Indennità di compensazione per riposo lavorato
Il 3° comma dell’articolo 16 ha stabilito che al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato a riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, fermo restando il diritto al recupero, è corrisposta un’indennità lorda di € 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.