Rave, reati ostativi e disciplina transitoria del processo penale

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Ultimo aggiornamento 05/01/2023

È stato definitivamente approvato, con modificazioni, il Ddl di conversione del Decreto-legge n. 162/2022 (cosiddetto decreto “anti-rave”).

Il provvedimento reca misure urgenti in materia di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, di rinvio dell’entrata in vigore della riforma del processo penale, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2.

Il provvedimento riformula la norma anti-rave, in modo da rendere più specifica la nuova fattispecie incriminatrice ed evitare applicazioni estensive.

Il testo del decreto, rispetto alla sua formulazione originaria, prevede che “chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui pubblici o privati al fine di realizzare un raduno musicale o avente scopo di intrattenimento è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da 1.000 a 10mila euro quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto “.

Il decreto prevede anche altre disposizioni. Per quel che concerne il divieto di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale per i detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, tali da precludere l’accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (c.d. reati ostativi), dalla lista dei già menzionati reati sono stati espunti quelli contro la pubblica amministrazione. Di conseguenza, ai detenuti per corruzione, concussione, peculato e altri reati contro la pubblica amministrazione si aprono le porte dei benefici penitenziari che erano stati preclusi dalla legge Spazzacorrotti, approvata nel 2019.

La disciplina restrittiva per l’accesso ai benefici penitenziari è estesa al regime della liberazione condizionale.

Prevista, altresì, una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati “ostativi” commessi prima dell’entrata in vigore della riforma e una estensione della platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di finanza ha facoltà di procedere ad indagini fiscali e patrimoniali.
A seguire, il Dl dispone il differimento, dal 1° novembre al 30 dicembre 2022, dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 150/2022 attuativo della cosiddetta “riforma Cartabia”, per quanto riguarda il processo penale e il reintegro dei medici e dei sanitari no-vax. È stato deciso, inoltre, di annullare l’obbligo di effettuare un test rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e per uscire dall’isolamento dopo aver contratto il Covid. Allo scadere di 5 giorni sarà, quindi, possibile tornare a svolgere le normali attività.

Da segnalare, infine, l’introduzione di particolari disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, di termini per la costituzione di parte civile, di processo penale telematico, di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze, di indagini preliminari, di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere, di udienza predibattimentale e di giustizia riparativa (la cui entrata in vigore slitta al 30 giugno 2023).

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