Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Disposizioni applicative – Seguito
Facendo seguito alla circolare del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 25 marzo 2022, riguardante il decreto-legge in oggetto indicato, si forniscono chiarimenti in merito alla disciplina applicabile a talune fattispecie a partire dal 1° aprile 2022.
1. Dipendenti positivi al virus SARS-CoV-2 o contatti stretti di soggetti positivi.
Il decreto-legge in oggetto indicato non ha prorogato l’efficacia dei commi 6 e 7 dell’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Pertanto, le citate disposizioni legislative cessano di avere efficacia a partire dal 1 ° aprile
2022.
Inoltre, l’articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal d.l. n. 24/2022, stabilisce che a decorrere dal 1° aprile 2022 alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 “è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione”.
Alla luce di quanto sopra esposto, a partire dalla predetta data i dipendenti positivi
dovranno essere collocati in congedo straordinario per malattia, previa presentazione di idonea documentazione attestante la positività al SARS-CoV-2/COVID-19; al riguardo, si rammenta che il congedo straordinario per malattia si computa nel limite di quarantacinque giorni annui di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Eventuali congedi straordinari ex articolo 87, comma 7, d.l. n. 18/2020 disposti prima
del 1° aprile 2022 cessano a tale data, a partire dalla quale si applica per i dipendenti positivi il congedo straordinario per malattia.
Per quanto concerne i dipendenti che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi,
il comma 2 del citato art. 10-fer prevede che, sempre a decorrere dal 1° aprile 2022,“a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-Co V-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.
Il regime dell’autosorveglianza prescritto dalla legge per i contatti stretti di soggetti
positivi al virus SARS-CoV-2 è pienamente compatibile con lo svolgimento dell’attività
lavorativa, fermi restando gli obblighi di indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima
comparsa di sintomi compatibili con il COVID-19.
2. Assistenza ai figli minori.
Il decreto-legge in oggetto non ha prorogato l’efficacia dell’articolo 9 del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che prevedeva un “congedo parentale speciale” per assistere i figli minori in specifiche
circostanze legate all’emergenza pandemica, quali la sospensione dell’attività didattica o
educativa in presenza, l’infezione da SARS-CoV-2 del figlio o la quarantena dello stesso per
contatti stretti con soggetti positivi.
Di conseguenza, anche tale disposizione cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° aprile
2022, data a partire dalla quale trovano applicazione gli ordinari istituti di assistenza ai figli
minori previsti dall’ordinamento, ferma restando, limitatamente alle fattispecie sopra
menzionate, la possibilità per il dirigente dell’ufficio di valutare i presupposti per l’eventuale
applicazione del congedo straordinario per gravi motivi.
3. Lavoro agile.
Con la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica – e, conseguentemente,
dell’efficacia dell’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – è venuta meno la condizione di carattere
eccezionale che ha giustificato l’applicazione per il personale della Polizia di Stato dell’istituto del lavoro agile, cui, pertanto, non si potrà più fare ricorso, neanche per i lavoratori in condizione di fragilità.
Di conseguenza, non trovano più attuazione le circolari che ne declinavano le modalità
attuative in relazione alla specificità dello status e alla peculiarità dei compiti istituzionali e non sarà più necessario inviare i report all’epoca richiesti.