Decreto interministeriale anno 2023 emolumenti vice questore e vice questore agg.to

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VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell ‘Amministrazione della pubblica sicurezza»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato»;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l’articolo 8, commi l, lettera a), 5 e 6;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amm inistrazioni pubbliche» ;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell ‘articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’articolo 45, comma 11, istitutivo di un apposito fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti per fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo e per valorizzare l’attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, con una dotazione, per l’anno 2023, di 0,9 milioni di euro per i dirigenti interessati appartenenti alla Polizia di Stato;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l’articolo 1, comma 442, che, a decorrere dall’anno 2019, autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro, per l’incremento del fondo di cui al citato articolo 45, comma 11, del decreto legislativo n. 95 del 2017, nonché la relazione tecnica, nella parte attinente alla ripartizione del citato incremento tra le diverse Amministrazioni interessate, di cui 2,85 milioni di suro sono destinati ai vice questori, vice questori aggiunti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato annui;

CONSIDERATO quindi, che, per l’anno 2023, sono disponibili 3,75 milioni di euro espressi al lordo degli oneri a carico dell’ Amministrazione;

RITENUTO di dover individuare i beneficiari e ripartire tra essi il predetto ammontare, determinando l’entità dell’emolumento a ciascuno spettante secondo criteri idonei ad assicurare speciale remunerazione ai dirigenti concretamente impegnati nel fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo, nonché un’adeguata valorizzazione dell’attuazione di specifici programmi e del raggiungimento di qualificati obiettivi, tenendo a tali fini in considerazione la preminente natura delle funzioni esercitate alla luce della tipologia degli incarichi da ciascun dirigente espletati nel corso dell’anno 2023, nonché dell’obiettiva qualità delle funzioni concretamente esercitate e del complessivo stato del servizio di ciascuno;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

DECRETA

Articolo 1

Specifico compenso per vice questori, vice questori aggiunti e qualifiche equiparate

1. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo e per valorizzare l’attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi per l’anno 2023, è attribuito uno specifico compenso di valorizzazione per Io svolgimento delle funzioni dirigenziali ai vice questori e vice questori aggiunti della Polizia di Stato, e qualifiche equiparate, secondo i criteri, le modalità e le misure lorde stabiliti dal presente decreto.

Articolo 2

Presupposti per la concessione dello specifico compenso

1. Lo specifico compenso di cui all’articolo l è attribuito esclusivamente ai dirigenti che, nell’anno 2023, hanno posseduto per almeno 6 mesi, ovvero 180 giorni la qualifica di vice questore o di vice questore aggiunto, di direttore tecnico superiore o di direttore tecnico capo, ovvero di medico superiore o di medico capo, purché nel medesimo anno 2023:

a) abbiano prestato effettivo servizio nelle predette qualifiche per almeno 6 mesi, ovvero 180 giorni;

b) non siano stati per oltre 6 mesi in posizione di comando o di fuori molo o altra che li abbia posti a diretta ed esclusiva disposizione di Amministrazioni o Enti diversi dall’Amministrazione della pubblica sicurezza;

c) sia stato loro riconosciuto un rendimento non inferiore a 91/100 nelle previste schede valutative dell’attività dirigenziale, ovvero a 66/72 per i dirigenti la cui ultima valutazione sia il rapporto informativo;

d) non abbiano ricevuto in notificazione una delle seguenti sanzioni disciplinari: destituzione, sospensione dal servizio, deplorazione, pena pecuniana.

2. Ai fini del comma 1, lettera a), si considerano presenze effettive in servizio anche:

a) le assenze per infermità da infortuni in servizio;

b) le assenze per maternità obbligatoria di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;

c) i permessi e i distacchi sindacali;

d) le assenze per lo svolgimento di terapie salvavita di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51;

e) le assenze per fruizione dei permessi mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

3. Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal comma 2 si configura come giorno di assenza ai fini del comma 1, lettera a).

Artìcolo 3

Criteri per la. determinazione dell ‘ammontare individuale dello specifico compenso

1. L’ammontare dello specifico compenso spettante a ciascuno dei dirigenti ammessi a percepirlo per l’anno 2023 si determina secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. Una quota pari al 15% della dotazione finanziaria disponibile per l’anno 2023, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, è integralmente destinata ai soli interessati che, nell’anno 2023, hanno effettuato almeno 250 presenze effettive in servizio.

