Concorso interno per titoli per la copertura di 3286 posti da Vice Sovr. pubblicato sul B. U. Pers. Del 30 ottobre 2017. Assegnazione sedi di servizio in contrasto con l’art. 2, comma 1, lettera e) del D.L.vo 95/2017.

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    Riportiamo il testo della lettera, inviata lo scorso 19 marzo al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli, prot. 8.1.2/241/SF/2019

    Siamo a dover denunciare l’ennesimo grave errore nell’applicazione delle disposizioni del Riordino che sta arrecando irreparabili danni a numerosi Assistenti Capo che hanno preso parte al concorso in oggetto, pubblicato lo scorso 30 ottobre 2017, e che, per quanto appresso avremo modo di chiarire, rende indifferibile un un intervento in autotutela dell’Amministrazione a salvaguardia delle ragioni degli interessati.

    Ad essere in insanabile contrasto con la norma primaria è, più nello specifico, l’art. 8 del bando di concorso che (comma 2) assicura “il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura loro riservata”.

    Infatti l’art. 2, comma 1, lettera e)del D. L.vo 95/2017 prevede espressamente che, per tutta la fase transitoria, “il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a), b) e c), n. 1), e’ assicurato agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi degli articoli 24-quater, comma 1, lettere a) e b), e 27, comma 1, lettera b), del DPR 24.04.1982, n. 335, come modificati dall’articolo 1, comma 1, lettere h) e p), del presente decreto…”.

    È pertanto di palmare evidenza che secondo la richiamata norma del Riordino la garanzia del mantenimento della sede spetta a tutti gli Assistenti Capo, sia a quelli vincitori della procedura concorsuale sub a), che riserva a loro favore il 70% dei posti disponibili, sia a quelli vincitori della procedura sub b), che è invece aperta alla partecipazione di tutto il personale con almeno 4 anni di servizio.

    L’illegittimità dell’art. 8, comma 2 del bando di concorso ha avuto quale conseguenza l’assegnazione a sedi diverse di quelle di appartenenza di numerosi Assistenti Capo. Buona parte dei quali, per quanto consapevole del torto subito, non potendosi permettere di sostenere le spese per far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, ha espresso formale rinuncia.

    Altri invece hanno accettato confidando nella resipiscenza dell’Amministrazione, non escludendo in via residuale di impugnare la clamorosa distorsione dianzi stigmatizzata.

    Pare dunque per quanto in premessa che sussistano i presupposti per applicare al caso di specie l’istituto dell’autotutela di cui all’art. 21 nonies della L. 241/1990, essendo contestualmente presenti sia l’illegittimità dell’atto ex art- 21 octies per manifesta violazione di legge, sia le ragioni di interesse pubblico connesse alla rimozione del provvedimento.

    Ed è altrettanto chiaro che una integrale rimozione delle

    conseguenze dell’illegittimità, oltre a riassegnare alle originarie sedi di servizio gli Assistenti Capo che hanno comunque accettato la diversa destinazione, dovrà anche prevedere la rimessione in termini per l’eventuale loro accettazione di quanti, invece, vista l’assegnazione a diversa sede avevano rinunciato al corso.

    Non sembra occorrano particolari argomentazioni per insistere sulla necessità di una sollecita rimeditazione nel senso qui rappresentato.

    In ogni caso chiediamo l’urgente convocazione di un momento di confronto che consenta di offrire ogni più utile contributo alla risoluzione delle insorgenti problematiche.

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