Concorsi: non è possibile escludere dall’arruolamento nella P.S. un soggetto facendo riferimento ad un pregresso suo stato di tossicodipendente. Così ha stabilito il Consiglio di stato, il quale sostiene che la condizione di tossicodipendenza non vale ex se ad escludere il possesso delle qualità morali occorrenti per l’accesso alla Polizia di Stato. Per tanto ha confermato la sentenza del TAR che, sulla base degli atti acquisiti ed in mancanza di ulteriori indicazioni e riferimenti, ha ritenuto che la richiamata circostanza non fosse di per sé sola sufficiente a configurare, nemmeno per presunzione, l’ipotesi contestata di indegnità all’arruolamento nel Corpo della Polizia di Stato.
Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 3820/06 del 7.02.2006 – dep. 22.06.2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3820/06
Reg.Dec.
N. 5414 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5414/2001 proposto dal MINISTERO DELL’INTERNO rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
Sig…………………., rappresentato e difeso dall’Avv. ………….. con domicilio eletto in Roma via ……………………, presso l’Avv. ……………………;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, sez. I ter n. 775/2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2006 relatore il Consigliere Sabino Luce. Uditi l’avv. dello Stato Aiello e l’avv. Marini per delega dell’avv. Beatrice;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il Sig………… impugnava il decreto n. 333-B/12 m2(90) del 30 gennaio 1997 del Ministero dell’interno con il quale era stata annullata la sua nomina ad allievo agente della Polizia di Stato con la sua esclusione del conseguito arruolamento straordinario. Con sentenza n. 4775/2000, l’adito Tribunale amministrativo regionale accoglieva il ricorso con riferimento alla dedotta censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge 1 febbraio 1989, 53, degli artt. 3 e 4 del d.P.R, n. 903/83, dell’art. 47 della legge n. 121/1981, nonché eccesso di potere per presupposto erroneo, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Il Ministero dell’interno propone appello al Consiglio di Stato chiedendo al riforma dell’impugnata decisione con il rigetto del ricorso proposto in primo grado; ed il ricorso è stato chiamato per l’udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio.
DIRITTO
Con il proposto appello, l’amministrazione ricorrente censura la sentenza del Tribunale amministrativo regionale assumendo che la stessa, nel ritenere fondato il ricorso per difetto di motivazione, sarebbe incorsa in un fraintendimento della motivazione dell’adottato provvedimento.
L’appello è, tuttavia, infondato e va respinto.
Ed invero, come risulta dagli atti, l’impugnato provvedimento, con il quale si è disposta l’esclusione del Sig……….. dall’arruolamento nella Polizia di Stato, è stato adottato con il solo riferimento ad un pregresso suo stato di tossicodipendente. Come ammette, tuttavia, la stessa amministrazione appellante, la condizione di tossicodipendenza non vale ex se ad escludere il possesso delle qualità morali occorrenti per l’accesso alla Polizia di Stato. Né convince- stante l’evidente contraddittorietà del ragionamento- la tesi dell’amministrazione medesima secondo cui, nel caso di specie, l’inidoneità all’arruolamento per il Sig…………. si desumeva non già dalla sua condizione di ex tossicodipendente ma dal fatto che per tale sua condizione era presumibile che avesse avuto frequentazione con esponenti della criminalità legata allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti. Correttamente, pertanto- ad avviso del collegio- il Tribunale amministrativo regionale, sulla base degli atti acquisiti ed in mancanza di ulteriori indicazioni e riferimenti, ha ritenuto che la richiamata circostanza non fosse di per sé sola sufficiente a configurare, nemmeno per presunzione, l’ipotesi contestata di indegnità all’arruolamento nel Corpo della Polizia di Stato.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge l’appello e conferma l’impugnata decisione. Spese compensate.
Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2006 in camera di consiglio dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, con l’intervento dei sigg:
Mario Egidio SCHIINAIA Presidente
Sabino LUCE Consigliere Est.
Carmine VOLPE Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Presidente
f.to Mario Egidio Schinaia
Consigliere Segretario
f.to Sabino Luce f.to Giovanni Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..22/06/2006………………..
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva