Decreto Capo Polizia: distintivi d’onore – feriti, mutilati e deceduti in servizio

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Caratteristiche, procedimento e modalità mediante le quali è possibile fregiarsi dei distintivi d’onore – feriti, mutilati e deceduti in servizio.

Si trasmette il Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno-supplemento n. 1/12 del 4 aprile 2022, relativo all’oggetto. La DAGEP ha precisato che il Bollettino Ufficiale sarà disponibile sul sito della rete intranet https://doppiavela.poliziadistato.it e sul sito della rete internet https://dvpoliziadistato.it nell’apposito spazio dedicato al riordino delle carriere.

IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, 11. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica I O gennaio 1957, n. 3, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;
VISTA la legge 1 ° aprile 1981, 11. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante “Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante ”Disposizioni in materia dì giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato. a norma dell’articolo 5, comma i. della legge 31 marzo 2000, n. 78″;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200L n. 165, recante ·’Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante ”Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da pare delle pubbliche amministrazioni”:
VISTA la legge 20 maggio 2016,  n. 76 recante ”Regolamentazione delle  unioni  civili tra persone dello stesso se.,so e disciplina delle convivenze”:
VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. ai sensi dell’articolo 8. comma 1. lettera a). della legge 7 agosto 2015. n. 12./, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e. in particolare, l’articolo 3-bis che prevede i distintivi d”onore per mutilati e feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato, rimettendone la determinazione delle caratteristiche. del procedimento di attribuzione e delle modalità mediante le quali è possibile fregiarsi dei citati distintivi ad un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza;
VlSTO il decreto del Ministro dell’interno l O maggio l 994, n. 415, concernente il Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi. in attuazione del! ·art. 2./. comma ./. della legge 7 agosto 1990. n. 2./ 1, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”:
VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 4 ottobre 2005 recante le ··norme generali concernenti il sistema delle divise degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato”:
VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del t O luglio 2019 e le annesse Tabelle relative alla descrizione delle divise della Polizia di Stato, con specifico riferimento  alla Tabella 15C recante le indicazioni riguardanti i distintivi d’onore
RITENUTO di dover prevedere, nel caso in cui gli esiti di gravi ferite o mutilazioni riportate in servizio e per causa di servizio comportino la morte dell’appartenente alla Polizia di Stato, anche la modalità della concessione di distintivi d’onore a congiunti individuati nel presente decreto;
RITENUTO di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto sopra richiamato al fine di dare attuazione al citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 95 del 2017;
ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

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DECRETA

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche, i I procedimento di attribuzione e le modalità mediante le quali è possibile fregiarsi dei distintivi d’onore di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Il decreto individua, altresì, le modalità mediante le quali è consentito ai congiunti sopravvissuti, indicati nell’articolo 6, di fregiarsi di distintivi alla memoria, nel caso in cui dalle ferite lesioni o mutilazioni consegua la morte del dipendente, e ne disciplina le relative procedure di concessione.

3. I distintivi di cui ai commi l e 2 sono concessi quando le ferite, le lesioni, le mutilazioni o le permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti, l’infermità o il decesso

a) sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio;

b) sono conseguenza o sono state riportate in attività di servizio e per causa di servizio nell’espletamento di specifici compiti di istituto che comportano un rischio specifico o generico aggravato, intimamente connesso alla peculiare funzione d’istituto, o, in caso dì diversa funzione d’istituto, in attività di supporto in circostanze di emergenza;

c) presentano le caratteristiche di cui ai successivi articoli 3. 4 e 5.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) lesione: l’alterazione della integrità psico-fisica della persona determinata da cause fisiche, chimiche o biologiche:
b) ferita: la soluzione dì continuo della cute o delle mucose o di ogni altro tessuto o organo sottostante;
c) mutilazione: la perdita anatomica o funzionale totale oppure parziale di un arto o di una parte del corpo o la sua deturpazione;
d) informità: l’alterazione anatomica o funzionale a carattere permanente di tessuti, organi o apparati conseguente a qualsiasi causa fisica, chimica o biologica;
e) menomazione: la compromissione permanente dell’efficienza psico-fisica conseguente a una mutilazione, ferita, lesione o infermità.

Articolo 3
Disposizioni comuni

1. l distintivi sono concessi con decreto ciel Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e sono elargiti gratuitamente dall’Amministrazione.

2. Le caratteristiche e il modello dei distintivi per mutilato. ferito e deceduto in servizio, il cui prototipo verrà depositato presso l’Archivio centrale dello Stato. sono indicati nella Tabella A. allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

3.Il personale insignito può indossare i distintivi d’onore nell’ordine e con le modalità stabilite nel decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019.

4. Sugli abiti civili i distintivi di cui al presente decreto devono essere appuntati sul lato sinistro del petto, al di sotto della spalla.

5.Il decreto che ne stabilisce la concessione è trascritto nello stato matricolare del personale in servizio.

Articolo 4
Distintivo d’onore per mutilato in servizio

1. Il distintivo d’onore per mutilato in servizio è concesso al personale della Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, che ha riportato, in servizio e per causa di servizio, ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni della funzionalità di organi importanti.

2. Ai fini della concessione del distintivo d’onore, si considerano “con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti”, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 95 del 2017, le ferite o lesioni che hanno determinato:

a) lesioni o infermità ascrivibili alle categorie della tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, o, se non previste, da ritenersi equivalenti secondo i criteri indicati per l’applicazione delle tabelle annesse allo stesso decreto presidenziale;
b) menomazioni valutabili in misura percentuale non inferiore al 6% della tabella di cui al decreto 12 luglio 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 5
Distintivo d’onore per ferito in servizio

1. Il distintivo d’onore per ferito in servizio è concesso al personale della Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, che, una o più volte, ha riportato, in servizio e per causa di servizio, ferite o lesioni, interessanti, in modo grave e con esiti permanenti, i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non è stato concesso il distintivo d’onore di cui all’articolo 4.

2. Ai fini della concessione del distintivo, le ferite o lesioni devono presentare una delle seguenti caratteristiche:

a) essere state di gravità tale da richiedere cure mediche straordinarie o rendere necessario un intervento chirurgico e aver determinato menomazioni dell’integrità psico-fisica, come previste nella tabella B. annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, 0, se non previste, da ritenersi equivalenti secondo i criteri indicati per l’applicazione delle tabelle stesse;
b) aver determinato menomazioni dell’integrità psico-fisica previste nella tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915, 0, se non previste, da ritenersi equivalenti secondo i criteri indicati per l’applicazione delle tabelle annesse allo stesso decreto presidenziale.

3. Il distintivo d’onore di cui al comma | può essere concesso più volte, ma soltanto in relazione al numero degli incidenti nei quali le ferite o le lesioni sono state riportate e mai in caso di aggravamento di ferite, lesioni o mutilazioni che abbiano già comportato la concessione di esso ovvero del distintivo di cui all’articolo 4.

4. Se si verificano le condizioni individuate al comma 3, sulla divisa può essere, comunque. portato un solo distintivo per ferito in servizio.

Articolo 6
Distintivo d’onore per il personale deceduto in servizio

1. Quando dalle mutilazioni, ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, nelle medesime circostanze indicate negli articoli 4 e 5, derivi la morte, l’appartenente alla Polizia di Stato deceduto è decorato con il distintivo d’onore con la scritta “Alla memoria”.

2. Del distintivo d’onore di cui al comma | possono fregiarsi alternativamente e nell’ordine:

a) il coniuge, il convivente di fatto ovvero la parte dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 superstite del decorato;
b) uno degli orfani a partire dal primogenito;
c) uno dei genitori in ordine di anzianità.

3. La facoltà di fregiarsi del distintivo, di cui al presente articolo, è concessa con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, acquisita la favorevole manifestazione di volontà da parte del congiunto.

Articolo 7
Requisiti per la concessione dei distintivi d’onore

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5, per la concessione dei distintivi d’onore di cui al presente decreto, il dipendente, salvo che non sia intervenuta riabilitazione aì sensi dell’articolo 178 del codice penale per le condanne riportate ovvero riabilitazione ai sensi dell’articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1957, n. 3 per le sanzioni disciplinari, non deve aver riportato:

a) condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti contro l’ordine pubblico ovvero per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione o per uno dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;
b) condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti contro la personalità dello Stato o contro la fede pubblica, ovvero per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera a).
c) condanna, anche non definitiva, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo:
d) l’applicazione, anche se con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione o di sicurezza:
e) una sanzione disciplinare superiore alla deplorazione.

2. È prerogativa del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. valutate le circostanze dell’evento e il servizio complessivo del dipendente, concedere il distintivo in deroga alle disposizioni di cui al comma 1

Articolo 8
Procedimento per il personale in servizio

1. Per ottenere la concessione di uno dei distintivi previsti dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, il personale della Polizia di Stato presenta domanda all’Ufficio o Reparto di appartenenza.

2. Nella domanda deve essere indicata la natura dell’evento dannoso, i fatti di servizio in occasione dei quali si è determinato e gli estremi del provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che l’interessato:

a) non ha riportato condanne penali per i reati indicati nell’articolo 7, ovvero ha ottenuto la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, e non è stato destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione;
b) non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

3. Il richiedente, in presenza di uno dei motivi ostativi di cui all’articolo 7. comma 1, del presente decreto può chiedere di essere ammesso al beneficio di cui al medesimo articolo 7, comma 2.

4. Il dirigente dell’Ufficio o del Reparto redige una relazione sulle circostanze e sulle modalità che hanno determinato le ferite o le lesioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, esprimendo un motivato parere sull’accoglimento della domanda, tenuto conto della condotta operativa e disciplinare del dipendente.

5. Il direttore dell’Ufficio sanitario provinciale competente per l’Ufficio o Reparto di cui al comma |, esprime un parere dopo aver verificato che le lesioni non dipendono da malattia professionale sulla entità delle ferite o lesioni riportate e sulla loro previsione nell’ambito delle tabelle A o B annesse al decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

6. L’Ufficio o Reparto di cui al comma | provvede a trasmettere la domanda all’Ufficio di coordinamento sanitario territorialmente competente, unitamente al parere di cui al comma 4, al provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, alla dichiarazione di lesione traumatica ovvero, in mancanza di quest’ultima, al referto del Pronto Soccorso in caso di menomazione conseguente a evento traumatico e a copia del foglio matricolare aggiornato, nonché all’eventuale documentazione sanitaria o amministrativa prodotta dall’istante a corredo della domanda.

7. Il Coordinatore sanitario esprime il parere sulla concessione del distintivo d’onore direttamente sulla base degli atti acquisiti o, se ritenuto necessario, sulla base delle risultanze di una visita medica presso le competenti strutture sanitarie della Polizia di Stato, trasmettendo la relativa documentazione alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e. per conoscenza, alla Direzione centrale di sanità.

8. Il provvedimento di concessione è adottato con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

9. Della concessione dell’onorificenza è presa nota sullo stato matricolare del dipendente.

Articolo 9
Procedimento per il personale in quiescenza

1. Per ottenere la concessione di uno dei distintivi di cui agli articoli 4 e 5, il personale in quiescenza, in qualunque momento, può presentare domanda alla Questura della provincia di attuale residenza.

2. L’interessato nella domanda deve indicare la natura dell’evento dannoso, i fatti di servizio in occasione dei quali si è determinato, gli estremi del provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e deve allegare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che:

a) non ha riportato condanne penali per i reati indicati nell’articolo 7, ovvero ha ottenuto la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, e non è stato destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione;
b) non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

3. Il richiedente, in presenza di uno dei motivi ostativi di cui all’articolo 7, comma 1, del presente decreto può chiedere di essere ammesso al beneficio di cui al medesimo articolo 7, comma 2.

4. Il direttore dell’Ufficio sanitario provinciale della Questura ove è stata presentata la domanda esprime un parere, dopo aver verificato che le lesioni non dipendono da malattia professionale, sulla entità delle ferite o lesioni riportate e sulla loro previsione nell’ambito delle tabelle A o B annesse al decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915.

5. La Questura che ha ricevuto la documentazione, previa acquisizione da parte dell’ultimo Ufficio o Reparto dove ha prestato servizio il richiedente di un motivato parere sull’accoglimento della domanda, che tenga conto della condotta operativa e disciplinare del dipendente, procede all’istruttoria, allegando la documentazione relativa all’evento dannoso alla base dell’istanza e trasmette la domanda all’Ufficio di coordinamento sanitario territorialmente competente, per la redazione del parere di cui all’articolo 8. comma 6, e il successivo invio di tutti gli atti alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e, per conoscenza, alla Direzione centrale di sanità.

