Il datore di lavoro risponde per l’infortunio del lavoratore sprovvisto di protezione

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Ultimo aggiornamento 08/04/2022

Il datore di lavoro è obbligato non solo ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti ma anche a vigilare che le norme di sicurezza vengano rispettate. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 3167/22 del 2 febbraio 2022.

La Corte d’appello aveva condannato un imprenditore a risarcire un suo operaio dopo un infortunio avvenuto durante l’uso di un macchinario. In particolare, il giudice aveva ritenuto che il datore avesse solo in parte adempiuto agli obblighi formativi del personale per ciò che concerneva l’uso degli strumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (come il casco protettivo), e che, comunque, non avesse efficacemente vigilato affinché i lavoratori rispettassero le norme di sicurezza.
Contro questa decisione, il datore di lavoro è ricorso in sede di legittimità affermando che erano stati assolti gli obblighi formativi ai fini della prevenzione antinfortunistica. Ma i giudici di Piazza Cavour hanno osservato che gli obblighi formativi ai fini della prevenzione antinfortunistica erano stati assolti solo con riguardo al corretto utilizzo di alcuni strumenti e che era mancata un’efficace vigilanza sull’impiego dei dispositivi di protezione da parte degli operai.

Al riguardo, hanno spiegato che l’obbligo di dotare di occhiali, visiere o schermi appropriati i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali comunque dannosi era posto, al tempo dei fatti per cui è causa, dall’art. 382, Dpr 547/1955: dunque, la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, quando non siano rinvenibili norme specifiche, discende pur sempre dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 Cc, che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. Per questo, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

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