Fruizione di permessi mensili previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992 in una giornata festiva e recupero riposo
In data 14 gennaio 2014, con una nota il cui contenuto è stato pubblicato sul Flash nr. 3 del 18 gennaio 2014, la Segreteria Nazionale del SIULP chiedeva chiarimenti in merito ai permessi mensili previsti dall’articolo 33 delle legge 104/1992, fruiti in una giornata festiva (domenica o altra giornata festiva infrasettimanale) nella quale la programmazione settimanale dell’ufficio di riferimento avesse previsto la prestazione lavorativa per il dipendente interessato.
Nella citata nota, partendo dalla premessa che la fruizione della giornata di permesso, fosse da equipararsi alla presenza in servizio, si chiedeva fosse riconosciuto il diritto al recupero del riposo festivo o infrasettimanale non fruito. A supporto, si rammentava che anche l’art 5 n.1 dell’accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2012, sottoscritto il 24 aprile 2013 tra il Sottosegretario al Ministero dell’interno e le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, aveva stabilito che il compenso relativo alla produttività collettiva è attribuito calcolando i giorni di effettiva presenza in servizio prestati nel corso dell’anno solare e che il medesimo articolo, al n.2, recita “ai fini del calcolo previsto dal comma 1 sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio le assenze per effetto dell’applicazione della legge n.104/92.”
Dopo circa un anno e mezzo, Il Dipartimento della PS, con la nota 555/RS/01/12/002687 del 24 giugno 2016, rappresentava il contrario avviso della Direzione Centrale per le Risorse umane che, tuttavia, non sembrava fornire una risposta esaustiva rispetto ai termini della problematica evidenziata.
Per questa ragione, il 14 settembre 2016, la Segreteria Nazionale inviava una nuova nota all’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento, evidenziando la circostanza che l’Amministrazione Penitenziaria, con riferimento agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, aveva affermato chiaramente il diritto al recupero riposo maturato nella giornata festiva in cui il dipendente avesse usufruito di un permesso ex legge 104/92. Pertanto, non condividendo le ragioni di una così palese disparità di trattamento rispetto a dipendenti dello stesso comparto e soggetti alla medesima disciplina contrattuale, il SIULP chiedeva un’urgente iniziativa finalizzata a ristabilire condizioni di pari trattamento, eliminando una tanto evidente, quanto insopportabile discriminazione tra amministrazioni appartenenti al medesimo Comparto.
La sollecitazione, tuttavia, non aveva esito, e, il 15 novembre 2018, la Segreteria Nazionale del SIULP diffidava il Dipartimento a fornire una risposta che si prospettava necessaria, per assicurare un omogeneo trattamento in tutte le amministrazioni interessate, in relazione al riconoscimento del recupero del giorno di riposo settimanale o della festività infrasettimanale nel caso del dipendente che, programmato di servizio in un giorno festivo, richiedesse, ottenesse e fruisse di un giorno di permesso ai sensi dell’articolo 33 della legge 104/92.
La questione giungeva a definizione lo scorso ottobre, (dopo circa sei anni) con la circolare 555/RS/0000397 del 29 ottobre 2020, di cui riportiamo integralmente il testo:
“””Premesso che la richiesta di chiarimenti del SIULP era connessa all’orientamento espresso dall’Amministrazione della Polizia Penitenziaria, con nota del 15 aprile 2008, secondo cui la “… la fruizione di un permesso previsto dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992, in una giornata festiva non assorbe il riposo spettante ed eventualmente programmato in tale giornata. Ne consegue che al dipendente compete il recupero del riposo maturato nella giornata festiva in cui ha usufruito di un permesso ex legge 104/92”. Al riguardo si rappresenta che il Dipartimento della Funzione Pubblica, interessato in proposito, ha ritenuto condivisibile la posizione assunta da questa Amministrazione con nota prot. 2687de1 24 giugno 2016, con la quale sono state estese a codesta O.S. le valutazioni espresse dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane. Nella predetta nota è stato, peraltro, richiamato preliminarmente il principio generale secondo cui “l’unico presupposto che dà titolo a recuperare le giornate di riposo o le festività è quello di aver prestato effettivo servizio (ad eccezione del personale turnista nell’ipotesi in cui il giorno di riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale)”.
La Funzione Pubblica ha rappresentato inoltre che, a fronte di un orario di lavoro articolato su turni stabiliti, deve ritenersi conforme a principi di buona amministrazione e di funzionalità che i giorni di permesso siano programmati e fruiti nelle giornate in cui sia previsto il regolare turno di servizio. Tale soluzione trova conforto nella contrattazione collettiva, che pone l’accento sul ruolo della programmazione periodica dei permessi in questione da parte dei dipendenti, al fine di evitare ricadute negative sulla continuità e sull’efficienza del servizio.
In particolare, nell’art. 10 – riguardante l’orario di lavoro – del DPR n. 39 del 2018, recante il recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il triennio normativo ed economico 2016-2018, è stabilito che: “Al completamento dell’orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi…”, inoltre, nel medesimo articolo 10 è previsto che: “al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive”. Non sembra, quindi, farsi alcun riferimento alla possibilità di fruizione del permesso ex art. 33 della legge n. 104 del 1992 in una giornata festiva o destinata al riposo settimanale, con conseguente recupero del riposo non goduto.
Il citato Dipartimento della Funzione Pubblica ha evidenziato, infine, che nel Contratto per il quadriennio 2002-2005, recepito con DPR. n. 164 del 2002 ed ulteriormente nel DPR n. 170 del 2007, con riferimento all’articolazione dell’orario di servizio per personale non dirigente delle Forze di polizia, sono comunque previste, in generale, ulteriori tutele nei confronti della famiglia ed, in particolare, per l’assistenza ai familiari disabili, tra cui: l’esonero, a richiesta degli interessati, dalla sovrapposizione completa dei turni tra coniugi appartenenti alla stessa amministrazione con figli fino a sei anni di età, l’esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali, dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, sino al compimento del terzo anno di età del figlio””.