Articolo 10
Procedura per la concessione del distintivo per deceduto in servizio

1. Il procedimento per la concessione del distintivo d’onore per deceduto in servizio di cui all’articolo 6 è attivato su iniziativa dell’ultimo ufficio di servizio del dipendente deceduto.

2. L’Ufficio o il Reparto di cui al comma 1:

a) redige una relazione sulle circostanze e sulle modalità che hanno determinato il decesso allegando la documentazione relativa all’evento dannoso;

b) esprime un motivato parere sulla concessione dell’onorificenza tenuto conto anche della condotta operativa e disciplinare del dipendente deceduto:

c) verifica l’esistenza di congiunti superstiti aventi diritto a fregiarsi del distintivo d’onore ai sensi dell’articolo 6 e acquisisce dall’avente diritto una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiara:
1) l’assenza a proprio carico dei motivi ostativi indicati nell’articolo 7, comma I, lettere a).
b), c) e d), ovvero, che sia intervenuta riabilitazione penale ai sensi dell’articolo 178 del codice penale:
2) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

d) acquisisce la manifestazione di volontà a fregiarsi del distintivo da parte del congiunto;
e) provvede a trasmettere tutta la documentazione all’Ufficio di coordinamento sanitario territorialmente competente unitamente al provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, e a copia del foglio matricolare aggiornato, nonché ad eventuale altra documentazione sanitaria o amministrativa.

3. Il Coordinatore sanitario esprime il parere di competenza e trasmette tutta la documentazione alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, che verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.

4. In caso di sussistenza dei requisiti, il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza emette decreto di concessione e contestuale autorizzazione all’uso del distintivo al familiare beneficiario.

5. A cura della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato il decreto è inviato per conoscenza alla Direzione centrale di sanità.

Articolo 11
Vittime del dovere

1.Quando in dipendenza delle ferite o della mutilazione che abbiano determinato una menomazione non inferiore al 6% o che abbiano determinato la morte dell’appartenente alla Polizia di Stato sono stati concessi i benefici previsti per le vittime del dovere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, la concessione dei distintivi di cui agli articoli 4, 5 e 6 è effettuata allo stato degli atti sulla base della documentazione assunta per la relativa dichiarazione di vittima del dovere a seguito di parere fornito dall’Ufficio di coordinamento sanitario territorialmente competente.

Articolo 12
Diniego

1 La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, quando rileva che sulla base della documentazione trasmessa non vi sono i presupposti per la concessione dei distintivi di cui al presente decreto, lo comunica al richiedente ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990. n. 241.

2 L’interessato, entro i termini previsti nel citato articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, può presentare osservazioni scritte e, in caso di parere negativo dell’Ufficio di coordinamento sanitario territorialmente competente, può avanzare istanza di ulteriore parere al Direttore centrale di sanità.

3. Nel caso di cui al comma 2, il Direttore centrale di sanità effettua un nuovo esame degli atti ed esprime entro 30 giorni un parere definitivo, che invia alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e, per conoscenza, all’Ufficio di coordinamento sanitario territorialmente competente.

4 Il provvedimento di diniego è adottato con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Articolo 13
Revoca

1. Quando emerge, successivamente alla concessione, che il dipendente non era in possesso, al momento della concessione, dei requisiti stabiliti nell’articolo 7 l’onorificenza è revocata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

2. L’autorizzazione all’uso del distintivo per deceduto in servizio da parte del congiunto è revocata, con provvedimento del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, quando emerge successivamente che il medesimo non aveva il diritto a fregiarsene secondo l’ordine dell’articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c). ovvero a suo carico è stato riscontrato anche solo uno dei motivi ostativi indicati nell’articolo 7.

3. Nel caso in cui, a seguito di revoca o di diniego, intervenga la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale per le condanne riportate, ovvero, la riabilitazione ai sensi dell’articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1957, n. 3. per le sanzioni disciplinari, il dipendente potrà presentare una nuova istanza all’Amministrazione, che dovrà far salvi gli atti assunti nel pregresso procedimento di concessione, ove li ritenga ancora sussistenti.

