Concorsi: quando si impugna un provvedimento di esclusione da un concorso per i ruoli della P.S., la competenza è del T.A.R. Lazio – Cons. Stato sent. nr. 3160/06 del 31.01.2006

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Ultimo aggiornamento 22/07/2013

Concorsi: quando si impugna un provvedimento di esclusione da un concorso per i ruoli della P.S., la competenza è del T.A.R. Lazio. Il Consiglio di Stato ha chiarito che sussiste la competenza del T.A.R. del Lazio quando si impugna un provvedimento di esclusione da un concorso per i ruoli della Polizia di Stato, in quanto si tratta di un concorso nazionale, bandito da una amministrazione centrale dello Stato e destinato svolgersi a Roma, per il quale è, appunto, competente il Tar del Lazio sulla base di pacifica giurisprudenza (Cons. Stato, IV, n. 3004/03; n. 1839/04; VI, n. 8213/04).

 

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 3160/06 del 31.01.2006 – dep. 26.05.2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3160/06

Reg.Dec.

N. 10392 Reg.Ric.

ANNO 2005

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul regolamento di competenza n. 10392/05 proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

sig.ra ………….., non costituitosi in giudizio; ;in primo grado rappresentata e difesa dall’ Avv.to ………….. ed elettivamente domiciliata in ……………..;

in ordine al giudizio

n. 2285/2005 pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Catania; proposto da sig.ra……….

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 31-1-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

Udito l’avv. dello Stato Nicoli;

Ritenuto e considerato quanto segue:

F A T T O E D I R I T T O

Con il ricorso in epigrafe il Ministero dell’interno ha ritualmente proposto regolamento di competenza, contestando quella del Tar della Sicilia e sostenendo, invece, quella del Tar del Lazio.

Il ricorso per regolamento di competenza è fondato.

Sussiste invero la competenza del T.A.R. del Lazio, indicato dalla odierna ricorrente nella istanza di regolamento, in quanto è stato impugnato un provvedimento di esclusione da un concorso per n. 40 posti di Commissario della Polizia di Stato; concorso nazionale, bandito da una amministrazione centrale dello Stato e destinato svolgersi a Roma, per il quale è competente il Tar del Lazio sulla base di pacifica giurisprudenza (Cons. Stato, IV, n. 3004/03; n. 1839/04; VI, n. 8213/04)

Trattandosi di impugnativa di atto di una procedura concorsuale nazionale, risulta applicabile la previsione normativa di cui all’art. 3, della legge 6.12.1971, n. 1034, che radica appunto la competenza del T.A.R. del Lazio.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso per regolamento di competenza proposto e, per l’effetto, dichiara la competenza del T.A.R. del Lazio.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 31-1-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini Presidente

Luigi Maruotti Consigliere

Carmine Volpe Consigliere

Giuseppe Romeo Consigliere

Roberto Chieppa Consigliere Est.

Presidente

f.to Giorgio Giovannini

Consigliere Segretario

f.to Roberto Chieppa f.to Vittorio Zoffoli

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il………………26/05/2006……………….

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva

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