Criteri di massima per il conferimento di promozioni per merito straordinario agli appartenenti alla Polizia di Stato. Osservazioni.

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    Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 12 marzo 2019 all’Ufficio Relazioni Sindacali.

    Siamo con la presente a riscontrare la Vostra nota 555/RS/01/47/4821 del 28 febbraio scorso, formulando le richieste osservazioni. Che devono essere precedute da una considerazione che, per quanto in apparenza non strettamente conferente al tema in trattazione, individua un generale momento di criticità che caratterizza in senso ampio tutta la materia dei riconoscimenti.

    La possibilità di introdurre previsioni normative con le quali modificare il preesistente tessuto ordinamentale, e così estendendo le promozioni per merito straordinario anche ad ambiti non rigorosamente operativi, era stata oggetto di una vivace dialettica in seno al tavolo di lavoro per i correttivi svoltosi lo scorso 6 luglio. In particolare tutte, ma proprio tutte le organizzazioni sindacali, peraltro messe di fronte al fatto compiuto il giorno precedente all’emanazione del decreto legislativo, avevano in quella sede espresso qualcosa di più che ferma contrarietà. E, in un primo momento, per l’appunto nel testo del decreto licenziato dal governo il 7 luglio, la controversa ipotesi era stata espunta.

    Salvo poi ricomparire inopinatamente all’atto del varo definitivo del D. L.vo 126/2018, con l’articolato normativo che ci vede oggi chiamati in causa ad esprimere un parere.

    Si soggiunga che, già de iure condito, le riunioni per l’attribuzione delle ricompense hanno restituito l’idea che, in subiecta materia, l’Amministrazione considera i rappresentanti sindacali quali componenti chiamati ad esprimere una mera ratifica di decisioni già aliunde maturate.

    Ed è allora in conseguenza di quanto precede che il Siulp guarda con estremo scetticismo alla concreta applicazione che verrà fatta dei presupposti criteri, perché poi, in ultima analisi, secondo il sistema oggi vigente, ai rappresentanti dei lavoratori che compongono le commissioni non è consentito svolgere alcun effettivo sindacato – si perdoni la tautologia – sulle opzioni adottate dall’Amministrazione.

    La quale ultima, dunque, per un verso si riserva la facoltà di decidere an e quantum del riconoscimento da proporre, e poi, in fase deliberativa, decide secondo le “sensibilità” di chi presiede la Commissione, senza alcuna possibilità di contrastare le determinazioni adottate. Con l’ulteriore conseguenza che gli insoddisfatti degli esiti della Commissione, riversano poi le loro ire agli unici interlocutori con i quali si possono confrontare, e quindi sulle OO SS, che pagano in termini di consenso per decisioni rispetto alle quali non hanno avuto alcuna responsabilità.

    Il che ha portato a conseguenze paradossali, quali quella di differenziare, nell’ambito del medesimo intervento, la posizione di chi è intervenuto – letteralmente – pochi secondi dopo i primi operatori, e di essere stato per questo motivo pretermesso dal riconoscimento della ricompensa – quasi che stessimo parlando di una competizione agonistica – trascurando il fattivo e determinante contributo dato al buon esito dell’operazione, a nulla essendo valse le rimostranze opposte dai componenti di nomina sindacale. Casi emblematici, che si ripresentano ciclicamente, fronte dei quali il Siulp ha, da tempo, rivendicato una rimeditazione dell’incidenza delle posizioni espresse dai rappresentanti sindacali nell’ambito delle Commissioni in narrativa.

    In effetti l’Amministrazione, riconoscendo lo stigmatizzato squilibrio e prendendo atto delle non sempre lineari decisioni adottate, si era solennemente impegnata a rivisitare l’intera procedura, prendendo spunto dalle proposte del Siulp, per approdare ad un nuovo impianto all’interno del quale la presenza della componente sindacale fosse adeguatamente valorizzata.

    Un intendimento del quale invero non vi è traccia nello schema dei criteri di massima che ci vengono oggi sottoposti, e che introducendo i nuovi paradigmi premiali relativi ai meriti di natura burocratico organizzativa rischiano di acuire le già evidenziate distonie.

    Poste dunque le riflessioni che precedono si ritiene a questo punto pregiudiziale ad un qualsiasi confronto sulle dedotte questioni la discussione del ruolo che si intende riconoscere ai rappresentanti sindacali. Perché se si immagina di proseguire nel solco sin qui tracciato, non ha alcun senso nemmeno discutere sui criteri di massima, visto che poi, come detto, la loro applicazione è rimessa alla volontà del rappresentante dell’Amministrazione di turno.

    In altri termini, o si immagina di rimuovere questa apparenza di partecipazione, modificando in nuce, come si è fatto con la disciplina normativa, anche il regolamento di funzionamento delle Commissioni, o si porranno le condizioni per valutare se sussistano ancora le condizioni di opportunità per legittimare questa non condivisibile impostazione.

    Confidiamo quindi che l’Amministrazione, tenendo fede ai solenni propositi, ci sottoponga quanto prima una piattaforma di modifica del funzionamento delle Commissioni in parola, che riteniamo pregiudiziale ad ogni ulteriore ragionamento sui criteri ai quali informare i nuovi istituti premiali, che permanendo l’attuale impostazione sono destinati ad acuire le gravi distorsioni a più riprese denunciate.

    Nelle more dell’auspicata revisione crediamo debba essere congelata qualsiasi discussione in merito ai criteri in menzione. Non vediamo quindi plausibili alternative alla sospensione, per noi inderogabile, della discussione sui criteri in menzione.

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