Congedi parentali
· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

I lavoratori dipendenti possono fruire dei congedi parentali Covid-19 introdotti dal decreto-legge 146/2021.
Lo ha comunicato Inps con il messaggio 4564/2021 a integrazione delle istruzioni fornite con la circolare 189/2021.
Le domande possono essere riferite a tutto il periodo di fruibilità dei congedi e quindi dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 (nella circolare 189/2021 si dice dal 22 ottobre in poi).
La richiesta va utilizzata anche per convertire periodi di congedo parentale o di prolungamento dello stesso fruiti tra l’inizio dell’anno scolastico e il 21 ottobre scorso.
Invece, come indicato nella circolare 189/2021, a fronte della presentazione di una domanda di congedo Covid relativa al periodo 22 ottobre-31 dicembre, l’eventuale congedo parentale fruito nelle stesse date viene convertito automaticamente dall’Inps in congedo del Dl 146/2021, senza dover annullare la richiesta precedente.
Il congedo va a beneficio dei genitori conviventi con minori di 14 anni in quarantena o colpiti da Covid-19 oppure con attività didattica o educativa in presenza sospesa, nonché da genitori affidatari o collocatari.
Se il figlio ha una disabilità grave (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), la fruizione avviene a prescindere dall’età di quest’ultimo e dalla convivenza e anche se viene chiuso il centro diurno assistenziale eventualmente ospitante il figlio.
La tutela è riconosciuta, a prescindere dall’età del figlio qualora quest’ultimo sia portatore di handicap grave, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 e, oltre che nei casi previsti per i minori di 14 anni, anche nell’ipotesi in cui sia disposta la chiusura di centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio.
In entrambi i casi il periodo di fruizione va dall’inizio dell’attuale anno scolastico fino al 31 dicembre 2021.
Come previsto nelle precedenti versioni del congedo, l’utilizzo è consentito solo in modo alternato tra i due genitori (salvo per figli avuti da altri partner che a loro volta non lo utilizzano), e solo se l’altro genitore lavora (è invece escluso se l’altro genitore non lavora o è sospeso).
La norma prevede altresì che la fruizione possa avvenire sia con modalità giornaliera, sia a ore, modalità quest’ultima già introdotta dalla legge di conversione del Dl 30/2021 per i congedi Covid-19 fruibili durante l’anno scolastico 2020-2021.
In caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o di quarantena o di contrazione della malattia Covid-19 del figlio tra 14 e 16 anni, il comma 4 dell’articolo 9 prevede che i genitori, in modo alternato, abbiano diritto a fruire di corrispondenti periodi di astensione non retribuita (senza contribuzione figurativa) e con diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento.
In considerazione della retroattività della norma, è espressamente previsto che i lavoratori dipendenti che, dall’inizio dell’anno scolastico al 22 ottobre scorso (data di entrata in vigore del Dl 146/2021), abbiano utilizzato i congedi parentali possano richiedere all’Inps la conversione di tali periodi nel nuovo congedo Covid-19.
Con circolare n. 189/2021 l’Inps ha fornito ulteriori e dettagliate indicazioni operative per la fruizione del beneficio.
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