Esercizio di attività lavorative durante l’aspettativa per motivi famigliari

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Per la Cassazione, è legittimo il licenziamento del lavoratore che durante l’aspettativa per motivi familiari svolge attività lavorativa (ordinanza n. 19321/2022).

La questione di fatto ha riguardato un lavoratore che, in aspettativa per gravi motivi familiari, ha lavorato presso l’attività del coniuge, e per tale ragione è stato licenziato. Questi si è ovviamente opposto al provvedimento del datore, sostenendo che l’aspettativa concessa non aveva comportato inconvenienti economici o costi per la collettività, e neppure conseguenze per il suo datore di lavoro, in quanto non aveva avuto la necessità di sostituirlo.

Al contrario, per i Giudici di piazza Cavour, come per i giudici di merito, sussiste il giustificato motivo soggettivo, poiché, a nulla rileva che abbia prestato la propria opera presso l’impresa del coniuge.
Invero, argomenta la Corte, la gravità dell’inadempimento si basa sulla violazione del divieto di svolgere, nel periodo di tempo dell’aspettativa concessa per gravi motivi familiari, qualsiasi attività lavorativa. Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è stato, perciò, ritenuto proporzionato a tale inadempimento, applicando le relative clausole generali in relazione all’espresso divieto normativo.

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