3. Una quota pari al rimanente 85% della dotazione finanziaria è integralmente ripartita tra i dirigenti interessati in base ai seguenti criteri:

a) spettanza a ciascuno di una quota fondamentale, da determinarsi in base alle concrete sussistenza e distribuzione dei titoli di incremento dì cui alle lettere b) e c) e in modo da assicurare l’integrale ripartizione dell’ammontare complessivo di cui al presente comma;

b) in ragione dell’incarico posseduto, per almeno sei mesi, nel corso dell’anno 2023, spettanza dei seguenti incrementi percentuali della quota fondamentale di cui alla lettera a):

1) 20% ai dirigenti dei Commissariati distaccati di pubblica Sicurezza-Autorità locale di pubblica sicurezza;

2) ! 5% ai dirigenti degli altri uffici o reparti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e successive modificazioni, ovvero dei Centri regionali e interregionali di polizia scientifica, del Nucleo operativo centrale di sicurezza o di uffici di prima articolazione interna delle Questure, di cui al relativo n. 1;

3) 10% ai dirigenti di ogni altro ufficio o reparto o istituto periferico, ovvero delle relative articolazioni, delle articolazioni interne di Direzioni centrali o Uffici equiparati dei Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché delle articolazioni interne dell’Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato;

4) 10% ai funzionari con incarico di vice dirigente, di dirigente di prima articolazione interna e di coordinatore di attività complesse nell’ambito di uffici o reparti di cui ai numeri 1) e 2) o, nel caso delle Questure, di quelli di articolazione interna immediatamente ulteriore;

5) 8% ai funzionari con incarico di vice dirigente, di dirigente di prima articolazione interna e di coordinatore di attività complesse nell’ambito di uffici o reparti o istituti di cui al numero 3);

6) 5% ai funzionari aggregati presso uffici o reparti o istituti di qualsiasi tipologia per particolari esigenze di servizio;

7) nessun incremento in favore dei dirigenti in posizione di disponibilità;

c) in ragione dei punteggi conseguiti nell’ultima valutazione dirigenziale annuale formalizzata, spettanza di un incremento della quota fondamentale di cui alla lettera a) del 10% per i dirigenti con punteggio pan a 100/100 e del 5% per i dirigenti con punteggio compreso tra 99/100 e 95/100, Ai dirigenti la cui ultima valutazione sia il rapporto informativo spetta un incremento della predetta quota fondamentale del 10% per i dirigenti con punteggio compreso tra 72+2/72 e 72/72 e del 5% per i dirigenti con punteggio compreso tra 71/72 e 69/72.

4. Ai fini dell’attribuzione dell’incremento di cui al comma 3, lettera b):

a) gli uffici a cui ciascun dirigente incaricato è preposto si considerano “diprima articolazione interna” ai sensi dei relativi numeri 2), 4) e 5) qualora, tra il dirigente titolare dell’incarico e il dirigente dell’intero ufficio o reparto o istituto, l’organizzazione vigente nell’anno 2023 non contempli alcuna ulteriore articolazione oppure soltanto la Divisione anticrimine o la Divisione polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione nell’ambito della Questura;

b) ai dirigenti a cui, nel corso dell’anno 2023, siano stati formalmente conferiti più incarichi, di cui nessuno per almeno 6 mesi, spetta l’incremento previsto per l’incarico posseduto per il tempo maggiore;

c) ai dirigenti tecnici e medici spettano gli incrementi previsti per gli incarichi in uffici di cui al n. 2) ovvero al n. 3) del comma 3, lettera b), in ragione della tipologia di ufficio o reparto o istituto presso il quale è incardinato quello in cui ciascuno svolge il rispettivo incarico.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie e attuatile

l. Le risorse di cui all’articolo 45, comma 11, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e all’articolo 1, comma 442, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la. quota destinata ai dirigenti della Polizia di Stato e relative all’esercizio finanziario 2023, sono stanziate sui sotto indicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno nell’esercizio finanziario 2025, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° dicembre 2010, recante “Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato “cedolino unico’””, emanato in esecuzione dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191:

a) cap. 2501 p.g. 18 per complessivi € 2.825.924,00;

b) cap. 2501 p.g. 5 per complessivi € 683.872,00 (contributi assistenziali e previdenziali a carico dello Stato);

c) cap. 2522 p.g. 2 per complessivi k 240.204,00 (drap sulle competenze accessorie).

2. Il Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e il Direttore centrale per i servizi di ragioneria del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero del l’interno sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

decreto interministeriale per anno 2023 relativo criteri assegnazione emolumenti vice questore e vice questore agg.to

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