Esonero volontario e collocamenti a riposo per il personale della Polizia di Stato Spedisci questa news ad un amico

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Per rispondere ai numerosi quesiti che spesso vengono rivolti a questa segreteria in relazione L’articolo 72 del D.L. 112/08 (ora legge 133/08), si precisa.

Nota informativa: 28.05.2009

Legge 6 agosto 2008, n. 133

Circolare 20/10/08 n. 10 del Dipartimento Funzione Pubblica

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Art. 72 – Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

L’articolo 72 del D.L. 112/08 (ora legge 133/08) ha introdotto una serie di norme finalizzate a una progressiva riduzione del numero di dipendenti pubblici

Si tratta di 3 diverse norme:

1) Esonero anticipato volontario dal servizio; (commi da 1 a 6)

• E’ consentito per gli anni 2009 – 2010 – 2011.

• Riguarda solo il personale in servizio nelle amministrazioni indicate nel comma 1 dell’art 72 (compreso il personale del comparto sicurezza e difesa ).

• Requisito indispensabile è l’aver maturato almeno 35 anni di contributi (compreso le maggiorazioni previste dall’art.5 D.L.vo 165/97), a prescindere dall’età anagrafica.

• E’ possibile presentare la domanda nel quinquennio antecedente la maturazione della massima anzianità contributiva (80%). Di conseguenza l’esonero può avere una durata massima di 5 anni.

• La domanda va presentata entro il 1°marzo di ciascun anno (2009 ] 2010 ] 2011) ed è irrevocabile nel senso che una volta presentata non è possibile rientrare in servizio

• Nel periodo di esonero è garantita una retribuzione pari al 50% di quella fissa e accessoria erogata al momento del collocamento a riposo (esclusi quindi, le indennità (turni – notturni – festivi ) le indennità ( ischio – Bilinguismo ecc. ) Straordinari una Tantum ] ) e rimane tale fino alla fine dello stesso.

• La retribuzione sarà pari al 70% come sopra determinata, qualora nel periodo di esonero il dipendenti presti attività di volontariato a titolo gratuito opportunamente documentata.

• La posizione di esonero non consente l’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, ma solo di lavoro autonomo ( occasionale, continuativo o professionale) purché non a favore delle Pubbliche Amministrazioni

• il trattamento pensionistico al termine dell’esonero si calcola come se gli anni di esonero fossero stati di effettivo servizio e quindi anche sulle retribuzioni che sarebbero spettate nel periodo di esonero,

• la decorrenza dell’esonero deve essere tale, per cui al termine dello stesso ci sia il contestuale diritto a pensione (finestre)

• da precisare che permane una discrezionalità di accoglimento da parte dell’amministrazione sulla base di criteri generali di programmazione delle attività e dei fabbisogni (dubito che il personale esecutivo o di concetto possa usufruire di tale norma)

2) Trattenimento in servizio : (commi da 7 a 10)

• l’articolo 16 comma 1 del D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 503, già escludeva il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, pertanto da questa norma è escluso il personale del comparto sicurezza e difesa

3) Collocamento a riposo d’ ufficio al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione : (comma 11)

• la norma si applica a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, con esclusione dei docenti universitari, dei magistrati mentre per le forze di sicurezza, devono essere definiti dei specifici criteri con un DPCM, (che in questi giorni è in fase di emanazione )

• probabilmente la norma si applica al personale che ha già maturato 40 anni effettivi di contribuzione e che nel prossimo quinquennio maturerà il limite di età della categoria di appartenenza

• probabilmente la norma si applica anche successivamente al raggiungimento dei 40 anni effettivi contribuzione

• la decisione di collocamento a riposo deve essere fornita almeno 6 mesi prima.

• La decisione discrezionale dell’amministrazione, rispetto al collocamento a riposo d’ufficio, deve essere adottata sulla base di criteri generali definiti preventivamente dall’autorità politica o dagli organi di indirizzo.

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