Concorsi: la valutazione fatta dalla Commissione medica non può essere contraddetta da accertamenti medici di parte. I Giudici hanno così stabilito, ribadendo che la valutazione effettuata dall’Amministrazione (attraverso l’apposita Commissione medica prevista da un bando di concorso per l’immissione nei ruoli della P.S.) non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni mediche di parte, in quanto le predette Commissioni sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti di rito. Ha sancito, inoltre, che l’arruolamento nella Polizia di Stato richiede una particolare attitudine psicologica, ragionevolmente esigibile in relazione alle caratteristiche di impiego operativo degli appartenenti a tale Corpo, che ben può essere impedita anche da alterazioni di carattere non patologico.
Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 5252/06 del 23.05.2006 – dep. 11.09.2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5252/06
Reg.Dec.
N. 8246 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8246 del 2005, proposto dal MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
la Sig.ra……………, rappresentata e difesa dall’avv. ……………., elettivamente domiciliata presso il ……………… in Roma, Via ………………………;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, sez. I ter, n. 5876 del 2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata e la relativa memoria difensiva;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 23 maggio 2006 il Cons. Giuseppe Minicone;
Uditi l’avv. dello Stato Spina e l’avv. Lofoco, per delega dell’avv. Bovio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 19 novembre 2004, la sig.ra ………………… – partecipante al concorso per l’arruolamento in ferma breve nell’Esercito Italiano, nella Marina Militare, compreso il ruolo della Capitaneria di Porto e nell’Aeronautica Militare, con possibilità di immissione, al termine di detta ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il verbale con cui la commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici l’aveva ritenuta non idonea al servizio di Polizia “per problemi relazionali a rilevanza clinica in soggetto con tratti evidenti di personalità narcisistico-istrionica”.
La ricorrente censurava detto giudizio per insufficiente motivazione, sviamento, falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, del D.M. n. 198 del 2003, affermando di non aver mai sofferto di disturbi mentali di rilevanza patologica e chiedendo l’effettuazione di c.t.u. al fine di accertare la correttezza delle valutazioni di idoneità psico-attitudinale condotte dalla commissione.
Il giudice adito, disposta una verificazione a cura della ASL Rm/A, ha accolto il ricorso, facendo propria la relazione del Collegio medico di quest’ultima, attestante il possesso, da parte della ricorrente, dei requisiti psichici per poter svolgere il servizio nella Polizia di Stato.
Avverso detta decisione, ha proposto appello il Ministero dell’Interno, deducendo:
a) violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale giacché il T.A.R., nella particolare materia dell’accertamento dei requisiti di idoneità a svolgere le funzioni di agente della Polizia di Stato, non avrebbe potuto sovrapporre alla valutazione della Commissione quella del consulente tecnico d’ufficio;
b) mancato rilievo, da parte del T.A.R.., del non avvenuto rispetto, nello svolgimento delle operazioni peritali, del principio del contraddittorio, non essendo stato dato avviso all’amministrazione, della data di riunione del Collegio medico;
c) erronea presupposizione della avvenuta reiterazione, da parte dell’Amministrazione, degli accertamenti di idoneità e della conseguente revisione del primo giudizio.
Si è costituita l’appellata, confutando i motivi di gravame e segnalando, a rafforzamento della propria tesi, l’esito favorevole del giudizio medico legale di idoneità, relativamente ad un successivo concorso, svoltosi nel 2005, per l’arruolamento in ferma breve nelle stesse FF.AA. e Corpi di cui al precedente concorso.
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
2. Va premesso che l’accertamento dei requisiti psico – attitudinali ai fini del reclutamento nella Polizia di Stato (così come per le altri armi, quali l’Esercito, la Guardia di finanza e i Carabinieri) costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che attiene al merito dell’azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento di fatto o da un’evidente illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione ovvero per illogicità di quest’ultima e la incongruenza delle relative conclusioni (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. IV, 22 febbraio 2004, n. 719), fermo restando che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte.
2.1. Deve aggiungersi, poi, sempre secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo per discostarsi, da un lato, che la valutazione effettuata dall’Amministrazione (attraverso l’apposita commissione medica prevista dal bando di concorso) non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte, in quanto le predette commissioni sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti di cui si discute (Cons. St., Sez. IV, n. 719/2004 cit.); dall’altro che l’arruolamento nella Polizia di Stato richiede una particolare attitudine psicologica, ragionevolmente esigibile in relazione alle caratteristiche di impiego operativo degli appartenenti a tale Corpo, che ben può essere impedita anche da alterazioni di carattere non patologico (Cons. St., Sez. IV, 1° ottobre 2004, n. 6394).
3. Ciò premesso, la Sezione osserva che, nel caso di specie, l’impugnato giudizio di inidoneità, motivato con riferimento alla “personalità narcisistico-istrionica”, emersa in sede di colloquio, non risultava essere manifestamente irragionevole o arbitrario, ove si consideri che la stessa certificazione medica di parte poneva in evidenza “lievi tratti di immaturità affettiva ed emotiva”, ricavati sia dal Test di Rorschach (“presenza di conflitti emotivi”) sia dal Test di personalità M.M.P.I.-2 (“Potrebbe avere problemi nel controllo degli impulsi e non prevedere le conseguenze delle proprie azioni, potrebbe apparire come immatura, autoindulgente, superficiale”).
4. In ogni caso il T.A.R. ha errato nell’assumere, a fondamento della propria decisione, esclusivamente le risultanze della visita effettuata del Servizio di Igiene Mentale della ASL Rm/A da esso stesso disposta, giacché, stanti le caratteristiche del giudizio della Commissione, già poste in evidenza (e i conseguenti limiti del sindacato del giudice amministrativo), la verificazione richiesta avrebbe dovuto riguardare principalmente la coerenza delle conclusioni tratte dalla stessa Commissione, in base agli accertamenti specialistici condotti, non essendo, invece, consentito sovrapporre sic et simpliciter alla valutazione di merito dell’Organo a ciò istituzionalmente preposto un diverso giudizio (anch’esso di merito) reso da altro Organo non avente le caratteristiche di composizione e di competenze volute dall’ordinamento.
4.1. A ciò va aggiunto che l’accertamento dell’idoneità psico – fisica dei candidati all’arruolamento nelle Forze di polizia è caratterizzata dal fatto di essere riferito ad un determinato momento, che assume un caratteristico rilievo esclusivo, nel senso della sua sostanziale irripetibilità anche al fine di non violare il principio della par condicio dei concorrenti (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 2936 del 7 giugno 2005): così che il fatto che, in altra sede ed in altri momenti, il profilo psicologico del candidato possa differire non costituisce di per sé sintomo dell’erroneità o dell’illegittimità, sub specie dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria o carenza di motivazione o di contraddittorietà o di irragionevolezza del primo accertamento, così come affermato dal T.A.R..
4.2. Ugualmente irrilevante, per le ragioni esposte, appare, poi, la circostanza che l’interessata sia risultato idonea, proprio sotto il profilo psico – attitudinale, ad altro concorso bandito dalla stessa Amministrazione, atteso che, in disparte l’autonomia dei rispettivi procedimenti concorsuali, quest’ultimo giudizio è stato reso da una commissione diversamente composta, ai fini dell’arruolamento nell’Esercito italiano e non nella Polizia di Stato.
5. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere rigettato.
Le spese del doppio grado di giudizio, avuto riguardo a tutti gli elementi del caso concreto, possono essere equamente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 23 maggio 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere Segretario
f.to Giuseppe Minicone f.to Anna Maria Ricci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il………………11/09/2006……………….
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva