Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127. Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Disposizioni applicative.
Si fa seguito alla circolare del Signor Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza del 13 ottobre 2021, relativa a “Obbligo di esibizione della “certificazione verde COVID-19” (c.d. “Green Pass”)”.
Obbligo di esibizione della “certificazione verde COVID-19” (c.d. “GreenPass”)
Come rammentato nella richiamata circolare, ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha introdotto nel testo del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, l’art. 9-quinquies, grava sui dipendenti delle Amministrazioni pubbliche l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta, per l’accesso ai luoghi di lavoro, la certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, del medesimo d.l. n. 52/2021.
La misura, che troverà applicazione a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, presenta diversificati profili attinenti alla definizione del novero dei destinatari del predetto obbligo, ai contenuti concreti degli obblighi attribuiti ai capi degli Uffici e alle modalità di svolgimento delle attività di controllo.
Ai sensi della citata circolare del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza, qualora il dipendente sia privo o rifiuti di esibire il green pass al momento dell’accesso alla struttura, il personale incaricato dei controlli dovrà precluderne l’ingresso, contestando formalmente e nell’immediatezza l’assenza ingiustificata.
Come evidenziato nella menzionata circolare, nel periodo di assenza ingiustificata:
- al lavoratore non è dovuto alcun compenso di carattere fisso e continuativo,né di carattere accessorio o indennitario; – le giornate di assenza ingiustificata non sono utili ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento e non concorrono alla maturazione di ferie.
Nel rinviare integralmente, per i restanti aspetti, alla citata circolare del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza, ci si soffermerà nel prosieguo su ulteriori profili relativi alla gestione del personale, per i quali si rende necessario sin da subito impartire disposizioni di massima al fine di garantire l’uniforme applicazione della normativa in oggetto, con riserva di fornire eventuali, ulteriori chiarimenti in seguito.
1. Collocamento in assenza ingiustificata e adempimenti conseguenti
Come previsto dal comma 6 del citato art. 9-quinquies, la violazione degli obblighi di possedere ed esibire su richiesta le certificazioni verdi COVID-19 comporta per tutti i soggetti obbligati l’allontanamento dal luogo di lavoro e il collocamento dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche nella posizione di assenza ingiustificata.
Ove la violazione sia compiuta da un dipendente della Polizia di Stato, il soggetto preposto al controllo curerà la comunicazione del relativo nominativo al capo dell’Ufficio di appartenenza del dipendente, ai fini della predisposizione di apposito decreto di collocamento in assenza ingiustificata, da adottare secondo le modalità consuete seguite nell’applicazione dell’art. 3, comma 15-fer, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95. Per garantire la registrazione delle giornate di assenza ingiustificata, si evidenzia che è già attiva una nuova funzione all’interno del sistema PS Personale.
Il decreto di collocamento in assenza ingiustificata dovrà essere redatto con cadenza mensile per ciascun dipendente interessato, e dovrà essere trasmesso, con le consuete modalità relative ai provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale, al competente Ufficio amministrativo-contabile per l’applicazione degli effetti economici dell’assenza ingiustificata previsti dall’art. 9-quinquies, comma 6, del citato d.l. n. 52/2021.
A tale proposito, in base alle intese assunte con la Direzione centrale per i servizi di ragioneria, l’Ufficio VI-Trattamento economico del personale in servizio della predetta Direzione centrale provvederà ad informare i sopra citati Uffici amministrativo-contabili sulle modalità di inserimento del dato sul portale NOI PA non appena saranno fornite, dalla competente Articolazione del Ministero dell’economia e delle finanze, le apposite istruzioni.
Il decreto di collocamento in assenza ingiustificata dovrà essere altresi trasmesso, ai fini della rideterminazione della posizione in ruolo del dipendente, al competente Servizio di questa Direzione centrale.
2. Tutela della riservatezza
La delicatezza della tipologia dei controlli, in quanto afferenti a dati sanitari, richiede inoltre di prestare la massima attenzione alla tutela della riservatezza nella trattazione delle pratiche, che dovrà avvenire in osservanza delle modalità di trattazione dei dati sensibili normativamente previste; per tale ragione, non dovrà mai essere specificata negli ordini di servizio, redatti mediante il sistema PS Personale, la motivazione dell’assenza, riportandosi soltanto la dizione “assente”.
Si rammenta altresì che, ai sensi delle “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”, “… non è comunque consentita la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione degli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.”.
Si confida nella collaborazione delle SS.LL. nel garantire l’osservanza delle illustrate disposizioni legislative e nel diffondere il contenuto della presente circolare al personale tutto, al contempo sensibilizzandolo sulla rilevanza del rispetto dei nuovi obblighi normativi a tutela della salute pubblica e individuale e del sereno svolgimento della quotidiana attività lavorativa.