Conversione in legge del Decreto Covid – novità e contenuti

454

Ultimo aggiornamento 21/05/2021

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 112 del 12 maggio 2021 la legge 6 maggio 2021, n. 61 di conversione del D.L. n. 30/2020 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19, nonché interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

In sintesi i principali aspetti del provvedimento che prevede un allentamento alla rigidità imposta negli scorsi mesi dalla recrudescenza pandemica:

Smart working per i genitori con figli a casa

Il lavoratore dipendente, genitore di un figlio di età inferiore ai 16 anni può, in alternativa all’altro, svolgere attività lavorativa in modalità smart working, per tutto il periodo che coincide con la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, con l’infezione da Covid del figlio o con la quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente.
Beneficio di cui possono usufruire invece entrambi i genitori, in forma giornaliera o oraria, a prescindere dall’età, in presenza di figli:

  • con disabilità accertata ai sensi della 104/1992;
  • con disturbi specifici dell’apprendimento;
  • con bisogni educativi speciali;
  • che frequentano centri diurni a carattere assistenziale dei quali è stata disposta la chiusura.
Per i lavoratori pubblici diritto alla disconnessione

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici si stabilisce che, fermo restando quanto disposto dai contratti nazionali in materia di lavoro agile, deve essere riconosciuto al lavoratore in smart working il diritto alla disconnessione, naturalmente nel rispetto di eventuali accordi con il datore e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Diritto alla disconnessione che non può avere esiti negativi sul rapporto di lavoro e sulla retribuzione e che viene previsto per tutelare il diritto al riposo e alla salute del dipendente.

Smart working anche per genitori di figli disabili

Il nuovo comma 8-bis interviene sull’art. 21-ter, comma 1 del decreto Agosto n. 104/2020 dando la possibilità ai dipendenti pubblici di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, in presenza di almeno un figlio disabile grave riconosciuto come tale dalla 104, purché nel nucleo familiare non vi sia un genitore non lavoratore e che l’attività non richieda la presenza fisica.

Misure per i genitori che non lavorano in smart working

Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente, minore di anni 14, può invece, in alternativa all’altro, astenersi dal lavoro per un periodo che corrisponde in tutto o in parte alla sospensione della didattica in presenza, all’infezione da Covid o alla quarantena del figlio.

Questo beneficio, che può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, spetta anche ai genitori di figli con disabilità, a prescindere dall’età di questi ultimi purché si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • disabilità grave accertata in base alla 104/1992;
  • chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio;
  • sospensione dell’attività didattica in presenza.
Indennità per chi si astiene dal lavoro

Nei casi appena visti, in cui il genitore è costretto ad astenersi dal lavoro, deve essergli riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, in base ai criteri utilizzati per la tutela e il sostegno alla maternità. Questi periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

I genitori che dal primo gennaio 2021 hanno fruito dei periodi di congedo parentale contemplati dagli artt. 32 e 33 del dlgs. n. 151/2001 perché il figlio era in quarantena, era affetto da Covid o non frequentava la scuola a causa della sospensione dell’attività didattica, può convertirli con quelli visti sopra, con diritto all’indennità. In questo caso però non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Misure per chi ha figli tra i 14 e i 16 anni

Chi ha figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni può invece astenersi dal lavoro in alternativa all’altro, ma in questo caso non ha diritto all’indennità né alla retribuzione anche se conserva il posto di lavoro e non può essere licenziato.

Bonus baby sitting

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, gli autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico, polizia locale impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, gli appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, gli assistenti sociali e gli operatori socio-sanitari possono chiedere, per i figli conviventi di anni 14, uno o più bonus baby-sitting nel limite massimo di 100 euro settimanali, nei seguenti casi

  • sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • infezione da Covid-19 del figlio;
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della (ASL) territorialmente competente.

Il bonus viene erogato tramite libretto di famiglia o al richiedente, in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus spetta anche ai lavoratori autonomi non

Questa misura può essere fruita solo se l’altro genitore non accede ad altre forme di tutele o al congedo indennizzato e comunque in alternativa alle altre misure previste dal decreto.

Incompatibilità

Per i giorni in cui un genitore lavora in smart working o fruisce del congedo indennizzato e non o non svolge attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro può fruire del congedo indennizzato e non e del bonus baby sitter, a meno che sia genitore di altri figli minori di 14 anni avuti da soggetti che non stanno beneficiando di nessuna misura.

Advertisement