Una recentissima sentenza della Cassazione (Cassazione Sezione Lavoro Sentenza 3824/21 del 15 febbraio 2021) afferma la piena compatibilità della pensione privilegiata con le speciali elargizioni previste per le “vittime del dovere”.
La questione di fatto ha riguardato l’attività di soccorso prestata, da un militare di leva, in data 11 maggio 1975, in occasione di un sinistro stradale.
In relazione a detta attività la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda di riconoscimento dello status di «vittima del dovere» e condannava il Ministero dell’interno al pagamento dei conseguenti benefici assistenziali.
La questione che ci interessa tra quelle sottoposte all’attenzione della Cassazione attiene alla possibilità del cumulo con la pensione privilegiata:
1) dell’assegno vitalizio non reversibile previsto dall’ articolo 2, comma 1, legge 23 novembre 1998 nr. 407. Trattasi di un assegno di lire 500.000 mensili, soggetto a perequazione automatica, in favore di chiunque subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (vittime del terrorismo e della mafia) nonché ai superstiti delle vittime. Il beneficio è stato esteso alle vittime del dovere in forza della legge 266/2005, articolo 1, commi 562 e 565 e del DPR del 07 luglio 2006 nr. 243, articolo 4.
2) dell’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 5, comma 3, Legge 204/2006. Trattasi di assegno di 1.033 euro mensili, soggetto a perequazione automatica, riconosciuto in favore di chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. Il beneficio è stato riconosciuto dal 1° gennaio 2008 anche alle vittime del dovere in forza dell’articolo 2, comma 105, L. 244/2007.
La previsione di incumulabilità eccepita dalle amministrazioni ricorrenti è contenuta all’articolo 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”.
Tale articolo sancisce la incumulabilità (indipendentemente dalla situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria) degli assegni vitalizi previsti dalla medesima legge con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze (nonché delle elargizioni di cui alla legge stessa con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo).
La previsione di incumulabilità riguarda, dunque, gli assegni vitalizi (e le elargizioni) previsti dalla stessa legge nr. 302/1990.
La successiva legge n. 407/1998 — Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata— che ha previsto, all’articolo 2, la concessione dell’assegno vitalizio non reversibile di lire 500 mila mensili, in aggiunta alle elargizioni di cui alla legge nr. 302/1990, non ha disciplinato il concorso dell’assegno con altri benefici né richiamato il divieto di cumulo previsto dall’articolo 13 della Legge nr. 302/1990.
Allo stesso modo la successiva legge nr. 206/2004— Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice — che ha concesso uno speciale assegno vitalizio, alle condizioni indicate all’articolo 5, comma 3, in aggiunta alla elargizione prevista dalla legge nr. 302/1990, articolo 1, comma 1, non ha posto limiti al concorso di benefici.
Alla luce di queste considerazioni, il Giudice di legittimità ha ritenuto che in mancanza di una contraria disposizione debba ritenersi la cumulabilità delle elargizioni.
“”Peraltro, secondo la Cassazione, né può farsi richiamo alla disciplina dell’articolo 13 legge nr. 302/1990, il cui dettato letterale è limitato agli assegni e alle provvidenze previste dalla medesima legge. Tale interpretazione trova conferma nel D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510— Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata—con il quale sono state riunite e coordinate le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302 nonché stabilite le modalità di attuazione della Legge 23 novembre 1998, n. 407””.
L’ articolo 4 del regolamento, che disciplina le modalità per la dichiarazione delle provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze e per l’esercizio della opzione (ove possibile), dispone, al comma 4 : «Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorchè privilegiati o di riversibilità, nonchè i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresì, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla Legge 13 agosto 1980, n. 466».
Il beneficio previsto dall’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dunque, non rientra nel divieto di cumulo e, in ogni caso, i trattamenti di quiescenza, ancorchè privilegiati, non sono compresi tra le provvidenze pubbliche di carattere continuativo soggette alla incumulabilità.