immaturità, emotività e superficialità dimostra che nonostante la frequenza del corso, pur superato dal ricorrente, lo stesso non ha raggiunto un livello minimo di idoneità, a conferma del fatto che la formazione costituisce aspetto diverso dalla valutazione dell’idoneità psio-attitudinale.

4. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 15-11-2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini Presidente

Luigi Maruotti Consigliere

Carmine Volpe Consigliere

Luciano Barra Caracciolo Consigliere

Roberto Chieppa Consigliere Est.

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere Segretario

ROBERTO CHIEPPA ANNAMARIA RICCI

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il..17/02/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

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