Chi presenta il Modello 730 può inserire le voci di spesa per farmaci e prestazioni destinate alla cura di anziani e disabili a proprio carico nel quadro E. Nel 730 precompilato le voci detraibili per la cura di anziani e disabili sono invece già inserite nel caso in cui i pagamenti siano stati tutti effettuati con modalità tracciabili: sia l’acquisto di farmaci sia le spese sanitarie sono inviate dagli operatori al Sistema Tessera Sanitaria, che è la fonte per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
Ci sono anche altre agevolazioni per addetti all’assistenza personale, anche di persone non a carico purché si sostenga la spesa in prima persona e sussistano i requisiti sanitari e di reddito.
Si tratta di una detrazione del 19% IRPEF che si applica sulle spese sostenute per pagare gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza conseguente a una patologia debitamente certificata che impedisce il compimento degli atti della vita quotidiana (deve impedire almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti; espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale; deambulazione; indossare gli indumenti). La circolare 7/2021 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che lo stato di non autosufficienza non può essere riferito ai bambini quando non si ricollega all’esistenza di patologie.
La detrazione si applica ad un tetto di spesa pari a 2.100 euro ma soltanto per chi ha un reddito complessivo fino a 40mila euro. La detrazione spetta a chi ha sostenuto la spesa, anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza e anche in relazione a spese sostenute per familiari fiscalmente non a carico.
Si può utilizzare anche sulle prestazioni di assistenza rese da una casa di cura o di riposo, una cooperativa di servizi o un’agenzia interinale.
Ci sono anche agevolazioni fiscali di più immediata applicazione per colf e badanti. Per esempio, la deduzione sui contributi versati. L’importo massimo deducibile è pari a 1.549,37 euro. Bisogna conservare tutte le ricevute dei versamenti contributivi.
Nel caso di disabilità riconosciuta dall’istituzione sanitaria, c’è infine un’altra deduzione sulle spese per l’assistenza specifica. Anche in questo caso, la deduzione può essere applicata anche da un altro contribuente per un familiare, anche non fiscalmente a carico, che però deve essere un parente stretto (coniuge, generi e nuore, figli, suoceri e suocere, discendenti dei figli, fratelli e sorelle, genitori, nonni e nonne).