DPCM 29 maggio 2001

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Ultimo aggiornamento 31/01/2020

Definitiva perequazione del trattamento economico del personale dirigente dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze armate, ai sensi dell’art. 50, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 ottobre 1997, n. 334, che ha istituito l’indennità di posizione per i dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia e ai generali di divisione e di corpo d’armata e gradi corrispondenti delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 che, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della Legge 28 Luglio 1999, n. 266, e dell’art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha fissato i criteri, l’ammontare e la decorrenza dell’indennità perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;

Visto l’art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha stanziato la somma di lire 36 miliardi per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall’art. 19 della Legge 28 Luglio 1999, n. 266;

Visto l’art. 24, comma 2, della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448, che ha sostituito l’art. 2, comma 5, della legge n. 216/1992;

Rilevata la necessità di attuare, nei limiti dello stanziamento di 36 miliardi di lire, il completamento del processo di perequazione retributiva attraverso l’adeguamento delle misure delle indennità previste rispettivamente dalla legge n. 334/1997 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001;

Considerato che la predetta ulteriore perequazione retributiva dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia deve essere realizzata secondo i criteri anche pensionistici individuati all’art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334;

Sentite le amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. prof. Franco Bassanini, è stato delegato, tra l’altro, «ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attributiva dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative … al lavoro pubblico» e «… tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2001;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Articolo unico

1. Le misure della indennità di posizione prevista dall’art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2001 rispettivamente in L. 41.010.000 e in L. 32.260.000, comprensive dell’adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2001.

2. Le misure della indennità perequativa, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2000, dal decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 3 gennaio 2001, per i colonnelli e per i brigadieri generali delle Forze armate nonché per i gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2001 nei seguenti importi comprensivi dell’adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2001:

a) L. 23.234.000 per il personale con il grado di brigadiere generale o grado o qualifica corrispondente;

b) L. 13.812.000 per il personale con il grado di colonnello o grado o qualifica corrispondente.

3. Le indennità perequativa e di posizione, da erogare, per quanto concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, utilizzando l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono pensionabili ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini della determinazione dell’indennità di ausiliaria e dell’attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio. (1)

Note

Nota 1

Per la rideterminazione delle indennità di cui al presente articolo vedi l’art. 1, D.P.C.M. 2 dicembre 2003

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