Un nostro iscritto con tre figli minori di 12 chiede chiarimenti sul congedo parentale utilizzabile dal padre. In particolare, chiede quanti mesi spettino e se esistono norme che disciplinano le modalità di fruizione.
Per quanto concerne i periodi spettanti, il padre può utilizzare sette mesi di congedo parentale, frazionandoli come vuole. Le regole sono contenute nell’articolo 32 del Dlgs 151/2001 e prevedono che i genitori abbiano in tutto diritto a dieci mesi complessivi, che possono diventare undici nel caso in cui il padre prenda almeno tre mesi.
Nei limiti del vincolo complessivo di dieci o undici mesi, la madre ha diritto a un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, mentre il padre può utilizzare fino a sette mesi.
Non è invece previsto che l’intero periodo possa essere utilizzato da uno solo dei due genitori, tranne nei casi in cui fattispecie in cui manca l’altro genitore o se il giudice ha stabilito l’affidamento esclusivo del figlio.
In relazione alle modalità di fruizione, il congedo parentale non prevede alcuna preclusione, nel senso che i periodi di congedo parentale possono essere utilizzati anche per andare in vacanza con la famiglia o fare qualsiasi altra attività nei giorni in cui si utilizza questo strumento.
La prestazione è riconosciuta ai lavoratori proprio per consentire loro di occuparsi dei figli nei loro primi 12 anni di vita, consentendo un’adeguata conciliazione fra impegni familiari e lavorativi.
Anche durante il congedo parentale si maturano regolarmente le ferie mensili.
Il comma 1-bis dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che il congedo parentale può essere fruito anche su base oraria, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
In assenza di previsioni specifiche dei contratti collettivi, è prevista una disciplina suppletiva, che non si applica però al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. In particolare, il comma 1-ter dell’art. 32 prevede che, in mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Viene esclusa dalla legge la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi previsti dallo stesso D.Lgs. n. 151/2001.
L’INPS nella Circolare n. 152 del 18 agosto 2015 ha precisato che se il congedo parentale su base oraria è richiesto in base al criterio generale contenuto nell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 e quindi in assenza di una previsione specifica del contratto collettivo, la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero.
Nel caso in cui, invece, il congedo parentale su base oraria è regolato dalla contrattazione collettiva, lo stesso potrà essere anche di durata inferiore, in base a quanto previsto dalla contrattazione stessa.
In ogni caso, secondo quanto illustrato nella Circolare n. 152/2015, nella fase iniziale, il computo e l’indennizzo del congedo avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.
Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione collettiva deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione collettiva, invece, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento per il calcolo dell’indennità a carico INPS). Per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto e di conseguenza, in tal caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.
Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del Fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, al fine di tenere conto delle peculiari, esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e differimento del congedo.
L’innovazione riguarda, dunque, la possibilità di frazionamento, ma tuttavia, la disciplina, in concreto, di detta possibilità è rimessa alla contrattazione collettiva, ragion per cui, soprattutto per quel che concerne il Comparto Sicurezza, per il quale la riserva contrattuale appare addirittura rafforzata, nulla cambia in concreto, almeno sino alla prossima tornata contrattuale.