L’Articolo 1 legge finanziaria 2025 così recita:
comma 217: “All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024» sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80 per cento della retribuzione».
Comma 218. Le disposizioni di cui al comma 217 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024”.
Per effetto di tale modifica i periodi di congedo parentale sono così retribuiti:
– due mensilità all’80%;
– sette mesi al 30%;
– i periodi restanti non sono indennizzati.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ai sensi del quale al personale della Polizia di Stato, con figli minori di sei anni, che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’articolo 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, è concesso il congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco di sei anni.
Pertanto, per quel che concerne i lavoratori della Polizia di Stato, è prevista la piena applicazione della norma (60 giorni nei primi sei anni di vita del bambino), con la retribuzione intera per i primi 45 giorni (trattamento economico congedo straordinario) e all’ottanta per cento per i restanti 15.
Unico limite, come previsto dalla norma, il divieto di cumulo tra moglie e marito.
L’articolo 26 del dpr 20 aprile 2022 n. 57 stabilisce che in deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell’anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione del congedo ordinario e alla tredicesima mensilità. La norma rettifica una sperequazione tra il per-sonale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate in ordine agli effetti conseguenti alla fruizione del congedo parentale con retribuzione ridotta al 30%, ovvero senza retribuzione.
Infatti, prima dell’intervento contrattuale, per il personale delle Forze di polizia, tali periodi non erano computabili ai fini del calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità sulla base di quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n, 151.
Ora, invece, tali periodi (sia a retribuzione ridotta che senza retribuzione) possono essere computati, oltre che ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio, anche per la maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità spettanti nell’anno di fruizione del congedo parentale.
Analogo trattamento economico e giuridico spetta nel caso di adozione o affidamento preadottivo, calcolando come riferimento, la data di ingresso in famiglia del minore (circolare n. 555/VCP/27del 22 luglio 2022).