Articolo 14
Disposizione transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i procedimenti per la concessione dei distintivi d’onore per mutilato, ferito e deceduto pendenti alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno.

2. Con riferimento alla foggia ed alle caratteristiche dei distintivi d’onore, già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le disposizioni dell’art.1 del D.M. 23 settembre 1993, rimane in vigore la normativa vigente al giorno precedente all’entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 15
Esecuzione

1. Il Capo della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza provvederà a disporre il deposito dei modelli dei distintivi d’onore con la scritta “ferito in servizio”, “mutilato in servizio” e “alla memoria” presso l’Archivio centrale dello Stato.

2. Perle restanti competenze, il Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e il Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto.

Articolo 16
Abrogazioni

1. La Tabella B, allegata al presente decreto, abroga e sostituisce la Tabella 15 C del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale di pubblica sicurezza del 10 luglio 2019, recante l’aggiornamento e la revisione delle disposizioni relative ai capi di vestiario e agli accessori che compongono le divise della Polizia di Stato, limitatamente alla parte in cui descrive i distintivi d’onore.

Articolo 17
Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione del presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PDF DECRETO

Tabella “B” (Articolo 16, comma 1)

DISTINTIVI D’ONORE

Sono quelli indicati nella Tabella “A” allegata al decreto del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2022, cui sono state demandate, a norma dell’articolo 3-5is del d.1gs. 29 maggio 2017, n. 95, la definizione delle caratteristiche, del procedimento di attribuzione e delle modalità mediante le quali è possibile fregiarsene. A seguito dell’adozione del decreto di concessione da parte del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, il personale insignito può applicare i distintivi d’onore di ‘ferito in servizio” e “mutilato in servizio” sulla giacca della divisa, sopra il taschino sinistro, al di sopra dei nastrini, delle decorazioni, dalla sinistra verso destra di chi guarda, con precedenza su ogni altro distintivo che vada portato in questa posizione.


Tabella “A” (articolo 3, comma 2)

DISTINTIVO D’ONORE PER FERITO IN SERVIZIO DESCRIZIONE: Il distintivo d’onore per ferito in servizio è costituito da uno scudetto sannitico in metallo. È delimitato, lungo il perimetro esterno, da una cornice di colore bronzo. Misura lungo l’asse orizzontale mm. 19 e lungo l’asse verticale mm. 26. Il fondo del distintivo è di colore cremisi. Al centro è posta l’aquila che caratterizza i segni distintivi di qualifica della Polizia di Stato, di colore bronzo, ad ali spiegate, timbrata dalla corona murata di cinque torri e caricata al centro dalle cifre “R” e “I°. Completa il distintivo la scritta, in colore bronzo, “FERITO IN SERVIZIO”, posta al di sopra dell’aquila.


DISTINTIVO D’ONORE PER MUTILATO IN SERVIZIO DESCRIZIONE: Il distintivo d’onore per mutilato in servizio è costituito da uno scudetto sannitico in metallo. È delimitato, lungo il perimetro esterno, da una cornice di colore argento. Misura lungo l’asse orizzontale mm. 19 e lungo l’asse verticale mm. 26. Il fondo del distintivo è di colore cremisi. Al centro è posta l’aquila che caratterizza i segni distintivi di qualifica della Polizia di Stato, di colore argento, ad ali spiegate, timbrata dalla corona murata di cinque torri e caricata al centro dalle cifre “R” e “I°. Completa il distintivo la scritta, in colore argento, “MUTILATO IN SERVIZIO”, posta al di sopra dell’aquila.


DISTINTIVO D’ONORE PER DECEDUTO IN SERVIZIO DESCRIZIONE: Il distintivo d’onore per deceduto in servizio è costituito da uno scudetto sannitico in metallo. È delimitato, lungo il perimetro esterno, da una cornice di colore oro. Misura lungo l’asse orizzontale mm. 19 e lungo l’asse verticale mm. 26. Il fondo del distintivo è di colore cremisi. Al centro è posta l’aquila che caratterizza i segni distintivi di qualifica della Polizia di Stato, di colore oro, ad ali spiegate, timbrata dalla corona murata di cinque torri e caricata al centro dalle cifre “R” e “T°. Completa il distintivo la scritta, in colore oro, “ALLA MEMORIA”, posta al di sopra dell’aquila.

 

PDF DECRETO

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