Contratto Comparto Sicurezza e Difesa – Esito incontro

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Nel pomeriggio del 23 settembre u.s. si è tenuto il previsto incontro, a Palazzo Vidoni, tra la delegazione della parte pubblica e i sindacati del Comparto Sicurezza per continuare a discutere la bozza riguardante alcuni aspetti normativi del congedo e riposo solidale, del trattamento economico di trasferimento, della tutela della genitorialità, del congedo per donne vittime di violenza di genere, congedo ordinario e del congedo parentale.

Nel merito delle proposte presentate, nel dare atto alla parte pubblica, ancora una volta, di aver accolto la richiesta di un congedo specifico per le donne vittime di violenza di genere perché è un fatto di civiltà prima ancora che di perequazione con quanto fatto nel resto della Pubblica Amministrazione, il Siulp ha richiesto con forza la necessità di introdurre aspetti riguardante la tutela della privacy della vittima.

Continuando nella disamina il Siulp ha enucleato la necessità di rivedere il congedo solidale perché apparsa troppo farraginosa e limitativa. Non solo. Ha rimandato al mittente il tentativo mal celato di diversificare l’obbligatorietà delle ferie introducendo uno spartiacque innovativo rispetto alle norme di settore esistenti. La possibilità di poter cedere il congedo ordinario eccedente le quattro settimane annue, quantificato in 20 oppure 24 giorni nel caso di articolazioni dell’orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni è in contrasto con le decisioni territoriali riguardante l’obbligatorietà del congedo ordinario. Pertanto è stato chiesto in modo perentorio che l’articolato sia comunque integrato nella direzione di esplicitare in modo ancora più chiaro la responsabilità delle Amministrazioni nella mancata fruizione del congedo ordinario e i limiti entro i quali farlo fruire ovvero monetizzarlo.

Per il Siulp la vera mission di questo contratto è proprio la parte normativa, analizzate le insoddisfatte risorse appostate dalla parte politica per il rinnovo economico. Ieri è stato ribadito, ancora una volta, che il pacchetto specificità deve necessariamente comprendere, tra le altre cose, la previdenza dedicata, la tutela legale, la tutela sanitaria, l’estensione al comparto sicurezza dell’articolo 54. Il tutto anche per consentire una maggiore operatività al servizio dei cittadini. Nel corso della disamina è stato ottenuto, inoltre, la modifica della lettera f) dell’articolato riguardante la tutela della genitorialità, eliminando qualsiasi recondito pensiero di controllo dell’effettiva assistenza nelle ore notturne per i genitori di figli con disabilità riconosciute ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104 del 5 febbraio 1992 con le legge 104.

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È stata ribadita la necessità di una banca solidale dove poter far convogliare le giornate cedute per l’assistenza ai figli. Sul congedo solidale è stato chiesto di estendere tali possibilità di fruizione anche per i coniugi e figli maggiorenni portatori di handicap. Perché le particolari condizioni da salute di un figlio potrebbero non cambiare tra l’essere minorenne oppure maggiorenne.

E’ stato chiesto l’introduzione di un comma riguardante l’esatta applicazione dell’articolo 42 bis del decreto legislativo 151 del 2001, ovvero l’aggregazione temporanea del genitore con figli minori fino a 3 anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche, che può essere assegnato a sua richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a 3 anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Una forma di mobilità temporanea volta a ricongiungere i genitori del bambino favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio a tutela del minore.

In attesa della nuova formulazione della parte normativa è stato predisposto la calendarizzazione di un nuovo incontro che verterà sull’iniziale discussione del pacchetto riguardante le relazioni sindacali ed in particolar modo sulla necessità di prevedere sia nuove forme di partecipazione le connesse modalità sia l’aggiornamento e la verifica degli istituti esistenti.

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