I rimedi amministrativi contro i dinieghi alle richieste di accesso

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Ultimo aggiornamento 29/10/2021

Quando si esercita il diritto di accesso rispetto ad un atto o documento amministrativo e viene frapposto un diniego è possibile, prima di agire in via giurisdizionale, esperire dei rimedi amministrativi.
Al riguardo, sussiste la possibilità di ricorrere al difensore civico o alla Commissione per l’Accesso. Entrambi si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.

Il ricorso al difensore Civico è possibile solo nei confronti degli gli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali: Qualora il difensore civico non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.

Il ricorso alla speciale Commissione per l’accesso è previsto nei confronti degli atti di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 1991 a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo. E’ l’organismo preposto alla vigilanza sull’attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, al quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni.

La legge 11 febbraio 2005 n. 15, di modifica ed integrazione della legge generale, ha conferito maggiore incisività al ruolo della Commissione, accrescendone le funzioni ed attribuendole nuovi poteri.
Gli interessati possono ricorrere in via amministrativa alla Commissione avverso le determinazioni (diniego, espresso o tacito, o differimento dell’accesso) concernenti il diritto di accesso adottate dalle amministrazioni statali o dai soggetti ad esse equiparati operanti in ambito ultra regionale. Inoltre, nel caso in cui le amministrazioni non adottino le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, le medesime sono adottate dalla Commissione.

Il procedimento innanzi alla Commissione si svolge in tempi particolarmente rapidi e garantisce il rispetto del contradditorio, attraverso la notifica del ricorso ai controinteressati all’accesso; le sedute della Commissione non sono pubbliche; le parti possono adire la Commissione anche personalmente senza necessità dell’assistenza del difensore.

La Commissione, in caso di accoglimento del ricorso, chiede all’Amministrazione soccombente di riesaminare il provvedimento di diniego e di concedere l’accesso ai documenti richiesti. La presentazione del ricorso innanzi alla Commissione sospende i termini per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso amministrativo non è alternativo a quello giurisdizionale. La Commissione, oltre ad adottare le determinazioni che le competono in materia di ricorsi, vigila affinchè sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Annualmente la Commissione redige una relazione sullo stato della trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione che viene comunicata alle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. L’ organismo, essendo dotato di competenze tecniche, può proporre al Governo modifiche ai testi legislativi e regolamentari.

In caso di trattamento pubblico di dati personali, attesa la complementarietà tra il diritto di accesso ed il diritto alla riservatezza, è previsto un coordinamento tra la Commissione per l’accesso ed il Garante per la protezione dei dati personali mediante il meccanismo della richiesta di parere obbligatorio, ma non vincolante. In concreto, nelle ipotesi di ricorso presentato innanzi alla Commissione sarà richiesto il parere al Garante, e, nel caso di ricorso presentato al Garante, sarà richiesto il parere alla Commissione.

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