Il cannabidiolo riclassificato e inserito tra i medicinali

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Ultimo aggiornamento 07/09/2023

Con decreto del 7 agosto 2023, il ministero della Salute ha revocato la sospensione del decreto del primo ottobre 2020, che inseriva le “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo (cbd) ottenuto da estratti di cannabis” nella tabella dei medicinali allegata al testo unico sugli stupefacenti.

Pertanto, dal 20 settembre 2023, le preparazioni a uso orale a base di cannabidiolo essendo stati inseriti nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale, si potranno ottenere soltanto in farmacia, dietro presentazione di una ricetta medica non ripetibile

In pratica, detti prodotti, essendo nuovamente qualificati come sostanza stupefacente, non potranno più essere venduti nei negozi di cannabis light, come attualmente avviene, ma si potranno ottenere soltanto in farmacia, dietro presentazione di una ricetta medica non ripetibile.

Il provvedimento normativo in esame parla specificatamente di “composizioni per somministrazione ad uso orale di “cannabidiolo” che vengono inserite nella tabella dei medicinali stupefacenti.

Ora bisognerà vedere cosa accadrà, considerato che attualmente nei canapa shop, erboristerie e tabaccai viene venduto l’olio di CBD come prodotto ad uso tecnico, mentre nelle farmacie sono presenti almeno 4 tipologie di prodotti che lo contengono (estratti galenici prodotti in farmacia, gli estratti industriali prodotti da diverse aziende, l’Epidiolex e il CBD sintetico).

Occorre attendere anche per capire cosa accadrà in relazione alla commercializzazione delle infiorescenze e degli oli naturali a base di CBD e di quelli ad uso cosmetico oggi in libera vendita., oltre alla cannabis light, che, com’è noto, contiene alte percentuali del CBD.

Secondo l’opinione di alcuni autorevoli giuristi, quando il decreto sarà effettivo tutto ciò che contiene CBD ed è ad uso orale e non cosmetico, come produzione non potrà più essere offerto in libera vendita nei negozi né oggetto di preparazioni galeniche, considerato che la commercializzazione di olio di CBD ad uso tecnico oltre a configurare i reati di preparazione e commercio abusivo di medicinali, infrangerebbe il testo unico degli stupefacenti, visto che le preparazioni a uso orale sono state inserite nella tabella dei medicinali stupefacenti”,

Al riguardo, Antonio Pignataro, dirigente generale della polizia di Stato attualmente consulente del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio, ha espresso soddisfazione per il provvedimento del governo affermando che questo permetterà di “salvare la vita e tutelare la salute di tanti ragazzi”.

Vi sono, tuttavia, altre implicazioni legate all’attività normativa e giurisdizionale degli organismi comunitari.

Al riguardo, occorre ricordare la sentenza della Corte di giustizia europea che in Francia, dopo un processo ad un commerciante che aveva importato ricariche al CBD per le sigarette elettroniche, ha stabilito che il CBD prodotto in uno stato membro europeo deve poter circolare anche negli altri paesi e che i prodotti a base di CBD non devono essere considerati come stupefacenti.

È, inoltre, in corso in Europa la valutazione dei cibi contenenti CBD all’interno dei Novel Food, un processo che si è arenato con la Commissione che ha chiesto nuovi studi, mentre il processo è stato completato in UK, con i primi prodotti arrivati sul mercato, e anche in Francia, dove è stata emanata una legge provvisoria che autorizza la commercializzazione di preparati alimentari con CBD fino al 20% considerandoli come integratori.

Inoltre, anche che la EHIA, associazione europea per la canapa industriale, ha di recente chiesto che estratti e CBD naturale vengano considerati come alimenti tradizionali, cosa che di recente è stata riconosciuta per le foglie.

Molto dipenderà, dunque, da cosa accadrà in Europa nei prossimi mesi, considerato che la tendenza sarà quella di avere una normativa uguale per tutti gli stati membri, sia sul cosmetico che sul Nouvel food. Occorre, però, considerare che le decisioni delle istituzioni europee preposte non arriveranno prima di uno o due anni”.

 

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