Concorsi: la valutazione della Commissione dei periti selettori ha valenza prognostica, il corso è, invece, finalizzato ad un addestramento teorico e pratico – Cons. Stato sent. nr. 3137/06 del 7.03.2006

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Ultimo aggiornamento 22/07/2013

Concorsi: la valutazione della Commissione dei periti selettori ha valenza prognostica, il corso è, invece, finalizzato ad un addestramento teorico e pratico. Il Consiglio di Stato ha, quindi, riaffermato il principio secondo il quale l’attività di verifica della Commissione formata dai periti selettori, in caso di concorso per l’immissione nei ruoli della P.S., viene ad investire – con carattere di collegialità ed in base a predefiniti e sperimentati tests intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio – la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche. Il superamento del corso di formazione da parte del candidato ammesso a frequentarlo in via cautelare ha, invece, una diversa valenza rispetto all’esito delle prove psico-attitudinali. Il corso è, infatti, finalizzato ad un addestramento teorico e pratico e non è diretto alla verifica della presenza dei requisiti attitudinali previsti dalla vigente normativa ai fini di un proficuo inserimento nella Polizia di Stato.

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 3137/06 del 7.03.2006 – dep. 26.05.2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3137/06

Reg.Dec.

N. 7723 Reg.Ric.

ANNO 2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’ Interno, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il Sig…………………., non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I^ ter, n. 6948/2002 del 05.08.2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 7 marzo 2006 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Udito per il Ministero dell’ Interno l’ Avvocato dello Stato Vessichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il sig…………………………….. – escluso dal concorso per l’arruolamento di 780 allievi agenti di Polizia di Stato (indetto con d.m. 09.11.1996) per carenza del requisito attitudinale – era ammesso con riserva alla frequenza del 150° corso di formazione, in virtù di provvedimento cautelare del T.A.R. adito in via giurisdizionale, ed al termine del corso conseguiva giudizio di idoneità al servizio di polizia.

Con sentenza n. 997/2000 il T.A.R. Lazio accoglieva il ricorso avverso il diniego di ammissione.

L’ Amministrazione rinnovava l’atto annullato in sede giurisdizionale e giudicava nuovamente il Sig……………….. non in possesso dei requisiti attitudinali per il servizio nella Polizia di Stato, quali previsti dall’art. 4 del d.P.R. n. 904/1983.

Avverso detto provvedimento l’interessato proponeva altro ricorso avanti al T.A.R. per il Lazio assumendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

Con sentenza n. 6948/2002 del 05.08.2002 il T.A.R. adito accoglieva il ricorso.

Contro detta decisione ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha dedotto:

– il carattere eminentemente tecnico discrezionali delle valutazioni effettuate dall’apposita commissione circa il possesso dei requisiti attitudinali per lo svolgimento del servizio di polizia, che nella specie risulta adeguatamente motivato e non può formare oggetto di sindacato giurisdizionale quanto al merito;

– che il possesso di detti requisiti non può essere assorbito o ritenuto accertato per implicito in relazione all’esito favorevole del corso di formazione, alla cui frequenza l’aspirante alla nomina ad allievo agente di p.s. sia stato eventualmente ammesso con riserva in virtù di provvedimento cautelare.

Il sig. ………………………. non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 7 marzo 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1). Il tema centrale della controversia all’esame del Collegio attiene al rapporto fra l’esito positivo del corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, cui ha partecipato l’odierno appellato in virtù di provvedimento cautelare del T.A.R. per il Lazio, e la sfera di discrezionalità tecnica che l’art. 4 del d.P.R. 23.12.1983, n. 904, riserva ai periti selettori in ordine all’accertamento del possesso dei requisiti attitudinali per il servizio nella Polizia di Stato inerenti al livello evolutivo, al controllo emotivo, alla capacità intellettiva, all’adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro.

