Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia

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ART. 15-bis

(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)

  1. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dall’articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile o militare di cui all’art. 16 della legge I aprile 1981, n. 121, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta a decorrere dall’anno 2024. a richiesta dell’interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’amministrazione di appartenenza, una somma, che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l’importo di curo 10.000,00 per ciascuna fase del procedimento, per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
  2. 2. Non si procede alla rivalsa delle somme anticipate ai sensi del comma 1 qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione, o sia stata emessa sentenza ai sensi dell’articolo 425 c.p.p. in sede di udienza preliminare o ai sensi dell’articolo 469 c.p.p. prima del dibattimento ovvero in caso di sentenza di proscioglimento emessa ai sensi degli articoli 129, 529, 530, commi 2 c 3, c 531 c.p.p., anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità per grave negligenza in sede disciplinare.
  3. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
  4. Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui a decorrere dall’anno 2024. Al relativo onere si provvede:
  • quanto a euro 600.000 per l’anno 2024 e ad euro 20.000 annui a decorrere dall’anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  • quanto a euro 260.000 annui a decorrere dall’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.
  • quanto a euro 40.000 annui a decorrere dall’anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  • quanto a euro 540.000 annui a decorrere dall’anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024- 2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
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