Come noto, il dipendente della Polizia di Stato, che veda compromesso il suo stato di salute per aver contratto un’infermità o per aver subito una lesione, può ottenere, ove ne ricorrano i presupposti, il riconoscimento della dipendenza dell’infermità o della lesione da causa di servizio.
La condizione per il riconoscimento della causa di servizio è, pertanto e in primo luogo, l’esistenza di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. Il soggetto che può richiedere il riconoscimento della causa di servizio deve essere un dipendente pubblico, cioè un soggetto legato da un rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione (art. 1 DPR 29.10.2001, n. 461).
Dal 6.12.2011, con il c.d. Decreto Salva Italia, l’istituto della causa di servizio è stato abrogato per i dipendenti Civili, restando espressamente valido solo per i dipendenti a regime pubblicistico appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico.
Successivamente, con la legge n. 48/2017 l’istituto della causa di servizio è stato ripristinato per la polizia locale ma ai soli fini del diritto all’equo indennizzo e al rimborso delle spese di cura.
La seconda condizione per il riconoscimento della causa di servizio è il verificarsi di una patologia (c.d. evento dannoso) consistente in una qualsiasi menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale, causata da una malattia dovuta allo svolgimento dell’attività lavorativa protratto per un certo tempo o da un infortunio.
Ricorre la prima ipotesi quando una patologia sia contratta a causa dell’espletamento del proprio lavoro, a seguito della quale si verifichi un’alterazione permanente dell’organismo comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.
L’infortunio è invece l’evento provocato, in occasione del lavoro, da una causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza l’eliminazione o la riduzione, permanente o temporanea, della capacità lavorativa della persona.
Può essere, inoltre, riconosciuto come dipendente da causa di servizio anche il c.d. infortunio in itinere, cioè, l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto abitazione – posto di lavoro o viceversa a condizione che sussista un nesso tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, nel senso che il primo non sia stato percorso per ragioni meramente personali (Cass. Civ. 15068/2011; Cass. Civ. 995/2007).
Ulteriore elemento indispensabile al riconoscimento della causa di servizio, è il rapporto di causalità (o nesso eziologico) tra attività lavorativa (o fatti di servizio) ed evento dannoso. L’art. 64, 2° comma, del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con DPR 29.12.1973 n. 1092, precisa che fatti di servizio sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio. La stessa norma prescrive che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante. Ciò significa che ai fatti di servizio, quali causa unica, diretta ed immediata dell’infermità, della lesione o della morte, sono equiparati i fatti di servizio come concause, condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l’evento, quali elementi che, di fatto, concorrono a rendere ancora più grave un evento dannoso qualsiasi.
Il riconoscimento della dipendenza di infermità o lesione da causa di servizio è pronunciato dalla Pubblica Amministrazione a conclusione di un apposito procedimento amministrativo regolato dal DPR 461/2001 in vigore dal 22 gennaio 2002.
Il procedimento può essere iniziato dal lavoratore interessato o dai suoi superstiti entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui si ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento.
Il termine semestrale entro il quale va presentata l’istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio comincia a decorrere dal momento in cui si abbia avuto precisa e sicura notizia della gravità e delle conseguenze invalidanti, cioè da quando l’infermità, nella sua oggettività in qualche modo accertabile, si sia manifestata (o abbia avuto un ulteriore aggravamento), e non dal momento, di per sé notevolmente difficile da determinare, nel quale sia sorto il dubbio o sia maturata la sicura conoscenza che l’infermità sia stata causata da motivi di servizio (Consiglio di Stato VI Sez. 27 dicembre 2000 n. 6880 e V Sez. 31 dicembre 1998 n. 1994).
Nel caso in cui la menomazione dell’integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto d’impiego, si applica il termine quinquennale previsto dall’articolo 2 comma 4 D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 e decorrente dal collocamento a riposo. Detto termine costituisce limite preclusivo all’accoglimento della domanda di riconoscimento della causa di servizio. Al riguardo il Consiglio di Stato Sez. VI, con la sentenza n. 00203/2012 del 19 gennaio 2012, ha chiarito che a nulla rileva l’articolazione dei termini previsti dall’articolo 51 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, norma comunque abrogata dall’articolo 11 D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, il cui articolo 3 prescrive che la domanda di riconoscimento e di concessione dell’equo indennizzo sia presentata all’Amministrazione entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione. Invero, il rispetto di tale termine semestrale, confermato dall’articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 461 del 2001, a sua volta abrogativo del D.P.R. n. 349 del 1994, sconta, comunque, la collocazione temporale della domanda entro il periodo di tempo indicato nel successivo comma 4 del medesimo articolo 2 (5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro) quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto d’impiego.
Il procedimento può, inoltre essere attivato d’ufficio, dall’Amministrazione di appartenenza, allo scopo di accertare direttamente la riconducibilità del danno subito all’attività lavorativa svolta.
Ciò avviene quando risulta che il dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.
Il procedimento relativo alla modalità d’ufficio prevede una modalità più rapida e semplificata che si perfeziona all’interno di un unico documento definito Modello ML/C.
Tale procedura prevede la trattazione della pratica a cura del direttore dell’ufficio Sanitario competente cui spetta, altresì, il giudizio sul nesso causale fra fatto di servizio e lesione. La stessa procedura può essere attivata in presenza o anche in assenza di un ricovero ospedaliero iniziale. Al riguardo, si considera “iniziale” il ricovero avvenuto entro 10 giorni dalla data dell’evento traumatico.
Il giudizio positivo della Direzione Sanitaria è definitivo. In caso di giudizio negativo, invece, si potrà, comunque, avviare la procedura ordinaria per il riconoscimento della causa di servizio entro i termini di legge.
È importante sottolineare che col Mod. C si ottiene soltanto la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio, mentre per l’ascrivibilità a categoria del danno subito occorre presentare domanda all’Ufficio competente che invierà tale richiesta alla CMO competente la quale, attraverso le note Tabelle A e B di legge, si pronuncerà sugli esiti.
L’Amministrazione procede d’ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.
Con la circolare n. 850/A.A8-2697 del 9 aprile 2020, la Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della P.S. ha diramato direttive in relazione ai procedimenti relativi alla trattazione medico legale delle lesioni da causa violenta occorse in servizio al personale della Polizia di Stato.
Il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio è finalizzato ad ottenere una pluralità di benefici, tra cui in particolare:
- l’equo indennizzo, se l’infermità o lesione abbia comportato una menomazione dell’integrità psico-fisica ascritta ad una delle tabelle (A o B) allegate al DPR 30.12.1981 n. 834;
- la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile (quando la menomazione risulti suscettibile di miglioramento);
- gli assegni accessori alla pensione privilegiata;
- l’indennità una tantum privilegiata per patologie di minore entità;
- il rimborso delle spese di degenza ospedaliera;
- la pensione privilegiata indiretta ai superstiti in caso di decesso per infermità del dipendente pubblico;
- l’esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in occasione delle visite fiscali (Dm 206/2009);
- la preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici (Art. 5, co. 4 del DPR 487/1994).