I veicoli a due ruote possono usare le corsie preferenziali

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In base all’articolo 7 comma 14 del Codice della Strada, la violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 83 a 333 euro. Tuttavia, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16801/2022, ha avallato l’interpretazione che il giudice di pace prima e il tribunale poi hanno dato dell’art. 7 del Codice della Strada, ammettendo alla circolazione nelle corsie preferenziali dei mezzi pubblici i ciclomotori, sulla base del fatto che i veicoli pubblici non vengono intralciati dalla circolazione di questi mezzi a due ruote, decisamente meno ingombranti di quelli a quattro ruote.

La vicenda è stata innescata da un ricorso al Giudice di Pace con cui un utente della strada contestava 12 verbali di accertamento per la aver circolato sulle corsie preferenziale con un ciclomotore.
Il ricorso era accolto dal Giudice di Pace perché il divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici non riguarda i ciclomotori. Le dimensioni ridotte di questi mezzi, infatti, secondo il giudice di Pace, non creano intralcio ai mezzi pubblici.

Il Tribunale, in sede di appello, confermava la decisione del G.d.P perché in effetti, dalla formulazione dell’art. 7 del Codice della Strada emerge chiaramente che la volontà del legislatore è quella di fare in modo che i mezzi pubblici possano circolare nelle corsie loro riservate senza intralcio. Da qui il divieto limitato ai veicoli a 4 ruote, poiché la circolazione dei mezzi a due ruote in questi spazi non può considerarsi offensiva.

La questione delle corsie preferenziali e dell’accesso a certi tipi di mezzi di circolazione è da tempo dibattuta e sulla stessa non c’è una uniformità di vedute, tanto che lo stesso ricorrente ha richiamato un precedente della Cassazione risalente al 2006, senza però enunciarne il relativo principio di diritto.
Come detto, la multa per circolazione sulla corsia preferenziale da parte di un veicolo a due ruote è illegittima. Ma per non pagare è necessario farsela annullare. E, in questi casi, l’organo adatto è il Giudice di Pace a cui bisognerà presentare il ricorso entro 30 giorni dalla notifica del verbale. La legge consente, altresì, di fare ricorso anche al Prefetto, entro 60 giorni, e gratuitamente.

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Tuttavia trattandosi di dover interpretare una norma poco chiara, l’organo amministrativo potrebbe non garantire quella imparzialità che un magistrato, seppur onorario, come il Giudice di Pace invece offre.

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