Convertito in legge il Decreto Giustizia

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Ultimo aggiornamento 20/10/2023

Nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del, 9 ottobre 2023, è stata pubblicata la legge 9 ottobre 2023, n. 137 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

Il decreto-legge n. 105 del 2023, nel testo risultante dalla conversione in legge, consta di 16 articoli, ripartiti in 9 Capi. Di particolare interesse sono le disposizioni del Capo I (articoli 1- 2-bis) in materia penale.

L’articolo 1 stabilisce che la disciplina speciale in materia di intercettazioni, attualmente contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l’autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, si applichi anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso.

Il provvedimento estende il regime degli ascolti per i reati associativi di mafia (più flessibile soprattutto quanto a presupposti per l’autorizzazione) a tutti i procedimenti per reati commessi avvalendosi del metodo mafioso e rivede sul piano organizzativo tutto il sistema degli ascolti, proponendo la realizzazione di strutture infradistrettuali in grado di coniugare aggiornamento tecnologico e tutela della riservatezza.

Viene, inoltre, prevista la limitazione della trascrizione, nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria, solo al contenuto rilevante delle intercettazioni, anche per dimostrare l’innocenza dell’indagato.

Quanto al tema delle intercettazioni attraverso trojan, il testo prevede che il gip dovrà esporre con «autonoma valutazione» e «in concreto» le ragioni che rendono necessario, per le indagini, l’utilizzo del captatore.

Viene, infine, modificato il regime dell’utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi. Tornando alla normativa antecedente il 2019 si dispone che i risultati delle intercettazioni possano essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali l’intercettazione è stata disposta, soltanto se risultano indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. Stabilito l’obbligo per il pubblico ministero di indicare nel dettaglio il costo sostenuto per le operazioni di ascolto.

L’articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni al fine di consentire di localizzare presso le suddette infrastrutture digitali, l’archivio digitale previsto dalle norme vigenti e, successivamente, di effettuare le stesse intercettazioni mediante tali infrastrutture.

L’articolo 2-bis, è dedicato all’implementazione del contrasto alla criminalità informatica e alla cybersicurezza. Sono integrati i compiti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevendo, da un lato, l’obbligo per l’Agenzia di trasmettere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati e le informazioni rilevanti per l’esercizio delle funzioni e dei poteri sui reati informatici, nonché un obbligo di collaborazione con l’Agenzia dei soggetti pubblici o privati che hanno subìto incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici (commi 1 e 2). Inoltre, vengono estesi i poteri e le prerogative conferiti al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche ai procedimenti riguardanti taluni gravi delitti di criminalità informatica (commi 3, 4, lettere b) e c), 5 e 6).

Dal punto di vista del diritto sostanziale, il decreto trasforma l’abbandono di rifiuti da illecito amministrativo in contravvenzione (ammenda da 1.000 a 10.000 euro), estendendo la lista dei delitti per i quali , in caso di condanna o patteggiamento, è possibile la dei beni dei quali la persona interessata non può giustificare la provenienza (inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti).

Si ha, poi, un rafforzamento della risposta penale agli incendi.

In particolare, l’articolo 6 apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all’articolo 423-bis del Codice penale, aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa e prevedendo un’aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto. Prevista quale pena accessoria alla condanna per il reato di incendio boschivo anche l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di 5 anni.

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