Concorso interno a 2214 posti nella qualifica di vice sovrintendente – Il TAR ordina lo scorrimento della graduatoria del per tutti i posti rimasti vacanti a seguito delle rinunce dei vincitori
L’esigenza di procedere allo scorrimento della graduatoria per i posti rimasti vacanti in seguito alle rinunce successive alla assegnazione delle sedi risponde alla legittima esigenza di coprire, nel limite del possibile, tutti i posti messi a concorso.
E’ questo il principio enunciato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) nella sentenza n. 03896/2021 del 31 Marzo 2021, con cui lo stesso Tribunale ha accolto il ricorso collettivo per l’annullamento del provvedimento dell’8 agosto 2020 con il quale era stato disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno per la copertura di 2214 posti nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato (concorso indetto con decreto del 27 dicembre 2018), nella parte in cui limitava lo scorrimento a 106 posti, successivamente portati a 110 posti, senza estenderlo ad un numero di posti pari a tutti i soggetti rinunciatari prima dell’avvio del corso di formazione.
Ricordiamo che il concorso in argomento è stato espletato in applicazione della norma transitoria recata dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 29/05/2017, n. 95, il quale alla lettera a) dispone che, nella fase di prima applicazione del decreto legislativo, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre del 2017, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro l’anno successivo, con modalità, procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell’articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b).
Il comma 1, alle successive lettere a) bis e a) ter prevede altre procedure per la copertura dei posti di vice sovrintendente disponibili negli anni compresi tra il 2018 e il 2022, intervenendo anche sulla relativa dotazione organica.
Di seguito, alla lettera a) quater, il richiamato comma 1 prevede che, in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
Nelle motivazioni della Sentenza il Tribunale osserva che il meccanismo di copertura dei posti rimasti scoperti a causa delle rinunce dei vincitori è disciplinato, appunto, dall’articolo 24 quater, comma 5 del regolamento appena citato.
Il comma 5 dispone che, fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell’inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l’ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).
Da questa norma i Giudici desumono che in caso di rinuncia precedente la comunicazione della sede di successiva assegnazione, i posti rimasti scoperti devono essere devoluti ai partecipanti alla procedura parallela prevista, a regime, dall’articolo 24 quater, comma 1, per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della polizia. Questo perché il regime ordinario di accesso al ruolo dei sovrintendenti è articolato in due procedure parallele, rispettivamente disciplinate dalla lettera a) e dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 quater.
Il comma 1, lettera a) prevede, per il 70% dei posti disponibili ogni anno, una selezione mediante scrutinio per merito comparativo.
Il comma 1, lettera b) prevede, per il restante 30% dei posti disponibili ogni anno, un concorso interno per titoli ed esame.
A regime, dunque, al fine di assicurare la copertura di tutti i posti messi a concorso, la regolamentazione vigente prevede questa devoluzione dei posti lasciati liberi dai rinunciatari a favore dei partecipanti alla procedura parallela, operando in senso reciproco, per cui le rinunce alla selezione mediante scrutinio per merito comparativo vanno a vantaggio degli idonei non vincitori del concorso interno per titoli ed esame, mentre le rinunce dei vincitori del concorso interno liberano posti di cui possono disporre gli idonei non vincitori della procedura di selezione per merito comparativo.
Nella fase transitoria, essendo unitaria la procedura di accesso al ruolo dei sovrintendenti, non può operare questo meccanismo di devoluzione dei posti tra le due procedure parallele. Tenuto conto di ciò, il Ministero resistente ha inteso interpretare la norma nel senso della impossibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria, accantonando i posti lasciati liberi dai rinunciatari per il concorso della successiva annualità. L’interpretazione seguita dall’amministrazione secondo il TAR non è corretta.
Invero, si legge nella sentenza, sul piano dell’interpretazione letterale, si deve considerare che l’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo numero 95 del 2017 conferma espressamente le aliquote delle riserve di posti previste dall’articolo 24 quater, comma 1, lettera a) e lettera b) del d.p.r. numero 335 del 1982.
Dunque, pure in presenza di un concorso unico, sono ravvisabili due distinte graduatorie, una riservata al personale partecipante in base all’articolo 24 quater, comma 1, lettera a) e l’altra riservata al personale ammesso al concorso in forza dell’articolo 24 quater, comma 1, lettera b).
Si deve ritenere, quindi, che non vi sia ragione ostativa alla devoluzione dei posti lasciati liberi dei rinunciatari appartenenti ad una graduatoria a favore degli idonei non vincitori inseriti nell’altra graduatoria, trattandosi di due graduatorie parallele formate nell’ambito dello stesso concorso.
Secondo il Tribunale la finalità della norma sulla devoluzione dei posti tra graduatorie parallele risiede nell’esigenza di coprire tutti i posti messi a concorso per una determinata annualità.
Non si tratta, infatti, di uno scorrimento di graduatoria collegato ad un aumento dei posti dei vincitori, nel qual caso effettivamente si porrebbe il problema di non arrecare danno ai partecipanti al concorso successivo che si vedrebbero ingiustamente penalizzati qualora una annualità fosse privilegiata rispetto a quella seguente, beneficiando di un numero di posti superiore rispetto a quello previsto.
Nel caso di cui si tratta, invece, la devoluzione dei posti da una graduatoria all’altra consente semplicemente la copertura integrale dei posti messi a concorso per quella determinata annualità, per cui l’interpretazione restrittiva sostenuta dall’amministrazione non trova fondamento sul piano sostanziale.
Peraltro, la stessa amministrazione ha proceduto, sempre nell’ambito del concorso controverso, ad un successivo scorrimento della graduatoria, più limitato rispetto a quello chiesto dai ricorrenti.
Il Ministero, infatti, ha attribuito agli idonei non vincitori i posti non assegnati in seguito alle rinunce pervenute dopo l’assegnazione ai vincitori della sede di servizio, rinuncia esercitabile entro il termine di 7 giorni, ai sensi delle lettere e) bis ed e) ter del più volte richiamato articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 95 del 2017. Tale modo di procedere rasenta l’irragionevolezza.
Procedere allo scorrimento della graduatoria per i posti rimasti vacanti in seguito alle rinunce successive alle assegnazioni delle sedi risponde alla legittima esigenza di coprire, nel limite del possibile, tutti i posti messi a concorso.