Eliminazione barriere architettoniche: agevolazioni per disabili e caregiver

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In materia di agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia sono previste detrazioni fiscali per l’eliminazione di barriere architettoniche a favore di persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992 e ai familiari che li hanno fiscalmente a carico. I familiari di che trattasi sono il genitore, il coniuge, il partner dell’unione civile o convivente more uxorio (cioè, convivente di fatto) di disabile grave e i parenti e affini entro il secondo grado di familiari disabili gravi; inoltre, i parenti e affini entro il terzo grado del disabile, ma solo se i genitori o il coniuge del disabile hanno compiuto 65 anni o soffrono di patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

L’agevolazione consiste in una detrazione IRPEF per le spese attinenti alla realizzazione, in edifici già esistenti, di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche. Tali interventi devono avere, però, come oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Le detrazioni previste dall’art. 16 bis del T.U.I.R. si concretizzano principalmente in due tipi:

  • una detrazione del 50% sulle spese sostenute per lavori di ristrutturazione che eliminano barriere architettoniche, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare;
  • una detrazione del 36% per interventi di ristrutturazione ordinaria e straordinaria, fino a un importo massimo di 48.000 euro.

Va sottolineato che queste detrazioni sono cumulabili solo in parte con altri bonus specifici, come il bonus mobili o il bonus energia e che, per la rimozione delle barriere architettoniche, esiste anche una detrazione maggiorata al 75%, che può arrivare fino all’80% in caso di interventi straordinari.

Gli interventi eseguiti devono avere rispettato i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, che detta le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

 

 

 

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