Il T.A.R., con la sentenza che si appella, è pervenuto alla conclusione del carattere assorbente, quanto alla verifica del possesso dei predetti requisiti attitudinali, del giudizio finale di idoneità al servizio di polizia conseguito al termine del corso semestrale. Il superamento del corso “renderebbe superflua la rinnovazione della prova attitudinale preliminare, che di norma la Commissione esegue nel corso degli esami di ammissione”, in relazione al vaglio del rendimento e della personalità cui gli allievi sono sottoposti con cadenza trimestrale durante il corso ad alla fine dello stesso. Si verserebbe, quindi, a fronte di “una ulteriore e più pregnante valutazione delle attitudini” da cui la Commissione dei selettori non può prescindere onde non incorrere in un evidente vizio di eccesso di potere per contraddittorietà.

In tali sensi insiste la difesa del convenuto a sostegno della conferma della sentenza appellata.

2). Il Collegio non ravvisa ragioni per doversi discostare dall’ indirizzo giurisprudenziale formatosi in fattispecie identiche – perché afferenti al medesimo bando di reclutamento per 780 posti di Allievo Agente della P.S. – che ha negato ogni identità ed omogeneità fra l’oggetto del giudizio attitudinale ai fini dell’ ammissione al reclutamento e le valutazioni cui l’allievo agente è sottoposto durante il corso di formazione ai fini del giudizio finale (cfr. Cons. St., Sez. IV^, n. 7608 del 22.11.2004; n. 1470 del 19 marzo 2003; n. 4975 del 05.09.2003).

Sotto un primo profilo l’attività di verifica della commissione formata dai periti selettori viene ad investire – con carattere di collegialità ed in base a predefiniti e sperimentati tests intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio – la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche. Tutto ciò i base a distinti parametri di valutazione che, secondo le esemplificazioni di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 904/1983, investono il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, l’adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro. In esito a detti accertamenti deve, quindi, emergere, il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell’umore, di capacità di controllo delle proprie istanze istintuali, spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

Le schede di valutazione trimestrale degli allievi frequentatori dei corsi per la nomina ad agente di polizia divergono, sia per ciò che riguarda il contenuto, sia per le finalità cui sono destinate, dal giudizio sulla verifica dei requisiti attitudinali espresso dall’apposita Commissione.

Esse, in primo luogo, investono la valutazione del soggetto all’interno di un determinato contesto sociale, costituito dall’ istituzione di formazione in cui l’aspirante all’arruolamento è inserito, in relazione all’atteggiamento, al comportamento ed alla capacità di adattamento in una specifica condizione ambientale e di rapporto con i colleghi frequentatori. Gli ulteriori fattori di valutazione inerenti all’adattabilità ai compiti, al senso di responsabilità, al controllo emotivo, muovono sempre da un’osservazione dell’allievo all’ ambito della Scuola di Polizia, con le sue regole, i suoi ritmi, la presenza di docenti e di istruttori con capacità di imporre ed orientare comportamenti e tendenze, e non investono l’analisi della personalità del soggetto – secondo procedure analiticamente prestabilite in base a scelta discrezionale tecnica dell’ Amministrazione – negli aspetti rivelatori di una effettiva e stabile attitudine al servizio di polizia.

Anche sotto il profilo soggettivo non vi è, quindi, identità dei giudizi valutativi in sede di corso – che provengono da singoli funzionari rispettivamente adibiti alla compilazione ed alla revisione delle schede trimestrali – e la valutazione psicoattitudinale ai fini dell’ ammissione al corso, che è collegialmente effettuata dai periti selettori in possesso di specifica professionalità all’uopo stabilita e verificata.

Deve, quindi, essere ribadito che le schede trimestrali di valutazione degli allievi frequentatori dei corsi divergono, in relazione al contenuto, alle finalità cui sono destinate, alle qualità soggettive dei funzionari a ciò competenti dal giudizio sull’accertamento e verifica dei requisiti attitudinali espresso dalla competente Commissione.

