Obbligo di esibizione della ”certificazione verde covid-19” green pass

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Ultimo aggiornamento 16/10/2021

Con le circolari N. 555/1-DOC/Area1/C/DIPPS/FUN/CTR/4558-21 del 13 ottobre 2021 e N. 333-A/0015856 del 14 ottobre 2021 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato direttive in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, nr. 127, che, attraverso l’introduzione dell’articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, nr. 87, ha esteso anche alla Polizia di Stato e all’Amministrazione Civile dell’Interno l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto green pass), per accedere ai luoghi di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento dell’attività lavorativa, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

Le direttive si uniformano alle linee guida emanate dal Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n 127, che dettano le indicazioni operative per la omogenea definizione delle modalità organizzative dei controlli, secondo le prescrizioni di legge.

In premessa, va detto che, considerata la funzione di prevenzione alla quale il Green pass è preordinato, non sono consentite deroghe a tale obbligo e non è prevista l’autocertificazione.
Viene, inoltre, precisato che in ogni caso la mancanza del green pass non deve costituire motivo per

destinare ad altro incarico o Ufficio il dipendente.
Le disposizioni si applicano a tutto il personale e anche al personale “esterno”, che accede a fini lavorativi, di formazione o di volontariato, personale delle ditte di pulizia e delle mense di servizio, operai che eseguono manutenzioni, fornitori di derrate alimentari.

Sono esonerati dall’obbligo coloro che non possono ricevere il vaccino per ragioni mediche, a condizione che l’esenzione sia attestata da apposita certificazione medica, redatta sul modello e secondo le prescrizioni contenute nelle circolari emanate in proposito dal Ministero della Salute.

L’obbligo non si applica agli utenti che accedono nella struttura per ragioni differenti, a titolo esemplificativo: denuncianti, vittime e testimoni di reati, soggetti fermati per controlli o sottoposizione a misure restrittive, utenti degli Uffici Immigrazione e della Divisione Polizia Amministrativa nonché degli Uffici delle Specialità, cittadini che preavvisano pubbliche manifestazioni.

Per quel che concerne i controlli, per “datore di lavoro” ex art. 1, comma 4, del decreto legge 52/2021, deve intendersi il dirigente apicale delle varie articolazioni centrali e periferiche.

In relazione alla dimensione degli Uffici e/o alla presenza di uno o più uffici decentrati, il dirigente può, con atto scritto, delegare le verifiche a dipendenti, con qualifica dirigenziale, laddove presenti, oppure ad operatori di altra qualifica.

Nella individuazione delle modalità di controllo occorrerà tenere conto della dimensione della struttura, della sua ubicazione e della tipologia delle attività di servizio cui il personale è preposto e dell’esigenza di evitare code e garantire il rispetto della privacy.

I controlli sono previsti a tappeto o a campione con le seguenti modalità:

a) giornalmente in occasione dell’accesso e preferibilmente all’esterno della struttura. In tal caso, resta la facoltà di effettuare controlli a campione, all’interno degli Uffici, anche con cadenza non giornaliera;

b) giornalmente, dopo l’accesso all’Ufficio e preferibilmente nelle prime ore del turno. Anche in questo caso potranno essere effettuati a campione, ma dovranno riguardare almeno il 20% del personale presente e essere svolti in maniera omogenea e con un criterio di rotazione. Allorché il controllo avvenga con questa modalità, dovrà essere consentito al dipendente di dichiarare il mancato possesso della certificazione verde all’atto dell’ingresso all’interno dell’ufficio, evitando così di incorrere nelle ulteriori conseguenze previste dalla normativa.

In entrambi i casi, per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione; nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale interessato dovrà per tempo inviare la relativa documentazione sanitaria al medico competente che avrà cura di dame comunicazione al datore di lavoro; non sarà possibile, in quanto elusivo della normativa, individuare i dipendenti da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass.

Tutto il personale delle ditte esterne che accede agli Uffici, ordinariamente sottoposto a controllo dal proprio datore di lavoro, dovrà essere sottoposto ad ulteriore controllo all’atto dell’accesso alle strutture di polizia. Tutti i controlli dovranno essere effettuati tramite l’app ufficiale “Verifica Cl 9”, scaricabile su tablet con sistema C-Mobile e sui cellulari di servizio dedicati all’esigenza.

A tal proposito, è prevista una fornitura straordinaria di smartphone che, nei limiti della disponibilità, verranno distribuiti a cura delle competenti Zone TLC.

Nel caso in cui il dipendente sia privo o rifiuti di esibire il green-pass al momento dell’accesso alla struttura il personale incaricato dei controlli dovrà precluderne l’ingresso, contestando formalmente e nell’immediatezza l’assenza ingiustificata, dandone formale comunicazione all’Ufficio di appartenenza.
L’assenza ingiustificata cessa quando l’interessato sarà in grado di esibire il “green-pass”, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale).

Fino a tale momento al lavoratore non è dovuto alcun compenso di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario; le giornate di assenza ingiustificata sono considerate non utili ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento e non concorrono alla maturazione di ferie. In questa ipotesi il dipendente non incorre in alcuna mancanza disciplinare.

Nel caso in cui il dipendente abbia avuto accesso alla struttura e abbia iniziato il turno di servizio e risulti all’accertamento privo di certificazione o non la esibisca, dovrà essere invitato ad uscire dalla sede.

In tali casi, il dipendente, oltre ad essere considerato assente ingiustificato con le conseguenze precedentemente descritte, incorre nella sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. La contestazione va inoltrata al Prefetto per l’applicazione della sanzione e il dipendente risponderà disciplinarmente per l’inosservanza dei doveri previsti dal D.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782.

In entrambi i casi, l’Ufficio di appartenenza dovrà comunicare, senza ritardo, i periodi di assenza ingiustificata per la decurtazione dei relativi emolumenti.

La procedura è la seguente: il soggetto preposto al controllo curerà la comunicazione del relativo nominativo al capo dell’Ufficio di appartenenza del dipendente, ai fini della predisposizione di apposito decreto di collocamento in assenza ingiustificata, da adottare secondo le modalità consuete seguite nell’applicazione dell’art. 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per garantire la registrazione delle giornate di assenza ingiustificata è già attiva una nuova funzione all’interno del sistema PS Personale.

Il decreto di collocamento in assenza ingiustificata dovrà essere redatto con cadenza mensile per ciascun dipendente interessato, e dovrà essere trasmesso, con le consuete modalità relative ai provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale, al competente Ufficio amministrativo-contabile per l’applicazione degli effetti economici dell’assenza ingiustificata previsti dall’art. 9-quinquies, comma 6, del citato d l. n. 52/2021

Il decreto di collocamento in assenza ingiustificata dovrà essere altresì trasmesso, ai fini della rideterminazione della posizione in ruolo del dipendente, al competente Servizio della Direzione centrale del personale

Per ragioni legate alla tutela della riservatezza non dovrà mai essere specificata negli ordini di servizio, redatti mediante il sistema PS Personale, la motivazione dell’assenza, riportandosi soltanto la dizione “assente”.

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