Criterio per il calcolo del congedo ordinario residuo a seguito di passaggio dell’orario di lavoro dal regime a settimana su 6 giorni a quello su 5 giorni lavorativi.

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Di seguito riportiamo la riposta della Direzione Centrale per le Risorse Umane, ad un nostro quesito finalizzato a conoscere le modalità di concessione dei periodi di congedo ordinario pregresso, maturato in regime di settimana lunga, nei confronti di dipendenti, impiegati in uffici che prevedono una turnazione oraria articolata su cinque giorni lavorativi.

“AI riguardo, si fa presente che le giornate di congedo ordinario, precedentemente maturate nel rispetto delle disposizioni contrattuali, andranno computate considerando l’articolazione dell’orario di lavoro dell’ufficio in cui il dipendente presta servizio al momento della fruizione delle ferie in esame, e, cioè, nel caso prospettato, non computando, nel congedo richiesto, il sabato, che, ovviamente, in uffici che in tale giornata non effettuano prestazioni lavorative, deve essere considerato come giornata non lavorativa, alla stregua della domenica.

Nel richiamare, a tal proposito, il contenuto della circolare n. 555/39/RS di codesto Ufficio per la Riforma e le Relazioni con le Organizzazioni Sindacali, datata 21 aprile 1998, si ritiene doveroso evidenziare che il criterio sopra illustrato non determina alcuna disparità di trattamento rispetto alle modalità di fruizione del congedo ordinario pregresso del personale che effettua turni organizzati su sei giorni lavorativi, trattandosi, nel caso in esame, del legittimo recupero di congedo ordinario maturato in proporzione all’attività di servizio a suo tempo prestata dagli interessati.

Si chiarisce, infine, che il computo del periodo di congedo ordinario spettante al personale in questione, relativo all’anno in cui l’Ufficio ha modificato l’articolazione dell’orario di servizio, andrà ovviamente effettuato con il criterio della proporzionalità in dodicesimi, nel rispetto dei periodi indicati dall’art. 14 del D.P.R. n.395/95.”

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