Trattamento economico accessorio – Indennità di insegnamento – Mancato rispetto delle procedure negoziali. DIFFIDA
Riportiamo il testo della lettera inviata al Dipartimento della P.S.:
“Nel corso degli ultimi anni abbiamo, in più occasioni, avuto modo di contestare le determinazioni adottate in tema di indennità di insegnamento. Peraltro, lamentando come i vari istituti di istruzione dessero applicazione non uniforme alle indicazioni dell’allora Direzione Centrale, oggi – Ispettorato delle Scuole di Polizia. Ovvero, in altri termini, scuola che vai disciplina che trovi.
E così, di recente, alcune nostre strutture territoriali hanno intrapreso un confronto dialettico con i corrispondenti Direttori dei vari istituti di istruzione. La controversia concerne la tendenza a restringere i già limitati margini per la concessione dell’indennità di insegnamento, da cui discende l’assenza di qualsivoglia specifico riconoscimento per gli istruttori esterni alle scuole, ed in servizio in uffici della medesima città. I quali, per svolgere tale importantissimo e delicato ruolo che presuppone un elevato livello di professionalizzazione, si ritrovano ad essere impiegati in orario ordinario di servizio, così subendo addirittura una penalizzazione retributiva, atteso che a tale stregua non compete loro alcuna indennità.
Per quanti invece provengono da sedi diverse la soluzione è stata quella di riconoscere il trattamento di missione ordinaria, ovvero qualche spicciolo in più che non compensa sicuramente il disagio subito, e non muta nella sostanza la prospettiva delle nostre critiche.
In alcune realtà, per integrare il magro companatico della sempre più ridotta disponibilità di fondi per l’indennità di insegnamento, si sarebbe persino immaginato di attivare inediti utilizzi dello straordinario emergente.
Queste essendo le premesse di fatto, ferma restando la sussistenza di apparenti differenze di trattamento tra le diverse scuole e la censurabile forzatura sull’impiego dello straordinario di cui abbiamo testè dato conto, resta sullo sfondo l’irrisolto nodo del mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
È infatti appena il caso di ricordare come, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 195 del 1995, essendo l’indennità di insegnamento ascrivibile alla generale categoria del trattamento economico accessorio, debba essere, al pari di qualsiasi altra indennità, oggetto di contrattazione.
L’unilaterale gestione della materia in narrativa da parte dell’Amministrazione, anche in assenza di una espressa indicazione ordinamentale, rappresenta pertanto una indebita violazione delle regole negoziali.
Preso atto delle rilevanti perplessità insorte in merito alle su estese considerazioni appare indifferibile consentire alle rappresentanze dei lavoratori la riappropriazione delle competenze indebitamente sottratte da processi decisionali non condivisibili.
Siamo pertanto ad intimare la convocazione, con ogni consentita urgenza, di una riunione mirata a definire criteri condivisi e ad agevolare percorsi di trasparenza nelle scelte concernenti gli istituti retributivi dedotti nella presente.
Distintamente.”