Diritto allo studio – DPR 254/1999

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circolare 333.A/9802.B.B.5.5

D P R 16 marzo 1999, n. 254 concernente il recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.
Assegno funzionale, tutela delle lavoratrici madri, congedo ordinario, congedi straordinari e diritto allo studio
DIRITTO ALLO STUDIO (Art 20)

L’articolo 20 detta disposizioni in materia di diritto allo studio che integrano la disciplina prevista dall’articolo 78 del Regolamento di Servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al D P R. 28 ottobre 1985, n 782, richiamato dall’articolo 21 del D P R 31 luglio 1995, n. 395, con cui è stato recepito il precedente accordo sindacale

Il comma 1 prevede che ove i corsi richiamati nel predetto articolo 78 del D P R n. 782/1985 non siano attivati nella sede di servizio, il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località In tal caso, i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di sei ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.

Va, in primo luogo, evidenziato che la nuova norma contrattuale fa sostanzialmente salva la richiamata disciplina originaria dell’istituto in virtù della quale i permessi sono finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di scuola media superiore o universitario, nonché alla partecipazione a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate, ovvero, come previsto dal successivo comma 4, innovativamente, a corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali, i quali, peraltro, dovranno anch’essi essere finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, tutti i corsi sopra indicati non devono necessariamente avere attinenza con la funzione espletata dagli interessati nell’ambito della Polizia di Stato.

Giova, al riguardo, precisare che l’utilizzazione delle 150 ore deve essere intesa non solo come presenza alle lezioni, ma anche come partecipazione diretta agli impegni che lo svolgimento del corso comporta, sempre che venga comprovata l’assoluta necessità di assolvere a detti impegni soltanto durante gli orari di servizio

Ne consegue, quindi, che, nel caso in cui il beneficio venga richiesto per far fronte anche ad impegni diversi dalla frequenza del corso, purché sempre direttamente connessi allo svolgimento dei corsi di che trattasi, l’interessato, a giustificazione dell’assenza dal servizio, dovrà comprovare con idonea documentazione l’effettivo sostenimento dell’esame finale nelle date stabilite dall’ordinamento scolastico o accademico per il corso preso in considerazione

La norma, inoltre, ha codificato il principio secondo cui il dipendente iscritto a corsi organizzati in altre località potrà fruire dei permessi di studio a condizione che tali corsi non siano attivati nella sede di servizio.

Circa le modalità di computo del tempo necessario per il raggiungimento della sede ove è organizzato il corso, diversa da quella di servizio, va precisato che le sei ore previste per ogni giorno impiegato per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede, devono intendersi come limite forfettariamente stabilito dalle norme.

Tale beneficio si applica anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede.

Viceversa, invece, non potranno trovare applicazione le disposizioni sin qui descritte nel caso di iscrizione a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore. In presenza dei presupposti indicati dalla norma, dunque, all’interessato potranno essere concessi soltanto i permessi strettamente correlati alla frequenza del corso, mentre non potrà essere conteggiato nelle 150 ore il tempo impiegato per il raggiungimento della località ove il corso medesimo si svolge ed il rientro in sede: peraltro, per l’effettuazione di tale tragitto, ove necessario, il dipendente potrà eventualmente ricorrere alla disciplina dei permessi brevi di cui all’alt 17 del D P R. n. 395/1995, ove sussistano le condizioni di tale istituto, diversamente si dovrà fare ricorso all’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di congedo ordinario

Di particolare rilievo è la disposizione contenuta nel comma 5, ove è stabilito che per la preparazione di esami universitari o post-universitari, nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate lavorative immediatamente precedenti gli esami sostenuti, in ragione di 6 ore per ogni giorno

Pertanto, entro il limite temporale tassativamente fissato dalla norma (ossia le tre giornate lavorative immediatamente precedenti gli esami sostenuti), l’interessato potrà chiedere di avvalersi dei permessi, in ragione di sei ore per ogni giorno, da dedicare alla preparazione dell’esame

Va precisato che le tre giornate precedenti all’esame vanno riferite ai giorni lavorativi e, quindi, a mero titolo esemplificativo, se l’esame è previsto di lunedi, l’interessato, nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi con riposo settimanale previsto per il sabato e la domenica, potrà chiedere di assentarsi nei tre giorni antecedenti il sabato

Sarà cura del medesimo produrre, successivamente, documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto sostenimento della prova.

Premesse le suesposte considerazioni sulle nuove norme contrattuali, si richiama l’attenzione sul fatto che le stesse integrano, ampliandone i contenuti, la precedente disciplina di cui all’alt. 78 D P R n. 78/1985 la quale, per le parti non modificate, continuerà quindi a trovare applicazione.

In particolare, si rammenta che per i giorni necessari al sostenimento della prova d’esame restano valide le vigenti disposizioni in materia di congedo straordinario per esami

Inoltre, a chiarimento di numerosi quesiti pervenuti, si precisa che il periodo complessivo di 150 ore è annuale, nel senso che è da ritenersi riferito all’anno solare

Le modalità di concessione del beneficio sono quelle previste dal terzo comma del citato art 78 del D P R. n. 782/1985

A tal proposito, si rammenta che ai sensi di detta disposizione la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. In ogni caso, il diniego del beneficio, per esigenze di servizio, dovrà essere adeguatamente motivato

Infine, come previsto dall’ultimo comma dell’articolo 78 del D P R n. 782/1985, l’interessato è tenuto a dimostrare, con idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario in corso o dell’anno successivo.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, si precisa che le ore di assenza convertibili in un giorno di congedo ordinano vanno calcolate secondo i criteri utilizzati in sede di Accordo Nazionale Quadro per la commutazione delle prestazioni orane di lavoro straordinario in un giorno di riposo compensativo

Pertanto, nelle ipotesi di orario di lavoro articolato in 37 ore settimanali, la conversione dovrà avvenire in misura pari a 6 ore e 10 minuti per i servizi articolati in 6 turni settimanali ed in 7 ore e 24 minuti per i servizi articolati in 5 turni settimanali

Adottando analogo criterio per il personale attualmente impiegato in un orario di lavoro di 36 ore settimanali, la conversione dovrà avvenire in misura di 6 ore per i servizi articolati in 6 turni settimanali ed in 7 ore e 12 minuti per i servizi articolati in 5 turni settimanali.

Per il recupero delle ore eventualmente inferiori od eccedenti dovrà procedersi in conformità alla disciplina sui permessi brevi di cui all’art. 17 del D P R 31.7.1995, n.395, fermo restando il monte ore annuale massimo di 36 ore stabilito dalla medesima norma

Si confida nella consueta collaborazione delle SS LL. affinché del contenuto della presente circolare sia data la massima diffusione tra il personale dipendente

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