Un nostro iscritto ci chiede chiarimenti sulla detrazione degli interessi in caso di mutuo cointestato per l’acquisto dell’abitazione principale.
La detrazione interessi mutuo prima casa nel 730/2026 resta regolata dall’articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR che prevede il limite massimo ordinario di 4.000 euro complessivi di interessi passivi e oneri accessori.
In caso di mutuo cointestato, gli interessi si ripartiscono tra i cointestatari del contratto di finanziamento, di norma in parti uguali o secondo le quote indicate nell’atto. Il pagamento materiale dell’intera rata da parte di uno solo dei mutuatari non assorbe le quote fiscalmente riferite agli altri cointestatari.
Nel caso di incapienza fiscale di uno dei coniugi questi perde il beneficio. Facendo un esempio pratico, il marito può utilizzare anche la quota del coniuge soltanto quando e sostiene interamente la spesa e il coniuge è fiscalmente a carico. Se la moglie è incapiente, ma fiscalmente autonoma, la sua quota resta attribuita a lei e il beneficio si perde.
Se il mutuo è intestato in parti uguali a tre soggetti, ciascuno potrà detrarre un terzo degli interessi passivi del mutuo, sempre entro il limite complessivo di 4.000 euro previsto per l’abitazione principale. Fermo restando il diritto di tutti i cointestatari alla detraibilità della propria quota, il beneficio si perde se manca la capienza IRPEF.






