Fissati i limiti della lieve entità nella detenzione di sostanze stupefacenti

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Ultimo aggiornamento 05/01/2023

La Cassazione con la sentenza n. 45061/2022, sulla base di 398 pronunce di legittimità, ha provato a fissare i limiti ponderali per il riconoscimento della lieve entità ex art. 73 c. 5 Dpr n. 309/1990.
La vicenda giudiziaria ha riguardato la detenzione di 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, di cui 33,79 grammi di principio attivo.

La Corte d’Appello, sulla base del solo dato quantitativo, decideva di non riconoscere la fattispecie attenuata di cui al comma 5, osservando che ciò fosse già indicativo di un’elevata offensività.

La Corte di legittimità ribaltava la decisione di merito affermando il principio che per orientamenti consolidati (SS. UU. n.35737/2010; SS. UU. n.17/2000; più recentemente, SS. UU. n. 51063/2018), la fattispecie lieve può essere riconosciuta laddove, non solo il dato quantitativo e qualitativo, ma anche gli altri parametri indicati dal legislatore (mezzi, modalità, circostanze dell’azione) lascino ravvisare una minima offensività penale, con la conseguenza che, ove uno di essi risulti negativamente assorbente, il giudizio sugli altri diviene irrilevante.

Secondo i Giudici di piazza Cavour, la valutazione del fatto deve guardare alla complessità dello stesso valorizzando – in negativo o in positivo – tutti gli elementi che contraddistinguono quella determinata condotta. Tale criterio di giudizio può subire una flessione solo nel caso in cui il dato ponderale sia di per sé talmente rilevante da determinare l’assorbimento dei restanti”.

La Corte d’Appello aveva rilevato la particolare incidenza del numero di dosi medie ricavabili dalla sostanza sequestrata.

Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, il giudizio non teneva conto che il numero di dosi medie ricavabili non corrisponde necessariamente al numero di dosi in concreto commercializzate; che le “dosi da strada”, cioè quelle concretamente confezionate per lo spaccio, non coincidono affatto con quella media, anzi, molte volte la superano, ragion per cui diventa difficile orientarsi in modo univoco sull’interpretazione del dettame di cui all’art.73 comma 5 DPR 309/90.

La Sezioni Unite avevano già tentato di risolvere il problema opposto, sull’individuazione dell’ingente quantità, con la famosa sentenza Biondi del 2012, nella quale erano state esaminate le pronunce degli ultimi 2 anni per fornire un quadro sul quale basarsi per orientare la decisione in merito.

La Cassazione decide di affrontare lo stesso percorso, attraverso un’indagine empirica della giurisprudenza di legittimità nel triennio 2020-2022″.

Questa indagine ha esaminato ben 398 vicende giudiziarie, in cui è stata riconosciuta la lieve entità, sulla base delle quali è possibile, secondo gli Ermellini, dedurre entro quali limiti massimi si può riconoscere la fattispecie attenuata:

  • 150 gr. per la cocaina;
  • 107,71 gr. per l’eroina;
  • 246 gr per la marijuana;
  • 386,93 gr per l’hashish.
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