2.1). Il superamento del corso di formazione ha, inoltre, una diversa valenza rispetto all’esito delle prove psico-attitudinali. Il corso è, infatti, finalizzato ad un addestramento teorico e pratico e non è diretto alla verifica della presenza dei requisiti attitudinali previsti dalla vigente normativa ai fini di un proficuo inserimento nella Polizia di Stato.

Il rendimento durante il percorso scolastico è, infatti, propedeutico al superamento dell’esame finale, mentre l’iniziale valutazione attitudinale non è in funzione del superamento del corso previsto per gli aspiranti, bensì volta a rilevare i presupposti personologici funzionali allo svolgimento di un adeguato servizio in Polizia, tenendo conto non delle materie oggetto di studio presso la Scuola, ma del profilo professionale proprio dell’operatore di Polizia.

3). La previsione di cui all’art. 4, comma primo, lett. b), della legge n. 402/1997, che consente la dismissione dal corso degli allievi “che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia”, non introduce elementi a favore della tesi dell’omogeneità del giudizio favorevole ottenuto in esito al corso con la valutazione del requisito attitudinale in sede di ammissione .

La dismissione ai sensi della richiamata disposizione tende a sanzionare specifici comportamenti rivelatori, durante la frequenza del corso, dell’inettitudine al servizio di polizia. Alla circostanza che non intervenga la dismissione per le ragioni di cui alla lett. b) dell’art. 4 non può, pertanto, ricondursi l’acquisizione per implicito di un favorevole accertamento del possesso dei requisiti psico-attitudinali secondo i parametri stabiliti dall’art. 4 del d.P.R. n. 904/1983.

4) Sulla base di quanto precedentemente esposto può pervenirsi alle seguenti conclusioni:

– che non sussiste alcuna identità ed omogeneità fra il giudizio teso all’ accertamento del requisito attitudinale al servizio di polizia ai fini dell’ammissione al reclutamento e le valutazioni di idoneità espresse durante il corso di formazione, le quali ultime in alcun modo assorbono o sostituiscono il giudizio iniziale dei periti selettori;

– che, una volta annullato per ragioni formali il giudizio teso all’ accertamento del requisito attitudinale al servizio di polizia, l’Amministrazione può procedere alla sua rinnovazione emendando i vizi ancorché l’interessato, in virtù di misura cautelare, abbia superato il corso di formazione presso la scuola allievi agenti di P.S.;

– che il criterio di “irripetibilità” del giudizio attitudinale, che si rinviene in giurisprudenza, va correttamente riferito alla non demandabilità di detta valutazione ad organo (A.S.L. o altro organo tecnico) diverso da quello istituzionalmente competente, ma non alla rinnovazione da parte della commissione composta dai periti selettori dell’atto annullato in sede giurisdizionale;

– che la valutazione negativa circa il possesso del requisito attitudinale in presenza di esito positivo della partecipazione al corso non incorre nel vizio di eccesso di potere per contraddittorietà fra provvedimenti, stante la diversità dell’ oggetto del giudizio dei periti selettori rispetto alle valutazioni effettuate nell’ambito della Scuola Allievi agenti di P.S.

Nella specie, inoltre, la Commissione dei periti selettori, nell’esprimere il giudizio di competenza, ha altresì dato atto di aver preso in considerazione, quale ulteriore parametro di valutazione, le “risultanze evidenziate durante il corso di formazione per allievi agenti”, restando quindi escluso ogni vizio di istruttoria e di motivazione del rinnovato giudizio sull’attitudine al servizio di polizia.

L’appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

Giusti motivi consentono la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2006, con l’intervento dei Signori:

Claudio Varrone, Presidente

Sabino Luce Consigliere

Giuseppe Romeo Consigliere

Lanfranco Balucani Consigliere

Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore.

Presidente

f.to Claudio Varrone

Consigliere Segretario

f.to Bruno Rosario Polito f.to Glauco Simonini

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il………………26/05/2006……………….

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva

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